Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4205
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Sentenza 27 aprile 1999

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Dalla circostanza che l'art. 47 del R.D. n. 1736 del 1933 sull'assegno, dopo aver previsto l'obbligo del portatore di dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento, precisa - nell'ultimo comma - che chi non dà l'avviso nel termine indicato non decade dal regresso, ma è soltanto responsabile della sua negligenza se abbia causato danni, si deve desumere che l'inosservanza dell'obbligo di avviso non è deducibile, nel caso in cui il portatore azioni il titolo come semplice chirografo nei confronti del suo immediato girante, esercitando l'azione causale, e, pertanto, nell'ipotesi in cui tale azione sia stata esercitata con ricorso per decreto ingiuntivo, infondatamente si assume che quella inosservanza debba giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, dovendo comunque simile conseguenza escludersi anche per il fatto che la suddetta inosservanza comporta soltanto responsabilità per danni.

Il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilità per quest'ultimo, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso il traente o verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si è determinata soltanto nei riguardi del suddetto portatore o del suddetto girante. Tanto discende dal fatto che l'art. 75 secondo comma del R.D. n. 1736 del 1933 (cosiddetta legge sull'assegno) prevede, per le azioni di regresso fra i diversi obbligati, una data mobile ed autonoma di decorrenza della prescrizione per ciascun obbligato, facendo riferimento o al giorno in cui l'obbligato, richiesto dal portatore o da un giratario successivo, abbia pagato l'assegno o al giorno in cui l'azione di regresso sia stata promossa contro di lui dallo stesso portatore o da un giratario successivo (sulla base di tali principi e dell'affermazione della autonomia del termine prescrizionale per ciascun girante, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie - nel quale il portatore di un assegno bancario, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, aveva agito per ottenere il pagamento con l'azione causale verso il proprio diretto girante - quest'ultimo avesse invocato ingiustificatamente la norma del secondo comma dell'art. 58 della stessa legge, nell'erroneo presupposto che la propria azione cartolare di regresso verso il traente e gli altri giranti precedenti si fosse prescritta con il decorso dello stesso termine maturato nei riguardi del portatore; la Corte ha, altresì, osservato che, se la prescrizione maturata a carico del portatore o di un girante, consumasse anche l'azione cartolare degli altri giranti, ne conseguirebbe la soppressione della stessa possibilità per il portatore o il girante di esercitare l'azione causale verso il loro diretto girante, poiché questi potrebbe sempre eccepire che l'assegno è "pregiudicato", cioè inidoneo a consentire l'esercizio di azioni cartolari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4205
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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