Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 2
Dalla circostanza che l'art. 47 del R.D. n. 1736 del 1933 sull'assegno, dopo aver previsto l'obbligo del portatore di dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento, precisa - nell'ultimo comma - che chi non dà l'avviso nel termine indicato non decade dal regresso, ma è soltanto responsabile della sua negligenza se abbia causato danni, si deve desumere che l'inosservanza dell'obbligo di avviso non è deducibile, nel caso in cui il portatore azioni il titolo come semplice chirografo nei confronti del suo immediato girante, esercitando l'azione causale, e, pertanto, nell'ipotesi in cui tale azione sia stata esercitata con ricorso per decreto ingiuntivo, infondatamente si assume che quella inosservanza debba giustificare la revoca del decreto ingiuntivo, dovendo comunque simile conseguenza escludersi anche per il fatto che la suddetta inosservanza comporta soltanto responsabilità per danni.
Il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilità per quest'ultimo, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso il traente o verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si è determinata soltanto nei riguardi del suddetto portatore o del suddetto girante. Tanto discende dal fatto che l'art. 75 secondo comma del R.D. n. 1736 del 1933 (cosiddetta legge sull'assegno) prevede, per le azioni di regresso fra i diversi obbligati, una data mobile ed autonoma di decorrenza della prescrizione per ciascun obbligato, facendo riferimento o al giorno in cui l'obbligato, richiesto dal portatore o da un giratario successivo, abbia pagato l'assegno o al giorno in cui l'azione di regresso sia stata promossa contro di lui dallo stesso portatore o da un giratario successivo (sulla base di tali principi e dell'affermazione della autonomia del termine prescrizionale per ciascun girante, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie - nel quale il portatore di un assegno bancario, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, aveva agito per ottenere il pagamento con l'azione causale verso il proprio diretto girante - quest'ultimo avesse invocato ingiustificatamente la norma del secondo comma dell'art. 58 della stessa legge, nell'erroneo presupposto che la propria azione cartolare di regresso verso il traente e gli altri giranti precedenti si fosse prescritta con il decorso dello stesso termine maturato nei riguardi del portatore; la Corte ha, altresì, osservato che, se la prescrizione maturata a carico del portatore o di un girante, consumasse anche l'azione cartolare degli altri giranti, ne conseguirebbe la soppressione della stessa possibilità per il portatore o il girante di esercitare l'azione causale verso il loro diretto girante, poiché questi potrebbe sempre eccepire che l'assegno è "pregiudicato", cioè inidoneo a consentire l'esercizio di azioni cartolari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. US MARZIALE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA 1, presso l'avvocato ALFIO GRASSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GI LL BI, GI LL IM, AR AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 404/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata l'01/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Grasso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo;
l'accoglimento del secondo motivo;
l'assorbimento del quarto motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20.3.87 US BI proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Roma con il quale gli veniva ingiunto di pagare a UI AG TE la somma di lire 5.870.000, portata da un assegno di conto corrente non pagato e non protestato, rilasciatogli da NE GI e girato al AG. Sosteneva che l'azione non poteva essere proposta perché il portatore non aveva fatto protestare il titolo e non aveva chiesto il pagamento con la conseguenza che ad esso girante era ormai preclusa la possibilità di agire contro l'emittente. Sosteneva, altresì, che la somma era stata comunque pagata dalla emittente GI direttamente al AG, in contanti o mediante consegna di merce.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione.
Il AG TE proponeva impugnazione deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistente la possibilità di proporre l'azione causale sul presupposto che si era prescritta l'azione a favore del girante.
Il BI resisteva.
Il giudizio veniva proseguito da LI NI e da FA e MA AG TE eredi di UI AG TE nelle more defunto.
Con sentenza pronunciata in data 1.2.96 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'impugnazione. Osservava che, pur se prescritta l'azione di regresso ai sensi dell'art. 75 1^ c. A. Banc., non è preclusa al portatore l'azione causale verso il proprio obbligato il quale potrà egualmente agire in regresso contro gli ulteriori obbligati, a meno che non sia scaduto il termine di sei mesi, decorrente "dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno" e non già dallo spirare del termine di presentazione;
che, pertanto, il girante, obbligato a pagare, non vede prescritta la propria azione nei confronti dei precedenti obbligati cartolari se non dopo il decorso di un semestre dall'avvenuto pagamento. Osservava, ancora, che non risultava provato l'asserito pagamento dell'importo direttamente dalla GI al AG.
Propone ricorso per cassazione il BI.
La NI e i AG TE non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt 45, 58 e 75 R.D.1736/33 in relazione all'art.360 c.p.c. il BI sostiene che, ai sensi del citato art. 58 L. Ass. Banc., il portatore giratario dell'assegno, per poter agire con l'azione causale contro il proprio girante, deve mettere quest'ultimo in grado di esercitare, a sua volta, l'azione cartolare contro il proprio debitore;
che l'impossibilità, conseguente al lungo tempo trascorso, di poter esercitare l'azione di regresso contro la traente GI, peraltro dichiarata fallita, precludeva al AG, giratario portatore dell'assegno, l'esercizio dell'azione causale nei suoi confronti.
La censura non è fondata. Questa Corte ha più volte affermato che la prescrizione dell'azione di regresso contro il girante non preclude le azioni di ulteriore regresso, proponibili tra i diversi obbligati al pagamento del titolo (gli uni contro gli altri), soggette ad autonomo termine di prescrizione (Cass. 5439/93, 5638/90, 4183/74). A chiarimento del condivisibile principio enunciato è opportuno premettere che l'assegno bancario, anche se privo di valore cartolare per prescrizione dell'azione cambiaria, deve essere considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. Il portatore verso il proprio girante immediato o il prenditore nei confronti del traente possono proporre azione causale - con dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale (inversione dell'onere della prova) - per l'ammontare della somma indicata nel titolo. Il comportamento negligente del portatore - che lascia prescrivere l'azione cartolare e, per ottenere il pagamento, propone azione causale verso il proprio diretto girante - non pregiudica l'azione di quest'ultimo verso il traente o l'ulteriore girante perché solo per detto portatore cessa l'efficacia di titolo di credito dell'assegno.
L'art. 75 c.2^ L. Ass. Banc. ("le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui") chiaramente stabilisce che la prescrizione a danno del girante, convenuto con l'azione causale, si verifica solo se egli lascia a sua volta trascorrere il termine semestrale che - come correttamente rilevato dalla corte di merito decorre dalla data di pagamento.
La diversa tesi proposta dalla ricorrente e da questa Corte occasionalmente accolta (Cass. 2430/74 e 275/85) non può essere condivisa per le ragioni che seguono.
L'art. 45 c.1^ L. Ass. Banc. prevede solo azioni di regresso per mancato pagamento. A differenza di quanto avviene per la cambiale, per l'assegno non è prevista accettazione da parte del trattario e non esiste, pertanto, alcun rapporto obbligatorio tra portatore e trattario che giustifichi l'azione diretta. L'art. 75 c.2^ L. Ass. Banc. non indica una data fissa di decorrenza della prescrizione delle azioni di regresso tra i diversi obbligati - a differenza del corrispondente art. 94 L. Camb. (un anno dalla data del protesto o da quella della scadenza ... ) - ma una data mobile, non determinata anticipatamente che, per evidenti ragioni di ordine logico, può essere successiva al maturarsi della prescrizione del portatore contro i giranti di cui al 1^ comma della citata norma. La prescrizione dell'azione di regresso verso gli ulteriori giranti ha, pertanto, autonoma decorrenza per il generale principio che il girante, fino a quando non ha recuperato il titolo, non può esercitare alcuna azione nei confronti del suo immediato girante. Il principio affermato da Cass. 3430/74 ("col decorso di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione dell'assegno, a norma dell'art. 75 1^ c. della legge sull'assegno, si esaurisce l'efficacia dell'assegno come titolo di credito e, pertanto, non è più proponibile l'azione cambiaria di ulteriore regresso del girante verso i giranti precedenti ed il traente") non è condivisibile anche per il rilievo che l'applicazione del principio ivi enunciato, come è stato correttamente rilevato in dottrina, si risolverebbe nella soppressione dell'azione causale contro il girante dell'assegno bancario.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 R.D. 1736/33, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura il rigetto dell'istanza di revoca del decreto ingiuntivo, motivata dall'illegittimo comportamento del AG che aveva omesso di avvertirlo, verbalmente o con lettera, del mancato pagamento dell'assegno.
Il motivo di ricorso non è fondato.
L'art. 47 L. Ass. Banc. dispone (c.1^) che "il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento.." e che (ult. comma) "chi non dà l'avviso nel termine indicato non decade dal regresso;
tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danni". Dalla lettura della norma, che sottolinea la mancanza di decadenza dall'azione di regresso, si desume che l'inosservanza di tale obbligo non è deducibile nel caso in cui il portatore azioni il titolo come semplice chirografo nei confronti del suo immediato girante (Cass. 5439/90, 408/88). Peraltro, poiché a tale inosservanza la norma non ricollega altro effetto oltre a quello della responsabilità per danni, la doglianza relativa alla "mancata revoca del decreto ingiuntivo" è, anche sotto questo profilo, infondata.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato importantissimi elementi di prova quali l'esistenza di una prova scritta e la mancata risposta all'interrogatorio formale, relativi al pagamento dell'assegno al AG da parte della GI.
La censura non è fondata. La corte romana ha rilevato che dalle prove raccolte non è emerso a quale titolo la GI avesse versato al AG o addirittura a terzi alcune somme o avesse effettuato consegna di merci;
ha giudicato, inoltre, generiche le affermazioni dei testi e inattendibile la dichiarazione resa dal figlio del BI. I giudici del gravame hanno puntualmente considerato i versamenti emersi dalla dedotta prova scritta ma hanno giudicato non convincente la prova che detti pagamenti si riferissero al rapporto in esame, rapporto che, peraltro, intercorreva tra il AG e la GI. Il giudice di merito, cui è demandato il compito di verificare l'attendibilità delle prove, ha chiaramente esposto le ragioni del proprio convincimento consentendo la ricostruzione ed il controllo di legalità del procedimento seguito. La censura proposta, con la quale il ricorrente, in sostanza, chiede una diversa valutazione delle risultanze probatorie e quindi un inammissibile riesame del merito, deve essere rigettata.
Deve essere respinto anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la statuizione sulle spese processuali, dalla corte di merito poste correttamente a suo carico quale pronuncia consequenziale e accessoria all'esito del giudizio. In assenza di attività difensiva della parte vittoriosa non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999