Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA TA I0 3433 /03 31 OME DEL OPO "Interpretasime sel titulo Bella 1352 suff.c.e.j LA CORT UPREMA DI CASSAZIONE imperrimati all' ever- SEZIONE SECONDA CIVILE eini's suelen servitusi formashis: esoume Alen Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: situazione si falt;
miffi cienta neless mein subm R.G. N. 521/00 Presidente CALFAPIETRA Dott. Vincenzo - "Cron. 7835 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Rep. 978 Dott. Vincenzo Consigliere COLARUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 25/06/02 Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Re Jahn Thom , ent.. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMM LE RIPALTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore AD BA AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, dall'avvocato MARIO VITIELLO, giusta delega indifeso atti;
ricorrente
contro
AR SRL, in persona del legale SUPERTINTORIA rappresentante pro tempore OR RI, FILATURA TRE2002 988 ESSE SAS in persona del legale rapp.te p.t.SARTI -1- Roberto, EXTRATEX DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore EB MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G DELEDDA 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CARDUCCI, difesi dall'avvocato DANTE GALLETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
OL SRL, IMM. MA.TA. SRL;
intimati avverso la sentenza n. 779/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 25/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato GALLETTI Dante, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 2 e 3 novembre 1988 la srl Immobiliare Le Ripalte conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Prato la srl Supertintoria NO, la sas Filatura Tre Esse, la Ditta AT e le srl Francofibre e Immobiliare Mata, dei rispettivi legali rappresentanti,in persona per sentir nei loro confronti, previa identificazione e delimitazione della porzione di terreno, fra quelle gravate dal diritto di servitù in favore delle convenute, e rappresentate dalle particelle 115 287 311 473 e 474 del foglio 100 del N.C.T. del Comune di Prato, come necessaria servitù, e sufficiente per l'esercizio della dichiarare libere da tale vincolo le rimanenti aree. Nel contraddittorio delle prime tre convenute (la srl Francofibre e la srl Imm.re Mata restavano contumaci) che si erano opposte alla domanda ed riconvenzionale per la condannaavevano avanzato dell'attrice alla rimozione della recinzione da essa apposta а cavallo delle part. 115 e 474, nonchè al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, il Tribunale, previo espletamento di CTU, con sentenza del 24.3.92, osservato che 3 dovevasi, nella specie, fare ricorso al criterio di cui all'art. 1065 2^ parte C. C., sussistendo ragionevoli dubbi circa l'estensione dell'esercizio della servitù non fugati dall'interpretazione dell'atto IN 7.10.77 rep. 59112 costitutivo della stessa, dichiarava, sulla scorta della relazione del CTU, che la servitù di passo e transito poteva utilmente essere esercitata sulla part. 474, per il transito di automezzi, e sulle part. 115 e 473, per l'accesso ad un pozzo, ad una cisterna d'acqua ed agli impianti di sollevamento, e senza che le delimitazioni eseguite dall'attrice tra le part. 474 e 115 (costituite da muretto con ringhiera e cancello) rappresentassero impedimenti all'esercizio della servitù. Il Tribunale rigettava pertanto la domanda riconvenzionale, gravando infine le convenute delle spese di lite. Interponevano appello, nei confronti della srl Francofibre, ora srl Francolane, con atto 8.11.95, le società Supertintoria NO e Filatura Tre Esse, nonché la ditta AT, deducendo che dall'atto costitutivo risultava del tutto chiara la volontà delle parti di assoggettare a servitù, con indicazione della estensione e delle modalità di esercizio della medesima, tutte le aree descritte nell'atto IN e nella planimetria a questo territoriale allegata, senza alcuna limitazione quanto al diritto di passo e transito. Mentre le soc. Francolane e Imm.re Mata non si costituivano, la srl Immobiliare Le Ripalte chiedeva la conferma della sentenza, sostenendo che il titolo offriva una indicazione soltanto tendenziale quanto all'estensione della servitù, e che esattamente il tribunale aveva ritenuto irragionevole che potesse essere imposto un peso più gravoso allorchè era sufficiente a realizzare la funzione della servitù uno meno oneroso. Con sentenza 25.6.1999 la Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che il diritto di servitù di passo e transito costituito а favore delle appellanti e delle altre società convenute in primo grado, di cui all'atto per notaio IN 7.10.1977, si estendeva alla totalità delle aree rappresentate dalle parti 115, 311, 473 e 474 del foglio di mappa 100 e del NCT del Comune di Prato;
l'appellata ade per l'effetto condannava eliminare il muretto con recinzione ed i due cancelli, pedonale e carrabile, su essa eretti a 5 confine tra le parti 115 e 474. Ricorre per cassazione la s.r.l. Immobiliare Le Ripalte con tre motivi di gravame. Resistono le tre società appellate con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la sentenza impugnata, omesso di indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti e di valutare il comportamento complessivo delle stesse anche successivamente alla conclusione del contratto. Deduce la ricorrente che il giudice di appello, interpretazione letterale del limitandosi ad una contratto, non ha considerato che "l'area, dave viene esercitata realmente la servitù di passo a favore delle convenute, è quella contornata da coloritura rossa nella pianta allegata" alla relazione del c.t.u.; e che il comportamento delle parti, in ordine all'esercizio della servitù, anche posteriormente alla conclusione del contratto, era particella 474; che, sempre stato limitato alla violando anche i principi sanciti dagli artt. 1366 e 3367 cod. civ., la corte fiorentina ha ignorato che il principio di buona fede è pertinente e 6 decisorio per individuare le reali intenzioni delle parti e per accertare l'affidamento ragionevole indotto in una di esse dal corretto comportamento dell'altra. Col secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), perché la Corte d'Appello, - omettendo di controversia emotivare sul punto decisivo della cioè, che la volontà delle parti non risultava chiara in base ai soli criteri fissati dall'art. 1362 cod. civ., e sussistendo dubbio sulla effettiva volontà contrattuale delle parti, doveva fare ricorso al principio di cui all'art. 1365 cod. civ.. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1065 cod. civ.. educe la ricorrente che nel contratto, rogato dal notaio IN nel 1977, cui era estranea la - si fa riferimentoSOC. Immobiliare Le Ripalte, ad un generico diritto "di passo e transito per l'accesso agli stanzoni": che i proprietari dei fondi dominati di fatto esercitavano la servitù di passo unicamente sulla particella 474; che il ricorso ai criteri di cui all'art. 1363, 1366 e 1367 cod. civ. richiede l'esistenza di un dubbio 7 sulla volontà contrattuale delle parti;
che pertanto nella fattispecie in esame ricorreva appunto l'ipotesi contemplata dell'invocato art. 1065 cod. civ., atteso che sussiste il dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio della servitù. possono essere esaminati I tre motivi per la loro stretta connessione congiuntamente logica;
essi sono infondati. La sentenza impugnata ha escluso che sussistessero dubbi ed incertezze sulla effettiva volontà delle parti nell'atto per notar IN del 1977, per cui non era necessario ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 1363, 1365, 1366 e 1367 cod. civ. per interpretare detto contratto, come richiesto dalla ricorrente. La Corte d'Appello ha chiarito che il contrasto tra le parti in causa circa la specificazione della servitù accordata alle appellanti non è di per sé significativo di un dubbio in ordine alla sua estensione dal momento che l'incertezza relativa ai limiti di tale diritto reale in tanto può dirsi sussistente in quanto non superata da una corretta interpretazione, secondo le regole legali di ermeneutica, del titolo che ebbe a costituirlo. 8 Ed il giudice di appello ha ritenuto limpida la espressa nell'atto e di inequivocabile dicitura e percezione dei limiti che le parti visura degli spazi of avevano posto nel determinare il contenuto della servitù, escludendo l'inutilità asserviti e riconoscendo, invece, di l'esigenza assicurare al complesso industriale ampi spazi per la manovra di autoarticolati e quant'altro di accessorio alla produzione per evitare difficoltà e perdite di tempo, che nel contratto si erano evitate "allo scopo divalutate volutamente e consentire alle acquirenti degli immobili la più ampia facoltà di accesso nelle aree rappresentate dalle partt. 115, 311, 473, sia a piedi che con limitazione materiale,automezzi, senza alcuna quanto alle modalità di esercizio, tra l'una e l'altra area, a differenza di quanto preteso con la realizzazione di un muretto con sovrastante recinzione dalla società appellata" (cfr. sentenza impugnata, pagg. 8 e 9). Con motivazione congrua, puntuale, esente da vizi logici e da errori di diritto, la corte di merito ha deciso di non doversi fare ricorso all'art. 1065 cod. civ., dal momento che le parti ebbero а manifestare in modo chiaro e preciso la 9 volontà di imporre la servitù di passaggio, in vista dell'utilitas dei fondi dominanti (stanzoni industriali) su tutte le aree identificate dalle partt. 115, 311 e 473, con conseguente rimozione delle opere eseguite dalla società ricorrente tra le partt. 115 e 474; che non sussistevano dubbi interpretativi del contratto, anche perché la volontà delle parti era stata chiarita e precisata dalla planimetria allegata al documento, che evidenziava gli spazi che erano oggetto della servitù. Di nessun pregio è la censura della ricorrente per non avere la corte di merito tenuto conto del parti successivamente al comportamento delle contratto. Invero le controricorrenti hanno subito e sempre contestato le pretese della ricorrente alla servitù di passaggio, come riconosciuto dal giudice d'appello. È poi giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass. n. 846/1984, n. 861/1989, n. 3157/1989, n. 321/1990) che l'interpretazione di un contratto, consistendo nell'accertamento di una realtà storica èla comune intenzione delle parti, fini del controllo di legittimitàassoggettata, ai 10 in cassazione, ai principi che governano i giudizi di fatto, tra cui è fondamentale quello della non rilevanza del mancato esame di elementi non idonei a modificare l'accertamento, per cui incensurabile la ricostruzione del significato del negozio operata dal giudice del merito che ometta di valutare il comportamento delle parti, quando questo elemento non appaia tale da poter portare ad il criterio un giudizio diverso, posto che relativo a detto comportamento è ermeneutico meramente sussidiario di quello fondamentale espresso dal primo comma dell'art. 1362 cod. civ.; che, in ogni caso, in tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, la quale deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da esse (entrambe le ipotesi, come si è detto, non 11 ricorrono nel caso in esame), perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal suddetto giudice e la proposta di una diversa interpretazione (come tenta di fare la ricorrente) costituiscono una censura inammissibile in cassazione. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente controricorrenti, che giudizio a favore delle liquida in euro 1636,50 di cui Euro 1500 per ' onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 25.6.2002. Il Presidente Il lounglivre est. Ne Juli Romanis IL CANCE ERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Francesco Catania Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 21-5-2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Serie 4 al n. 19477 versate € 160 10 Roma 7 MAR 2003 * apposta in calce alla copia autentica OK (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) CO ie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Fice 12