CASS
Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2023, n. 39204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39204 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul procedimento per la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza del 16/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA che ha definito il ricorso proposto da TO PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39204 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/06/2023 16456:2.023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito il ricorso proposto dal sig. GI NA avverso la sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di Milano. 2.L'intestazione reca i dati del ricorrente indicando come luogo di nascita la città di Milano. 3.Con nota del 14/04/2023, la Procura della Repubblica di Milano ha segnalato che il luogo di nascita del NA non è Milano, bensì Milazzo. 4.E' evidente l'errore materiale nella compilazione della intestazione della sentenza in questione, errore che deriva, a sua volta, dall'errato inserimento del dato anagrafico nel sistema informatico penale della Corte di cassazione (SIC). 5.0ccorre rimediare mediante la procedura a tal fine prevista disponendo la correzione dell'intestazione della sentenza nel senso che lì dove è scritto "NA GI, nato a [...] il [...]", deve leggersi e scriversi "NA GI, nato a [...] il [...]". Negli stessi termini devono altresì essere corretti i dati anagrafici del NA che risultano iscritti al SIC.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 1075/2022, del 15/12/2021 (dep. 2022) nel senso che, dove è scritto NA GI, nato a [...] il [...], deve leggersi e scriversi NA GI, nato a [...] il [...]. Dispone, altresì, che vengano corretti anche i dati anagrafici del NA che risultano iscritti nel SIC penale della Corte di cassazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti Così deciso in Roma, il 15/06/2023.
lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39204 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/06/2023 16456:2.023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito il ricorso proposto dal sig. GI NA avverso la sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di Milano. 2.L'intestazione reca i dati del ricorrente indicando come luogo di nascita la città di Milano. 3.Con nota del 14/04/2023, la Procura della Repubblica di Milano ha segnalato che il luogo di nascita del NA non è Milano, bensì Milazzo. 4.E' evidente l'errore materiale nella compilazione della intestazione della sentenza in questione, errore che deriva, a sua volta, dall'errato inserimento del dato anagrafico nel sistema informatico penale della Corte di cassazione (SIC). 5.0ccorre rimediare mediante la procedura a tal fine prevista disponendo la correzione dell'intestazione della sentenza nel senso che lì dove è scritto "NA GI, nato a [...] il [...]", deve leggersi e scriversi "NA GI, nato a [...] il [...]". Negli stessi termini devono altresì essere corretti i dati anagrafici del NA che risultano iscritti al SIC.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'intestazione della sentenza Sez. 3, n. 1075/2022, del 15/12/2021 (dep. 2022) nel senso che, dove è scritto NA GI, nato a [...] il [...], deve leggersi e scriversi NA GI, nato a [...] il [...]. Dispone, altresì, che vengano corretti anche i dati anagrafici del NA che risultano iscritti nel SIC penale della Corte di cassazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti Così deciso in Roma, il 15/06/2023.