Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
0 2261 /0 1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente - R.G.N. 5076/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO-Rel. Consigliere - Cron.4738 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Rep. - Consigliere- GUGLIELMUCCI Dott. Corrado Ud.17/11/00 Dott. Raffaele DI LELLA -- Consigliere U ha pronunciato la seguente CANCELLERIA w ed SENTENZA T $1Bp 8 sul ricorso proposto da: IN RU, elettivamente domiciliato in ROMA 300 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Richiesta copia studio GASPAROTTO MILENA, giusta delega in atti;
dal Sig. SOLE.24.QRE per diritti L. 3000 - ricorrente 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LEGNAMI SAS, domiciliato in ROMA presso LA BASSANESE UFFICIO COPIE CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso Richiesta copia studio dal Sig. D. AMATI 3000MARTINELLI SERGIO, giusta delega in dall'avvocato per diritti L. -- 19 FEB. 2001 atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente 2000 DIRITTI DI 4748 avverso la sentenza n. 84/97 del Tribunale di BASSANO -1- DEL GRAPPA, depositata il 18/03/97 R.G.N. 762/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 9 novembre 1994 il signor RU OC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bassano, quale giudice del lavoro, la società in accomandita semplice Bassanese Legnami, in persona del suo legale rappresentante legale. Esponeva di essere procuratore speciale della signora NA EC, agente in esclusiva della società convenuta in forza di contratto stipulato il 1° gennaio 1981, e chiedeva che la società fosse condannata al pagamento delle provvigioni maturate e non pagate, del fondo indennità risoluzione del rapporto e della indennità suppletiva di clientela, oltre al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del signor OC in quanto questi,. contrariamente al disposto dell'art. 420, secondo comma, del codice di procedura civile, era munito di una procura di vecchia data, estesa a tutte le cause attive e passive, che non gli conferiva il potere di conciliare la controversia;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande. Con sentenza in data 20 luglio 1995 il Pretore dichiarava il difetto di legittimazione processuale e rigettava il ricorso. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza depositata in cancelleria il 18 marzo 1997. SS 1 Avverso la decisione del Tribunale il signor OC propone ricorso costituito di un solo motivo. La società Bassanese legnami resiste con controricorso con il quale eccepisce, tra l'altro, la nullità della procura rilasciata dal signor OC all'avvocato Milena Gasparotto in quanto il mandato non riveste il carattere di procura speciale, così come richiesto dal nostro codice di rito. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto essere rigettata l'eccezione di nullità della procura rilasciata dal signor OC all'avvocato Milena Gasparotto. Difatti, come ha già affermato più volte questa Corte, la procura per il giudizio di Cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso costituisce corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore previsto dall'art. 365 del codice di procedura civile. E' pertanto irrilevante la mancanza nella procura di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità; ed è anche irrilevante il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente riferiti al giudizio di merito (Cass. 29 aprile 1999 n. 4299 e numerose altre). Con un unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza del Tribunale per violazione di norme di legge (peraltro non specificate), nonché per il vizio di motivazione apparente, incongrua e contraddittoria. Assume che il Tribunale non avrebbe tenuto presente che la signora EC, moglie del OC e intestataria del mandato di agenzia per la vendita di legnami per 2 SS conto della società Bassanese legnami, aveva attribuito al OC il potere di rappresentanza sia processuale, che negoziale nelle forme consentite dalla legge;
e, precisamente, aveva conferito la rappresentanza processuale in forma scritta e la rappresentanza negoziale in forma orale per fatti concludenti. Assume inoltre che la società non aveva eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio, nel suo primo atto difensivo e che la carenza di legittimazione attiva non poteva essere rilevata di ufficio dal giudice. Assume infine che la stessa EC aveva rilasciato una procura generale ad negozia con ratifica di tutto l'operato dal 1981 in poi e con l'espressa dichiarazione di avere conferito oralmente il potere rappresentativo sostanziale. Il motivo è infondato. Come è noto, l'articolo 77 del codice di procedura civile richiede, ai fini della rappresentanza processuale volontaria, l'espresso conferimento del relativo potere e prende in considerazione, come destinatario di tale conferimento, non già un qualsiasi soggetto, ma soltanto "il procuratore generale e quello preposto a determinati affari”. La ragione della norma, come espressamente osserva la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, consiste nel fatto che “la rappresentanza limitata ad affari giudiziari sarebbe stata in contrasto con l'interesse pubblicistico del processo che richiede la presenza in giudizio di chi abbia un SS 3 reale interesse alla controversia e, d'altro canto, potrebbe dar luogo a pericolosi abusi". In base alla norma questa Corte ha più volte affermato, superate iniziali incertezze, che il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che già sia stato investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. 23 ottobre 1990 n. 10287; Cass. 9 novembre 1983 n. 6621). Nel caso in esame il ricorrente RU MO ha agito nei confronti della Bassanese Legnami s.a.s. in forza della procura generale alle liti conferitagli dalla signora NA EC senza che quest'ultima gli avesse conferito anche la procura ad negotia. Giustamente pertanto i giudici del merito hanno ritenuto, di ufficio la mancanza di legittimazione attiva del signor OC per il mancato- conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale. Al riguardo è appena il caso di osservare che, come ha già affermato questa Corte, la legitimatio ad processum, riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio, in proprio o con la debita rappresentanza, assistenza o autorizzazione, costituisce un presupposto processuale che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato che preclude la proposizione o riproposizione della relativa questione. (Cass. 22 aprile 1997 n. 3463). D'altra parte non ha alcun rilievo il fatto che successivamente alla sentenza di primo grado il signor OC abbia prodotto in giudizio una procura ad negotia rilasciatagli dalla rappresentata, con riferimento al contratto di agenzia, anche a ratifica dell'attività precedentemente svolta. Difatti questa Corte ha già affermato che il principio secondo cui la produzione, in ogni stato e grado di giudizio, dell'atto di ratifica dell'operato del falsus procurator vale non solo a rendere regolare il contraddittorio, ma anche a sanare retroattivamente le irregolarità che inficiano i precedenti gradi di giudizio. Il principio tuttavia non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il giudice abbia rilevato il difetto di rappresentanza e si sia pronunciato sulla improponibilità della domanda. Di conseguenza la successiva produzione in giudizio dell'atto di ratifica non può avere alcun effetto in quanto si è già verificata la decadenza che impedisce sia l'esercizio della facoltà del giudice di concedere un termine per la regolarizzazione, sia la possibilità stessa di sanatoria (Cass. 30 marzo 1983 n. 2329). Nel caso in esame la procura risulta rilasciata il 9 febbraio 1996 e, dunque, successivamente alla sentenza di primo grado, emessa il 20 luglio 1995. Essa, pertanto, non è in grado di sanare il difetto di legittimazione processuale della parte nel giudizio di primo grado. Parimenti non può essere accolto l'assunto del signor OC, secondo il quale la signora EC gli avrebbe conferito la rappresentanza negoziale inSS forma orale per fatti concludenti. Difatti l'assunto non è stato proposto nel corso del giudizio di primo grado, ma solo in sede di udienza di discussione nel giudizio di secondo grado;
e, come ha rilevato il Tribunale, nell'atto introduttivo al primo giudizio e in quello introduttivo al secondo non vi è alcuna traccia di tale conferimento, e non sono state formulate richieste probatorie in tal senso. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in favore della società resistente nella somma di lire due milioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, il signor RU OC, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che liquida nella somma complessiva di lire 22000 e al. pagamento degli onorari di avvocato che liquida in favore della società resistente, la Bassanese Legnami s.a.s., nella somma di due milioni di lire. Così deciso in Roma il 17 novembre 2000 Il Presidente Ettre L'Estensore A S S Attore fia L д е A L 0 Can antonio T O 1 . 3 B . A 3 I T S 5 E R D P 'A . S A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I L N T L S N E 3 Depositata in Cancelleria O G D 7 P O - I M 8 S A I - N 1 D A E oggi, 16 FEB 2001. 1 E S D , I E O E A R T DL CASIL COLLABORATORE G T N G S O E I T DI CANCELLERIA E S G T L E I E R R I A D L L O E D