Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Qualora, provvedutosi alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari al difensore d'ufficio dell'indagato, detta notifica non venga rinnovata al difensore di fiducia che sia stato successivamente nominato, è da ritenersi abnorme il provvedimento con il quale, per tale ragione, venga dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2007, n. 46416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46416 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1349
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 047812/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. DI CATANIA;
nei confronti di:
1) GN UR, N. IL 02/10/1946;
avverso ORDINANZA del 27/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di BELPASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO Raffaello;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Quanto segue:
RITIENE IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, nel procedimento
contro
GN RO all'udienza del 27.10.2006, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini;
l'avviso era stato notificato al difensore d'ufficio il 28.4.2006 mentre era stato già nominato fin dal 4.4.2006 il difensore di fiducia.
Ha proposto ricorso per cassazione per abnormità di detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Ed infatti al ricorso è allegata documentazione da cui risulta che l'avviso, trasmesso il 13.3.06, era stato notificato all'indagato il 15.3.06 e quindi prima della nomina del difensore di fiducia. Esclude che l'avviso debba essere nuovamente notificato in caso di successiva nomina di difensore.
Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione ritiene che il provvedimento non possa essere ritenuto abnorme ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento del tribunale è inimpugnabile;
nel caso di specie infatti il provvedimento, senza entrare nel merito, potrebbe essere eventualmente illegittimo ma non abnorme.
Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato debba essere annullato in quanto provvedimento abnorme.
La dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rinnovo della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia successivamente nominato costituisce provvedimento abnorme perché comporta una indebita regressione del procedimento.
Risulta dalla documentazione allegata al ricorso del procuratore della Repubblica di Catania che l'avviso fu notificato al difensore d'ufficio il 15.3.2006 e quindi prima della nomina del difensore di fiducia.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catania per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007