Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/1988, n. 9366
CASS
Sentenza 10 giugno 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La circostanza di cui all'art. 628 capoverso secondo n. 1 cod. pen. prevede un aggravamento di pena quante volte la minaccia venga espressa da più persone riunite. Ciò però non significa che per concretizzare la aggravante sia necessario che tutti i compartecipi esprimano contestualmente un atteggiamento minaccioso, bastando che la minaccia venga espressa da uno solo dei compartecipi con la contestuale presenza di costoro, sicché, nella percezione della vittima, l'atteggiamento minaccioso promani non dal singolo ma dall'intero gruppo degli aggressori.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/1988, n. 9366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9366
    Data del deposito : 10 giugno 1988

    Testo completo