CASS
Sentenza 10 giugno 1988
Sentenza 10 giugno 1988
Massime • 1
La circostanza di cui all'art. 628 capoverso secondo n. 1 cod. pen. prevede un aggravamento di pena quante volte la minaccia venga espressa da più persone riunite. Ciò però non significa che per concretizzare la aggravante sia necessario che tutti i compartecipi esprimano contestualmente un atteggiamento minaccioso, bastando che la minaccia venga espressa da uno solo dei compartecipi con la contestuale presenza di costoro, sicché, nella percezione della vittima, l'atteggiamento minaccioso promani non dal singolo ma dall'intero gruppo degli aggressori.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/1988, n. 9366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9366 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1988 |
Testo completo
Colin 93 66 در
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10-6-988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 正 SENTENZA PENALE
N. 1610 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PresidenteDott. Aldo Carullo
1. Dott. Secondo Longo Dorni Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Alfio Cocuzza N. 29461/85 3. >>> Massimo Carli
Michele Nappi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da I) AT GE, nato a [...]
il 30 luglio 1930
2) ON RE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 4 marzo 1985 con la quale la Corte d'appello di Torino riformava parzialmente quella pronunziata dal Tribunale di Acqui Terme il
29 settembre 1982.-
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
T
Mod 82
A. Spincel Roma E R O S N E I ST R E I L IG
S
dott.Alfio Cocuzza
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale: dott.Duilio Guardascione
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udit i difensor
Svolgimento del processo
Verso le ore 19.15 del 4 gennaio 1981 tali EZ
ZO e OV ZO, mentre percorrevano una stra=
dina di campagna,in località Arbiglio di Cortona,
notavano un autofurgone fermo,accanto al quale si trovavano due arnie deposte in una specie di barel'
la e notavano altresì, sdraiato per terra;
un indivić duo che cercava di passare inosservato.-
Supponendo che le due arnie fossero state sottratte dall'apiario di proprietà di RO IE, che abitava nella zona, i due si divisero e mentre il
OV si recava presso il bar Arbiglio per dare lo allarme, il EZ si intratteneva sul posto per sorvegliare le mosse di quell'individuo e scopriva al lume della torcia elettrica un secondo individuo.-
I due allarmati per la presenza, chiaramente inop=
portuna, del EZ, gli intimavano con parole minac'
close di andar via, dopo di che salivano sul furgone allontanandosi in direzione di Sassello e abbando=
nando sul posto le due arnie.-
Il EZ allora, assieme al OV, che nel frattem=
po era tornato sul posto si dava all'inseguimento del furgone, con la propria autovettura, rilevandone le caratteristiche ed il numero di targa.-
Dell'accaduto venivano subito, alle ore 19,30 infor mati i Carabinieri, i quali iniziavano pronte inda-
gini accertando che l'autofurgone si apparteneva a
EG GE, pregiudicato per reati contro il pa=
trimonio, il quale,per altro, da un pò di tempo si era dedicato all'apicultura.-
Il Ratėgni,verso le ore 22.30 denunziava agli stes'
si Carabinieri il furto dell'autofurgone che, a suo dire gli era stato sottratto poco prima, mentre si trovava, come d'abitudine, parcheggiato nei pressi della sua abitazione .-
Nel prosieguo delle indagini emergeva che circa due ore dopo l'episodio occorso al OV ed al Vez=
zoso, tale ON RE, che si sospettava di ave=
re concorso con AT nei fatti delittuosi anzi=
detti, si era recato, verso le ore 21 del quattro gen'
naio presso il bar Arbiglio, dove aveva chiesto noti=
zie circa quanto era accaduto al OV ed Al Vezzo=
E R I so ed aveva dimostrato una certa preoccupazione nel' O S N a E z T z S á l'apprendere che era stato rilevato il numero di E g o E R C LIE ll IG A targa del furgone.-Nella stessa circostanza i due S tt. N O o C D
predetti OV e EZ che erano anch'essi entra=
ti nel bar avevano riconosciuto, anche se non con assoluta certezza,nel ON uno dei due indivi=
dui visti presso il furgone e precisamente quello che si trovava sdraiato a terra.-
Veniva altresì accertato che verso le ore 21 dello stesso giorno il AT aveva riferito ai suoi vi=
cini di casa LL che gli era stato sottratto il furgone.-
A conclusione della sommaria istruzione il AT
ed it ON venivano quindi deferiti a giudizio del Tribunale di Acqui Terme per rispondere del rea= to di repina ipropile affisvete , così qualificato l'episodio narrato dal OV e dal EZ;
si dava inoltre carico al AT del reato di cui all'art
367 c.p.in relazione alla denunzia di furto dello autofurgone e del furto aggravato di due arnie, con'
sumato in località Giardino di Melazzo, la notte
: tra il 14 e il 15 novembre 1980 in danno di Succi
Pietro, una delle quali riconosciuta per forma e Qinit
ene state per colore ritrovata presso l'abitazione di detto AT.:
Con sentenza in data 29 settembre 1982 il Tribunale
anzidetto dichiarava il AT ed il ON col-
pevoli del reato di rapina impropria aggravata e,
concessa ad entrambi l'attenuante del danno patri=
moniale di particolare tenuità, dichiarata equivalen-
te alla contesta aggravante, li condannava alla. pe=
na di anni tre di reclusione e lire trecentomila di multa, dichiarava non doversi procedere contro il AT per i reati di simulazione di reato e furto in danno del Succi perchè estinti tali reati per amnistia.-
L'affermazione della penale responsabilità trovava conferma nella sentenza in data 4 marzo 1985 della,
Corte d'appello di Torino, che concedeva ai due im=
putati le attenuanti generiche, dichiarate in uno alla già concessa attenuante di cui all'art.62 n.4
c.p.prevalente sulle conteste aggravanti e riduce=.
va la pena inflitta in primo grado ad anni uno mesi quattro di reclusione e lire centocinquantami=
la di multa.-
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.-
Il difensore del AT deduce carenza di motiva=
zione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art.628 cpv.2° n.I.c.p..
tenuto conto che nella fattispecie La minaccia sa=
rebbe stata posta in essere da uno soltanto dei due
E R e imputati, senza la benchè minima partecipazione del÷ z O S u N c E a T S E
o l'altro,il che escluderebbe che possa essersi veri s l A tt.
o ficata quella maggiore forza intimidatrice derivante D
dal fatto che la minaccia provenga da più persone riunite.-
Il difensore del GA deduce carenza di motivazio=
ne in ordine alla valutazione degli elementi di pro=
va a carico ed omessa valutazione degli elementi a discolpa, deduce altresì l'erronea configurarione giuridica del fatto, che meglio avrebbe dovuto esse=
re qualificato come tentato furto aggravato ed inol'
tre omessa motivazione in ordine alla configurabili=
tà Kella specie di una ipotesi di tentata rapina,
nonchè in ordine al diniego dei richiesti benefici
41 i legge.
Motivi della decisione
L'impugnata sentenza non merita le censure che le sono state mosse.-
In particolare col primo motivo di ricorso il Gas
glione ha lamentatato una superficiale ed erronea :
valutazione del materiale probatorio in relazione al'
| l'affermazione della di lui penale responsabilità.-
Sul punto va rilevato che i giudici di merito,con'
trariamente a quanto si asserisce nei motivi di ris corso, fornirono ampio e logico supporto al loro con'
vincimento attraverso una completa ed obbiettiva disamina di tutte le risultanze processuali.-Il Ġa=
glione, come si afferma nell'impugnata sentenza, fu riconosciuto dal EZ e dal OV allorchè, dopo
I circa un'ora dall'accaduto si recò presso il bar
Arbiglia, ove i predetti si erano portati, dopo ave= re scoperto il furto delle due arnie e dopo che il
EZ aveva subito la minaccia dai due malfatto=
ri. Entrambi i suddetti testimoni, sia pure con qual'
che incertezza asserirono di riconoscere nel Gaglio=
ne. la stessa persona che avevano visto per terra vicino all'autofurgone e che si sforzava di passa=
re inosservata.-
Le incertezze connesse alle condizioni in cui i due testi vennero per la prima volta a contatto col pri- mo dei due malfattori, sono state giustamente supera-
te dai giudici della Corte di merito sulla base di talune considerazioni logiche che non lasciano-spa-
zio a dubbi di sorta:-il ON infatti, alla con'
testazione degli addebiti si limitò ad asserire di avere trascorso il tardo pomeriggio a Savona, ma non seppe fornire in alcun modo elementi di prova a 'con'
forto delle sue asserzioni.-
-Egli inoltre a quanto risulta inequivocabilmente provato verso le ore 21 della stessa sera del E R SO EN Alfio Cocuzza ST E LIENE fatto si recò presso il bar Arbiglia, dove non si li- G
O mitò a percepire notizie relative al fatto medesimo ma si attivò per attingere dagli avventori dell'eser=
cizio le informazioni relative alle modalità con cui si erano iniziate le indagini, chiedendo in par ticolare se fosse stata annotata la targa dell'auto=
furgone usato dai rapinatori con i relativi numeri
Egli infi mostrò visibile imbarazzo e costernazio=
ne ("....era visibilmente impallidito..."),nnello
apprendere che gli inquirenti erano già in possesso dei dati necessari e sufficienti per l'identificazio=
ne dell'automezzo.-Ed è estremamente significativo il fatto che all'apprendimento di tale notizia ri=
mane logicamente e cronologicamente collegata la falsa denunzia di furto presentata dal Retegni alle ore 22.30 della stessa sera.-
L'impugnata sentenza pertanto è pervenuta all'affer=
mazione della penale responsabilità del ON at'
traverso un'approfondita e completa valutazione de=
gli elementi di prova acquisiti al processo, opportu=
namente collegati con logica coerenza ed obbiettiva e completa analisi.-
Quante considerazioni possano farsi e sono state fatte dal ricorrente in ordine alla valutazione del'
le singole circostanze di fatto,sfuggono al control'
lo di legittimità per l'inequivocabile correttezza -
logica delle argomentazioni poste a base dell'impu=
gnata decisione e possono essere considerate mere supposizioni prive di qualsiasi supporto probatorio e pertanto inammissibili in questa sede
Col secondo motivo di gravame il difensore del Gaz
glione ha dedotto l'erroneità della configurazione giuridica che i giudici di merito hanno attribuito al fatto: nessuna indagine si afferma nel ricorso era stata svolta circa l'efficacia intimidatrice delle parole che sarebbero state profferite da uno dei due malviventi;
-è ovvio che all'eventuale insus'
sistenza della minaccia sarebbe conseguita una diver=
sa configurazione giuridica del fatto ed un diverso STENSORE ocuzza
C lfio ott. A
D
e meno grave intervento sanzionatorio.-
Sul punto i giudici della Corte di merito opportune=
mente valorizzarono - al pari di quelli di primo grado la narrazione dell'episodio fatta dal Vezzo=
so, ponendo in evidenza la circostanza che uno dei due malfattori, essendosi accorto che erano stati scoperti pronunzio nei di lui confronti una frase minacciosa con la quale lo invitata ad allontanarsi
" "....vai via, vai via che ti sparo.
.... •
Tale minaccia,le circostanze in cui fu espressa,lo immediata allontanamento dei due a bordo dell'auto=
furgone, lasciano inequivocabilmente desumere quella direzione della volontà degli imputati, che, tendendo ad assicurarsi l'impunità, realizza l'ipotesi forma le prevista dal 2° comma dell'art.628 c.p. così co=
me correttamente è stato ritenuto da entrambi i giu=
dici di merito.-
A fronte dello specifico e ben preciso contenuto della frase minacciosa profferita e che il EZ
ha fedelmente riferito, nessun dubbio è consentito in ordine all'idoneità dell'atto, tenuto anche conto dell'immediata reazione del EZ.-
Il reato di rapina impropria - contrariamente a quan-
to dedotto da entrambi i ricorrenti - è stato poi giustamente ritenuto aggravato a sensi dell'art.628 cpv.2° n.I c.p..-L'anzidetta circostanza infatti prevede un aggravamento di pena quante volte la minaccia venga espressa da più persone riunite.-
Ciò non significa tuttavia che per concretizzare la aggravante sia necessario che tutti i compartecipi esprimano contestualmente un atteggiamento minaccib-
so,bastando che la minaccia venga espressa da uno solo dei compartecipi con la contestuale presenza di costoro, sicchè, nella percezione della vittima,
l'atteggiamento minaccioso promani non dal singolo ma dall'intero gruppo degli agereaggressori.-
La ragion d'essere dell'aggravante infatti risiede nella maggiore potenzialità coercitiva che viene a attribuita alla minaccia, comunque e da chiunque espresse e con le finalità previste dalla norma, per la contestuale presenza sul luogo del delitto e nel momento della sua consumazione, di una plurali=
tà di aggressori.-
Ciò posto non vi è dubbio che nel momento in cui il
Vezzogo fu raggiunto dall'espressione minacciosa,
i due imputati erano presenti ed entrambi approfit tarono del momento di sgomento conseguente alla miz naccia da uno di essi profferita, per montare sullo automezzo ed allontanarsi impuniti.-
IN tali condizioni non ha giuridica rilevanza P cot mé git SIQUIERE ESTENSORE
Dat. Alfin Cocuzźa,
CO R
me giustamente si afferma nell'impugnata sentenza la circostanze che non sia stato di fatto accertatd chi dei due imputati profferì la minaccia, giacchè
la simultanea presenza degli stessi,la loro chiara.
comunità d'intenti e la comunitaria realizzazione dello scopo, connesso all'azione delittuosa già con-
sumata (sottrazione delle due arnie) ed al consegui mento dell'impunità,pongono entrambi i ricorrenti nella medesima posizione processuale e forniscono la prova incontestabile di quella maggiore forza in-
timidatrice che la minaccia ha nella specie assunto e che costituisce il presupposto della ritenuta aga gravante.
Quanto sopra detto fa ritenere del tutto infondata la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso.
del ON laddove si prospetta la possibilità
che il fatto ascritto ai ricorrenti possa giuridica:
mente qualificarsi come tentato furto.-
IN proposito è appena il caso di osservare che lo intervento del EZ e del OV avvenne quando le due arnie sottratte all'apiario di proprietà del
RO, erano già uscite dalla ofera di dominio di costui e si trovavano nella vicina atrading di campagna pronte per essere caricate sull'Autofurgo=|
ne del Retegni.-J.'impossessamento pertanto, nel momen to in cui fu posta in essere la minaccia, era già
avvenuto, sicchè non si pone neanche sul piano praz tico la questione relativa alla prospettata ipotes si di reato tentato.-
Deve infine ritenersi infondata la censura che cons cerne l'omessa motivazione in ordine alla richie=
sta di concessione dei benefici di legge.-In ordit ne a tale censura è appena il caso di osservare che col primo motivo d'appello, formulato per altro.
in maniera estremamente genrica,il difensore del
ON,richiese la concessione delle attenuanti generiche da dichiarare, unitamente all'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. prevalenti sulle conter state aggravanti,il minimo della pena "....:00]
doppio beneficio o quanto meno con applicazione.
del condono. -
La Corte d'appello di Torino, al solo scopo 11
...di adeguare la pena all'entità dei fatti "
aderì alla richiesta relativa alla concessione del'
le attenuanti generiche, dichiarò la prevalenza del'
le concesse attenuanti sulle aggravanti e ridusse.
in misura molto prossima al minimo edittale la pena inflitta;
-negò il condono per la precisa pret.
clusione dell'art.8 lettera b) del D.P.R. 18.12. °
in ordine alla richiesta di ulteriori benefici sia per l'estrema genericità della relativa richiesta
(manca in assoluto nei motivi d'appello la indica=
zione di un qualsiasi elemento che dovrebbe giusti-
ficare la concessione dei suddetti benefici), sia perchè i precedenti penali del ON precludeva no in concreto l'applicabilità di qualsiasi benefiz cio.-
I ricorsi devono pertanto essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno_
di essi inoltre ad una sanzione pecuniaria che può
fissarsi in lire cinquecentomila.-
P. Q2 M. la C O R T E
rigetta i ricorsi proposti da AT GE e Ga-
glione RE avverso la sentenza in data 4 marzo
1985 della Corte d'appello di Torino;
-
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi inoltre a quel lo della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.-
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del IO
maggio 1988.-
Il Pres Il Consigliere
M
estensore
DEPOSITACA
adol 21 SET. 1988
FunziIndia di Cancelleria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1981 n.744,non aveva alcun obbligo di pronunzia
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10-6-988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 正 SENTENZA PENALE
N. 1610 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PresidenteDott. Aldo Carullo
1. Dott. Secondo Longo Dorni Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Alfio Cocuzza N. 29461/85 3. >>> Massimo Carli
Michele Nappi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da I) AT GE, nato a [...]
il 30 luglio 1930
2) ON RE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 4 marzo 1985 con la quale la Corte d'appello di Torino riformava parzialmente quella pronunziata dal Tribunale di Acqui Terme il
29 settembre 1982.-
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
T
Mod 82
A. Spincel Roma E R O S N E I ST R E I L IG
S
dott.Alfio Cocuzza
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale: dott.Duilio Guardascione
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udit i difensor
Svolgimento del processo
Verso le ore 19.15 del 4 gennaio 1981 tali EZ
ZO e OV ZO, mentre percorrevano una stra=
dina di campagna,in località Arbiglio di Cortona,
notavano un autofurgone fermo,accanto al quale si trovavano due arnie deposte in una specie di barel'
la e notavano altresì, sdraiato per terra;
un indivić duo che cercava di passare inosservato.-
Supponendo che le due arnie fossero state sottratte dall'apiario di proprietà di RO IE, che abitava nella zona, i due si divisero e mentre il
OV si recava presso il bar Arbiglio per dare lo allarme, il EZ si intratteneva sul posto per sorvegliare le mosse di quell'individuo e scopriva al lume della torcia elettrica un secondo individuo.-
I due allarmati per la presenza, chiaramente inop=
portuna, del EZ, gli intimavano con parole minac'
close di andar via, dopo di che salivano sul furgone allontanandosi in direzione di Sassello e abbando=
nando sul posto le due arnie.-
Il EZ allora, assieme al OV, che nel frattem=
po era tornato sul posto si dava all'inseguimento del furgone, con la propria autovettura, rilevandone le caratteristiche ed il numero di targa.-
Dell'accaduto venivano subito, alle ore 19,30 infor mati i Carabinieri, i quali iniziavano pronte inda-
gini accertando che l'autofurgone si apparteneva a
EG GE, pregiudicato per reati contro il pa=
trimonio, il quale,per altro, da un pò di tempo si era dedicato all'apicultura.-
Il Ratėgni,verso le ore 22.30 denunziava agli stes'
si Carabinieri il furto dell'autofurgone che, a suo dire gli era stato sottratto poco prima, mentre si trovava, come d'abitudine, parcheggiato nei pressi della sua abitazione .-
Nel prosieguo delle indagini emergeva che circa due ore dopo l'episodio occorso al OV ed al Vez=
zoso, tale ON RE, che si sospettava di ave=
re concorso con AT nei fatti delittuosi anzi=
detti, si era recato, verso le ore 21 del quattro gen'
naio presso il bar Arbiglio, dove aveva chiesto noti=
zie circa quanto era accaduto al OV ed Al Vezzo=
E R I so ed aveva dimostrato una certa preoccupazione nel' O S N a E z T z S á l'apprendere che era stato rilevato il numero di E g o E R C LIE ll IG A targa del furgone.-Nella stessa circostanza i due S tt. N O o C D
predetti OV e EZ che erano anch'essi entra=
ti nel bar avevano riconosciuto, anche se non con assoluta certezza,nel ON uno dei due indivi=
dui visti presso il furgone e precisamente quello che si trovava sdraiato a terra.-
Veniva altresì accertato che verso le ore 21 dello stesso giorno il AT aveva riferito ai suoi vi=
cini di casa LL che gli era stato sottratto il furgone.-
A conclusione della sommaria istruzione il AT
ed it ON venivano quindi deferiti a giudizio del Tribunale di Acqui Terme per rispondere del rea= to di repina ipropile affisvete , così qualificato l'episodio narrato dal OV e dal EZ;
si dava inoltre carico al AT del reato di cui all'art
367 c.p.in relazione alla denunzia di furto dello autofurgone e del furto aggravato di due arnie, con'
sumato in località Giardino di Melazzo, la notte
: tra il 14 e il 15 novembre 1980 in danno di Succi
Pietro, una delle quali riconosciuta per forma e Qinit
ene state per colore ritrovata presso l'abitazione di detto AT.:
Con sentenza in data 29 settembre 1982 il Tribunale
anzidetto dichiarava il AT ed il ON col-
pevoli del reato di rapina impropria aggravata e,
concessa ad entrambi l'attenuante del danno patri=
moniale di particolare tenuità, dichiarata equivalen-
te alla contesta aggravante, li condannava alla. pe=
na di anni tre di reclusione e lire trecentomila di multa, dichiarava non doversi procedere contro il AT per i reati di simulazione di reato e furto in danno del Succi perchè estinti tali reati per amnistia.-
L'affermazione della penale responsabilità trovava conferma nella sentenza in data 4 marzo 1985 della,
Corte d'appello di Torino, che concedeva ai due im=
putati le attenuanti generiche, dichiarate in uno alla già concessa attenuante di cui all'art.62 n.4
c.p.prevalente sulle conteste aggravanti e riduce=.
va la pena inflitta in primo grado ad anni uno mesi quattro di reclusione e lire centocinquantami=
la di multa.-
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.-
Il difensore del AT deduce carenza di motiva=
zione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art.628 cpv.2° n.I.c.p..
tenuto conto che nella fattispecie La minaccia sa=
rebbe stata posta in essere da uno soltanto dei due
E R e imputati, senza la benchè minima partecipazione del÷ z O S u N c E a T S E
o l'altro,il che escluderebbe che possa essersi veri s l A tt.
o ficata quella maggiore forza intimidatrice derivante D
dal fatto che la minaccia provenga da più persone riunite.-
Il difensore del GA deduce carenza di motivazio=
ne in ordine alla valutazione degli elementi di pro=
va a carico ed omessa valutazione degli elementi a discolpa, deduce altresì l'erronea configurarione giuridica del fatto, che meglio avrebbe dovuto esse=
re qualificato come tentato furto aggravato ed inol'
tre omessa motivazione in ordine alla configurabili=
tà Kella specie di una ipotesi di tentata rapina,
nonchè in ordine al diniego dei richiesti benefici
41 i legge.
Motivi della decisione
L'impugnata sentenza non merita le censure che le sono state mosse.-
In particolare col primo motivo di ricorso il Gas
glione ha lamentatato una superficiale ed erronea :
valutazione del materiale probatorio in relazione al'
| l'affermazione della di lui penale responsabilità.-
Sul punto va rilevato che i giudici di merito,con'
trariamente a quanto si asserisce nei motivi di ris corso, fornirono ampio e logico supporto al loro con'
vincimento attraverso una completa ed obbiettiva disamina di tutte le risultanze processuali.-Il Ġa=
glione, come si afferma nell'impugnata sentenza, fu riconosciuto dal EZ e dal OV allorchè, dopo
I circa un'ora dall'accaduto si recò presso il bar
Arbiglia, ove i predetti si erano portati, dopo ave= re scoperto il furto delle due arnie e dopo che il
EZ aveva subito la minaccia dai due malfatto=
ri. Entrambi i suddetti testimoni, sia pure con qual'
che incertezza asserirono di riconoscere nel Gaglio=
ne. la stessa persona che avevano visto per terra vicino all'autofurgone e che si sforzava di passa=
re inosservata.-
Le incertezze connesse alle condizioni in cui i due testi vennero per la prima volta a contatto col pri- mo dei due malfattori, sono state giustamente supera-
te dai giudici della Corte di merito sulla base di talune considerazioni logiche che non lasciano-spa-
zio a dubbi di sorta:-il ON infatti, alla con'
testazione degli addebiti si limitò ad asserire di avere trascorso il tardo pomeriggio a Savona, ma non seppe fornire in alcun modo elementi di prova a 'con'
forto delle sue asserzioni.-
-Egli inoltre a quanto risulta inequivocabilmente provato verso le ore 21 della stessa sera del E R SO EN Alfio Cocuzza ST E LIENE fatto si recò presso il bar Arbiglia, dove non si li- G
O mitò a percepire notizie relative al fatto medesimo ma si attivò per attingere dagli avventori dell'eser=
cizio le informazioni relative alle modalità con cui si erano iniziate le indagini, chiedendo in par ticolare se fosse stata annotata la targa dell'auto=
furgone usato dai rapinatori con i relativi numeri
Egli infi mostrò visibile imbarazzo e costernazio=
ne ("....era visibilmente impallidito..."),nnello
apprendere che gli inquirenti erano già in possesso dei dati necessari e sufficienti per l'identificazio=
ne dell'automezzo.-Ed è estremamente significativo il fatto che all'apprendimento di tale notizia ri=
mane logicamente e cronologicamente collegata la falsa denunzia di furto presentata dal Retegni alle ore 22.30 della stessa sera.-
L'impugnata sentenza pertanto è pervenuta all'affer=
mazione della penale responsabilità del ON at'
traverso un'approfondita e completa valutazione de=
gli elementi di prova acquisiti al processo, opportu=
namente collegati con logica coerenza ed obbiettiva e completa analisi.-
Quante considerazioni possano farsi e sono state fatte dal ricorrente in ordine alla valutazione del'
le singole circostanze di fatto,sfuggono al control'
lo di legittimità per l'inequivocabile correttezza -
logica delle argomentazioni poste a base dell'impu=
gnata decisione e possono essere considerate mere supposizioni prive di qualsiasi supporto probatorio e pertanto inammissibili in questa sede
Col secondo motivo di gravame il difensore del Gaz
glione ha dedotto l'erroneità della configurazione giuridica che i giudici di merito hanno attribuito al fatto: nessuna indagine si afferma nel ricorso era stata svolta circa l'efficacia intimidatrice delle parole che sarebbero state profferite da uno dei due malviventi;
-è ovvio che all'eventuale insus'
sistenza della minaccia sarebbe conseguita una diver=
sa configurazione giuridica del fatto ed un diverso STENSORE ocuzza
C lfio ott. A
D
e meno grave intervento sanzionatorio.-
Sul punto i giudici della Corte di merito opportune=
mente valorizzarono - al pari di quelli di primo grado la narrazione dell'episodio fatta dal Vezzo=
so, ponendo in evidenza la circostanza che uno dei due malfattori, essendosi accorto che erano stati scoperti pronunzio nei di lui confronti una frase minacciosa con la quale lo invitata ad allontanarsi
" "....vai via, vai via che ti sparo.
.... •
Tale minaccia,le circostanze in cui fu espressa,lo immediata allontanamento dei due a bordo dell'auto=
furgone, lasciano inequivocabilmente desumere quella direzione della volontà degli imputati, che, tendendo ad assicurarsi l'impunità, realizza l'ipotesi forma le prevista dal 2° comma dell'art.628 c.p. così co=
me correttamente è stato ritenuto da entrambi i giu=
dici di merito.-
A fronte dello specifico e ben preciso contenuto della frase minacciosa profferita e che il EZ
ha fedelmente riferito, nessun dubbio è consentito in ordine all'idoneità dell'atto, tenuto anche conto dell'immediata reazione del EZ.-
Il reato di rapina impropria - contrariamente a quan-
to dedotto da entrambi i ricorrenti - è stato poi giustamente ritenuto aggravato a sensi dell'art.628 cpv.2° n.I c.p..-L'anzidetta circostanza infatti prevede un aggravamento di pena quante volte la minaccia venga espressa da più persone riunite.-
Ciò non significa tuttavia che per concretizzare la aggravante sia necessario che tutti i compartecipi esprimano contestualmente un atteggiamento minaccib-
so,bastando che la minaccia venga espressa da uno solo dei compartecipi con la contestuale presenza di costoro, sicchè, nella percezione della vittima,
l'atteggiamento minaccioso promani non dal singolo ma dall'intero gruppo degli agereaggressori.-
La ragion d'essere dell'aggravante infatti risiede nella maggiore potenzialità coercitiva che viene a attribuita alla minaccia, comunque e da chiunque espresse e con le finalità previste dalla norma, per la contestuale presenza sul luogo del delitto e nel momento della sua consumazione, di una plurali=
tà di aggressori.-
Ciò posto non vi è dubbio che nel momento in cui il
Vezzogo fu raggiunto dall'espressione minacciosa,
i due imputati erano presenti ed entrambi approfit tarono del momento di sgomento conseguente alla miz naccia da uno di essi profferita, per montare sullo automezzo ed allontanarsi impuniti.-
IN tali condizioni non ha giuridica rilevanza P cot mé git SIQUIERE ESTENSORE
Dat. Alfin Cocuzźa,
CO R
me giustamente si afferma nell'impugnata sentenza la circostanze che non sia stato di fatto accertatd chi dei due imputati profferì la minaccia, giacchè
la simultanea presenza degli stessi,la loro chiara.
comunità d'intenti e la comunitaria realizzazione dello scopo, connesso all'azione delittuosa già con-
sumata (sottrazione delle due arnie) ed al consegui mento dell'impunità,pongono entrambi i ricorrenti nella medesima posizione processuale e forniscono la prova incontestabile di quella maggiore forza in-
timidatrice che la minaccia ha nella specie assunto e che costituisce il presupposto della ritenuta aga gravante.
Quanto sopra detto fa ritenere del tutto infondata la censura contenuta nel terzo motivo di ricorso.
del ON laddove si prospetta la possibilità
che il fatto ascritto ai ricorrenti possa giuridica:
mente qualificarsi come tentato furto.-
IN proposito è appena il caso di osservare che lo intervento del EZ e del OV avvenne quando le due arnie sottratte all'apiario di proprietà del
RO, erano già uscite dalla ofera di dominio di costui e si trovavano nella vicina atrading di campagna pronte per essere caricate sull'Autofurgo=|
ne del Retegni.-J.'impossessamento pertanto, nel momen to in cui fu posta in essere la minaccia, era già
avvenuto, sicchè non si pone neanche sul piano praz tico la questione relativa alla prospettata ipotes si di reato tentato.-
Deve infine ritenersi infondata la censura che cons cerne l'omessa motivazione in ordine alla richie=
sta di concessione dei benefici di legge.-In ordit ne a tale censura è appena il caso di osservare che col primo motivo d'appello, formulato per altro.
in maniera estremamente genrica,il difensore del
ON,richiese la concessione delle attenuanti generiche da dichiarare, unitamente all'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. prevalenti sulle conter state aggravanti,il minimo della pena "....:00]
doppio beneficio o quanto meno con applicazione.
del condono. -
La Corte d'appello di Torino, al solo scopo 11
...di adeguare la pena all'entità dei fatti "
aderì alla richiesta relativa alla concessione del'
le attenuanti generiche, dichiarò la prevalenza del'
le concesse attenuanti sulle aggravanti e ridusse.
in misura molto prossima al minimo edittale la pena inflitta;
-negò il condono per la precisa pret.
clusione dell'art.8 lettera b) del D.P.R. 18.12. °
in ordine alla richiesta di ulteriori benefici sia per l'estrema genericità della relativa richiesta
(manca in assoluto nei motivi d'appello la indica=
zione di un qualsiasi elemento che dovrebbe giusti-
ficare la concessione dei suddetti benefici), sia perchè i precedenti penali del ON precludeva no in concreto l'applicabilità di qualsiasi benefiz cio.-
I ricorsi devono pertanto essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno_
di essi inoltre ad una sanzione pecuniaria che può
fissarsi in lire cinquecentomila.-
P. Q2 M. la C O R T E
rigetta i ricorsi proposti da AT GE e Ga-
glione RE avverso la sentenza in data 4 marzo
1985 della Corte d'appello di Torino;
-
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi inoltre a quel lo della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.-
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del IO
maggio 1988.-
Il Pres Il Consigliere
M
estensore
DEPOSITACA
adol 21 SET. 1988
FunziIndia di Cancelleria 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1981 n.744,non aveva alcun obbligo di pronunzia