Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5916
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Sentenza 15 giugno 1999

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Non integra gli estremi della violazione dell'art. 1068 cod. civ. (divieto, per il proprietario del fondo servente, di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello originario) la mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell'area destinata all'esercizio della servitù (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui, rimasto sostanzialmente immutato il luogo di esercizio di una servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente aveva provveduto alla costruzione di un marciapiede lungo la strada, eliminando, contestualmente, aiuole e siepi esistenti sull'altro lato, così determinando uno spostamento - del tutto irrilevante - della delimitazione della carreggiata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5916
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5916
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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