Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Non integra gli estremi della violazione dell'art. 1068 cod. civ. (divieto, per il proprietario del fondo servente, di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello originario) la mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell'area destinata all'esercizio della servitù (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui, rimasto sostanzialmente immutato il luogo di esercizio di una servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente aveva provveduto alla costruzione di un marciapiede lungo la strada, eliminando, contestualmente, aiuole e siepi esistenti sull'altro lato, così determinando uno spostamento - del tutto irrilevante - della delimitazione della carreggiata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente
Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA MO, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 44, presso l'avv. Agostino Gessini che, unitamente all'avv. Marco Santoni, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA GI e BU NA
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Montepulciano del 12 dicembre 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 1999 dal Relatore Cons. dott. Ugo Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'1 marzo 1994 CO AN proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Montepulciano che aveva accolto solo in parte la sua domanda di manutenzione del possesso della servitù di passaggio esercitata su di un fondo sito alla frazione Montallese di Chiusi, di proprietà dei coniugi IO NI e IS UI, ordinando ai convenuti di demolire soltanto il cordolo di cemento che delimitava il marciapiede e che determinava un restringimento del passo, e non anche il marciapiede stesso. Sosteneva l'appellante che il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che tutte le opere erette rendevano più difficoltoso l'esercizio del passaggio, e lamentava che il pretore aveva compensato le spese giudiziali nella misura del 30%. Gli appellati, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto dell'impugnazione proposta dal AN e proponevano a propria volta appello incidentale tendente ad ottenere il rigetto di tutte le domande proposte da controparte.
All'esito il tribunale, con sentenza in data 12 dicembre 1995, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, rigettava integralmente l'originaria domanda, condannando il AN al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il tribunale rilevava anzitutto che dovevano ritenersi nulle le deposizioni dei due testimoni a nome AZ, che avevano reso dichiarazioni favorevoli all'appellante, stante la loro incapacità a testimoniare, avendo entrambi un interesse che legittimava la loro partecipazione al presente giudizio, in quanto titolari della medesima servitù di passaggio esercitata dal AN. In ogni caso le deposizioni di detti testimoni non avevano assunto un forza probatoria tale da superare le sicuramente attendibili deposizioni dei testi NC e UL, che avevano invece riferito che, anche dopo la costruzione del marciapiede e del relativo cordolo, la larghezza della strada su cui veniva esercitato il passaggio era rimasta invariata, in quanto prima vi erano dall'altra parte della strada delle aiuole e delle siepi che poi erano state rimosse. Ricorre per la cassazione di tale sentenza il AN, sulla base di tre motivi.
I coniugi NI/UI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta anzitutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 116 c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza, rifacendosi ad un precedente giurisprudenziale secondo cui l'interesse del testimone nella causa, tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio in qualità di parte, dovrebbe essere valutato in base a circostanze già acquisite, indipendentemente dal contenuto della testimonianza resa. Nel caso di specie sarebbe invece avvenuto il contrario, poiché il tribunale aveva valutato tale interesse in base a quanto dichiarato dal testimone. Inoltre il tribunale non avrebbe assolutamente motivato l'affermazione. secondo cui i testi AZ sarebbero stati titolari della medesima servitù di passo del AN. In ogni caso il passaggio dei AZ sulla strada in contestazione non era elemento sufficiente a qualificare i testi come contitolari della servitù di passaggio.
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto censura solo uno dei due argomenti in base ai quali il tribunale ha ritenuto che le deposizioni dei due testimoni a nome AZ (le uniche favorevoli al AN) non potessero essere utilizzate: la prima è quella della nullità di tali deposizioni, in quanto rese da persone che avevano un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio. Il secondo argomento è costituito dalla considerazione che, in ogni caso, le deposizioni dei suddetti testimoni avevano minore forza probatoria (vale a dire erano meno attendibili) di quelle rese dai testi NC e UL, i quali avevano riferito che anche dopo la costruzione del marciapiede la larghezza della strada era rimasta invariata, per effetto della eliminazione di alcune aiuole e siepi esistenti dall'altro lato della sede stradale.
Tale affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, non è stata oggetto di alcuna censura da parte del ricorrente, per cui è evidente che, se anche fossero fondate le considerazioni del AN circa la insussistenza della causa di incapacità a testimoniare dei testi a nome AZ, la decisione del tribunale sul punto rimarrebbe ugualmente sorretta da sufficiente e valida motivazione.
2. Con il successivo motivo il ricorrente denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, lamentando che il tribunale avrebbe disatteso le sue richieste istruttorie, miranti anche a dare la dimostrazione del transito continuativo, da parte sua, sulla parte di terreno ricoperta dal marciapiede e dal cordolo, senza alcuna motivazione. Neppure tale motivo può trovare accoglimento. Il tribunale ha infatti tacitamente rigettato la richiesta istruttoria formulata dal AN sul punto, essendo evidente che, se in base alle deposizioni viste a proposito del motivo precedente, era risultato che non vi era stato alcun restringimento della strada, per effetto della eliminazione delle siepi e delle aiuole, la dimostrazione del pregresso transito sulla parte di terreno poi ricoperta dal marciapiede sarebbe stata del tutto irrilevante.
3. Infine il AN denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1068 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il tribunale, avendo ritenuto - in base alle deposizioni dei testi NC e UL - che la modificazione dello stato dei luoghi non aveva determinato il restringimento della sede stradale poiché, nel lato opposto a quello ove erano stati realizzati il marciapiede ed il cordolo, era stata eliminata una aiuola, non aveva considerato che in tal modo si era verificato uno spostamento del luogo di esercizio della servitù. Inoltre il tribunale avrebbe dovuto considerare che se egli transitava, per ammissione degli stessi appellati, sul cordolo e sul marciapiede, ciò confermava tale spostamento.
Neppure questo motivo risulta fondato.
Il ricorrente lamenta senza ragione la violazione dell'art. 1068 c.c., che pone il divieto, per il proprietario del fondo servente, di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, a meno che non ricorrano determinate condizioni. In realtà il trasferimento di cui parla la norma in questione è quello costituito dallo spostamento dell'esercizio della servitù in una zona effettivamente diversa, alternativa a quella sulla quale veniva precedentemente esercitata la servitù, e non da una semplice ridefinizione dei limiti o confini di detta zona. La conferma della esattezza di tale interpretazione si desume dalle ulteriori disposizioni contenute nello stesso art. 1068 c.c., che tra l'altro riconosce al proprietario del fondo servente di offrire, al proprietario dell'altro fondo, un luogo ugualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, che costui non può rifiutare, e concede al giudice il potere di disporre che la servitù sia trasferita sii altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio della stessa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. Nel caso di specie - come è dato desumere dalla sentenza impugnata - il luogo di esercizio della servitù di passaggio è rimasto sostanzialmente immutato, sebbene la costruzione del marciapiede lungo un lato della strada, e la contestuale eliminazione di aiuole e siepi esistenti lungo l'altro lato, abbia di fatto determinato un leggero spostamento della delimitazione della carreggiata - rimasta peraltro di larghezza invariata - che non ha mutato in maniera significativa o comunque rilevante ne' il tracciato del passaggio, ne' le sue caratteristiche. Trattasi pertanto di una ipotesi sicuramente non rientrante nella disciplina di cui all'art. 1068 citato.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata non merita censura alcuna.
L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999