Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il reato di evasione la violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare in quanto alla detenzione domiciliare non è applicabile il regime previsto per la semilibertà che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2009, n. 48547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48547 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 21/10/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1737
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 28152/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO SA, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 12 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
L'avvocato Nadia Boni ha proposto ricorso diretto per cassazione nell'interesse di SA TO, nei cui confronti il Tribunale di Roma, con la sentenza del 12 febbraio 2007, aveva applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., essendosi l'imputato allontanato senza autorizzazione dalla sua abitazione presso cui si trovava agli arresti domiciliari.
Nel ricorso si censura la sentenza per avere erroneamente qualificato il fatto come evasione anziché come inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 c.p.), sottolineando che il TO non si trovava agli arresti domiciliari, ma in regime di detenzione domiciliare, con la possibilità di recarsi al SERT nel corso di tre ore giornaliere e che si era trattato solo di un ritardo nel rientrare a casa.
Il ricorso è manifestamente infondato.
È giurisprudenza pacifica quella secondo cui la violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare a norma dell'art. 41-ter c.p., comma 8 integra il reato di evasione di cui all'art. 385 c.p.. Si è, infatti, puntualizzato che alla detenzione domiciliare non può applicarsi il regime previsto per la semilibertà (art. 51 ord. pen.) che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale, ma solo disciplinare (cfr., Sez. 6^, 24 gennaio 2001, n. 10270, Elia). D'altra parte, deve escludersi l'applicazione dell'art. 650 c.p., invocato dal ricorrente, in quanto si tratta di una norma a carattere sussidiario, che si riferisce solo alle ipotesi in cui l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità non trovi nell'ordinamento alcuna specifica sanzione.
Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009