CASS
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2024, n. 22370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22370 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21632/2018 R.G. proposto da: OL SC, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli avv. Daniele Perna e Letizia Perna, che lo rappresentano e difendono
- ricorrente -
contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze
- intimati -
avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 7540/2017, depositata l’8.3.2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.6.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocata Generale TA LO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avv. Letizia Perna e Daniele Perna. FATTI DI CAUSA Il ricorrente – ragioniere dipendente del Ministero dell’Interno a suo tempo inquadrato nella VI qualifica funzionale – si rivolse al Civile Sent. Sez. L Num. 22370 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 07/08/2024 2 Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla percezione dell’indennità di posizione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri – invece che nella misura inferiore prevista dalla contrattazione collettiva per il comparto Ministeri – per il periodo in cui egli era stato provvisoriamente assegnato alla Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli per fronteggiare l’emergenza socio- economico-ambientale del bacino del fiume Sarno. Il Tribunale si pronunciò in senso favorevole al lavoratore, ma la Corte d’Appello, adita dai Ministeri, riformò la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettò la domanda, compensando le spese di entrambi i gradi di merito. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le pubbliche amministrazioni sono rimaste intimate. Con ordinanza interlocutoria n. 1144/2024 il ricorso, inizialmente fissato per la trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso, che ha ribadito in udienza. Alla pubblica udienza sono altresì intervenuti i difensori del ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3, falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 10.9.2003 n. 276. Violazione dell’art. 22 del CCNL Ministeri 2002/2005 – Violazione dell’art. 85 CCNL P.C.M. 2002-2005». Il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 13482/2018) in cui venne ravvisata un’ipotesi di «comando» – e non di «avvalimento» – nell’assegnazione temporanea di due 3 dipendenti della Provincia di Napoli alla Struttura straordinaria per l’emergenza nell’area del bacino del fiume Sarno (in quella controversia non era in discussione l’entità della retribuzione spettante ai lavoratori assegnati, bensì l’attribuzione del relativo onere economico all’ente datore di lavoro oppure alla Struttura straordinaria). Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere motivato la sua decisione con implicito richiamo della disciplina del «comando/distacco» nel rapporto di lavoro privato, mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla diversa disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego e alla pertinente contrattazione collettiva (CCNL comparto Ministeri e comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri). Rileva, infine, che l’indennità di amministrazione è una componente accessoria fissa, che è presente nella retribuzione di tutti i pubblici impiegati (potendone variare, nei diversi comparti, soltanto l’entità, a seconda delle previsioni dei rispettivi contratti collettivi) e che quindi non ha nulla a che vedere con la retribuzione dell’eventuale lavoro straordinario. 2. Il secondo motivo censura «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3 – Violazione dell’art. 22 del CCNL Ministeri 2002/2005 – Violazione dell’art. 86 [recte: 85] CCNL P.C.M. 2002-2005». Con questo motivo il ricorrente integra l’argomento già sviluppato con il primo motivo rilevando che le disposizioni contenute in entrambi i contratti collettivi di comparto pongono la regola della spettanza dell’indennità di amministrazione nella misura prevista nell’amministrazione di destinazione indistintamente per qualsiasi tipo di «assegnazione temporanea», «indipendentemente dalla qualificazione del prestito come comando, distacco e/o altre forme di assegnazione temporanea». 3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione logica e giuridica tra di loro, sono infondati, quantunque la motivazione adottata dalla Corte d’Appello sia in parte 4 errata e necessiti quindi di una correzione, come previsto dall’art. 384, comma 4, c.p.c. 3.1. La Corte territoriale ha effettivamente errato nel fare riferimento, in termini generali, sia «all’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo», sia allo «stato di emergenza» quale presupposto di «uno specifico proprio regime», in deroga alle «regole generali». Infatti, per quanto riguarda l’«interesse del datore di lavoro», nella stessa motivazione della sentenza impugnata è messo in evidenza che le ordinanze emergenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stanno a monte del singolo provvedimento di assegnazione davano al Commissario straordinario «la possibilità … di avvalersi di personale delle Amministrazioni statali e locali la cui utilizzazione è disposta anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione». È dunque evidente che le norme di riferimento (e tali vanno considerate anche le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992: v. la citata Cass. n. 13482/2018) non danno alcun rilievo all’interesse del datore di lavoro, ma hanno riguardo soltanto alla necessità di affrontare l’emergenza utilizzando le risorse ritenute necessarie e più appropriate. In secondo luogo, se è vero che lo «stato di emergenza» consente al Commissario straordinario di avvalersi di personale «anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione», ovverosia «anche» con forme atipiche di utilizzazione, tuttavia ciò non toglie che ai rapporti di lavoro coinvolti debba essere applicata, in via generale, la consueta disciplina legale e contrattuale in materia di assegnazioni temporanee tra diverse pubbliche amministrazioni, a meno che l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione non incida proprio sulle essenziali caratteristiche del triplice rapporto tra datore di lavoro, Struttura straordinaria e lavoratore. 5 3.2. Ebbene, in tale contesto, l’aspetto essenziale che connota il caso in esame – e lo distingue da quello esaminato da Cass. n. 13482/2018, ma anche da quelli genericamente richiamati nel ricorso, in cui erano coinvolti dipendenti di altri Ministeri – consiste nel fatto che il ricorrente era un funzionario di Prefettura e che venne assegnato alla «Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli». Tant’è che – come si legge nella sentenza impugnata – il provvedimento di assegnazione 12.7.2001 venne adottato proprio dal Prefetto di Napoli, «delegato ad affrontare lo stato di emergenza». Manca, pertanto, quella netta separazione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria che costituisce il naturale presupposto per l’applicazione delle invocate disposizioni della contrattazione collettiva (art. 22 CCNL comparto Ministeri 2002-2005; art. 85 CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005), ma anche degli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego. Non si tratta, beninteso, di negare l’autonomia organizzativa del Commissariato straordinario, la cui struttura fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, bensì di constatare che il Prefetto di Napoli, quale delegato ad affrontare l’emergenza, invece di avvalersi del personale di altre amministrazioni, scelse, in questo caso, di utilizzare un funzionario di prefettura, il che gli permise – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata – di stabilire un «peculiare … trattamento economico caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di straordinario». 3.3. Su quest’ultimo aspetto il ricorso, nell’illustrazione del primo motivo, formula una censura che, però, non coglie il senso della motivazione adottata dal giudice d’appello. Infatti, la Corte territoriale non ha confuso, sul piano normativo, l’indennità di amministrazione (che è parte fissa e continuativa della retribuzione) e la remunerazione del lavoro straordinario (che è dovuta se ed in 6 quanto siano state rese prestazioni in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro). La Corte ha semplicemente valorizzato – al fine di apprezzare in concreto l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione del lavoratore – la peculiarità del trattamento economico previsto, «caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di straordinario». In altri termini, secondo quanto accertato in fatto nella sentenza impugnata, dal metodo di remunerazione si desume un’utilizzazione del dipendente solo parziale, limitata al lavoro straordinario di una persona già incardinata nella medesima pubblica amministrazione (Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura) presso la quale era stata costituita la Struttura straordinaria per fronteggiare l’emergenza del bacino del Sarno. 3.4. In tale nucleo essenziale dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata trova giustificazione – al netto delle troppo ampie affermazioni sullo «specifico proprio regime» dettato dallo «stato di emergenza» – la conclusione cui è giunta la Corte territoriale in merito alla inapplicabilità, nel caso in esame, delle norme legali e contrattuali che disciplinano il comando e il distacco, le quali presuppongono una più netta distinzione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria – temporaneamente, ma in via esclusiva – delle prestazioni del lavoratore. In difetto di tale temporanea separazione del lavoratore dal suo datore di lavoro, non si giustificherebbe il pagamento della indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti del diverso comparto in cui si colloca l’amministrazione assegnataria. Il che rende il dispositivo della sentenza impugnata «conforme al diritto», nonostante la parziale erroneità della motivazione. 4. Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo solto difese le amministrazioni intimate. 5. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da 7 parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2024.
- ricorrente -
contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze
- intimati -
avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 7540/2017, depositata l’8.3.2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.6.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocata Generale TA LO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avv. Letizia Perna e Daniele Perna. FATTI DI CAUSA Il ricorrente – ragioniere dipendente del Ministero dell’Interno a suo tempo inquadrato nella VI qualifica funzionale – si rivolse al Civile Sent. Sez. L Num. 22370 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 07/08/2024 2 Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla percezione dell’indennità di posizione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri – invece che nella misura inferiore prevista dalla contrattazione collettiva per il comparto Ministeri – per il periodo in cui egli era stato provvisoriamente assegnato alla Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli per fronteggiare l’emergenza socio- economico-ambientale del bacino del fiume Sarno. Il Tribunale si pronunciò in senso favorevole al lavoratore, ma la Corte d’Appello, adita dai Ministeri, riformò la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettò la domanda, compensando le spese di entrambi i gradi di merito. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le pubbliche amministrazioni sono rimaste intimate. Con ordinanza interlocutoria n. 1144/2024 il ricorso, inizialmente fissato per la trattazione in camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso, che ha ribadito in udienza. Alla pubblica udienza sono altresì intervenuti i difensori del ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3, falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 10.9.2003 n. 276. Violazione dell’art. 22 del CCNL Ministeri 2002/2005 – Violazione dell’art. 85 CCNL P.C.M. 2002-2005». Il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 13482/2018) in cui venne ravvisata un’ipotesi di «comando» – e non di «avvalimento» – nell’assegnazione temporanea di due 3 dipendenti della Provincia di Napoli alla Struttura straordinaria per l’emergenza nell’area del bacino del fiume Sarno (in quella controversia non era in discussione l’entità della retribuzione spettante ai lavoratori assegnati, bensì l’attribuzione del relativo onere economico all’ente datore di lavoro oppure alla Struttura straordinaria). Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere motivato la sua decisione con implicito richiamo della disciplina del «comando/distacco» nel rapporto di lavoro privato, mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla diversa disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego e alla pertinente contrattazione collettiva (CCNL comparto Ministeri e comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri). Rileva, infine, che l’indennità di amministrazione è una componente accessoria fissa, che è presente nella retribuzione di tutti i pubblici impiegati (potendone variare, nei diversi comparti, soltanto l’entità, a seconda delle previsioni dei rispettivi contratti collettivi) e che quindi non ha nulla a che vedere con la retribuzione dell’eventuale lavoro straordinario. 2. Il secondo motivo censura «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3 – Violazione dell’art. 22 del CCNL Ministeri 2002/2005 – Violazione dell’art. 86 [recte: 85] CCNL P.C.M. 2002-2005». Con questo motivo il ricorrente integra l’argomento già sviluppato con il primo motivo rilevando che le disposizioni contenute in entrambi i contratti collettivi di comparto pongono la regola della spettanza dell’indennità di amministrazione nella misura prevista nell’amministrazione di destinazione indistintamente per qualsiasi tipo di «assegnazione temporanea», «indipendentemente dalla qualificazione del prestito come comando, distacco e/o altre forme di assegnazione temporanea». 3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione logica e giuridica tra di loro, sono infondati, quantunque la motivazione adottata dalla Corte d’Appello sia in parte 4 errata e necessiti quindi di una correzione, come previsto dall’art. 384, comma 4, c.p.c. 3.1. La Corte territoriale ha effettivamente errato nel fare riferimento, in termini generali, sia «all’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo», sia allo «stato di emergenza» quale presupposto di «uno specifico proprio regime», in deroga alle «regole generali». Infatti, per quanto riguarda l’«interesse del datore di lavoro», nella stessa motivazione della sentenza impugnata è messo in evidenza che le ordinanze emergenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stanno a monte del singolo provvedimento di assegnazione davano al Commissario straordinario «la possibilità … di avvalersi di personale delle Amministrazioni statali e locali la cui utilizzazione è disposta anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione». È dunque evidente che le norme di riferimento (e tali vanno considerate anche le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992: v. la citata Cass. n. 13482/2018) non danno alcun rilievo all’interesse del datore di lavoro, ma hanno riguardo soltanto alla necessità di affrontare l’emergenza utilizzando le risorse ritenute necessarie e più appropriate. In secondo luogo, se è vero che lo «stato di emergenza» consente al Commissario straordinario di avvalersi di personale «anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione», ovverosia «anche» con forme atipiche di utilizzazione, tuttavia ciò non toglie che ai rapporti di lavoro coinvolti debba essere applicata, in via generale, la consueta disciplina legale e contrattuale in materia di assegnazioni temporanee tra diverse pubbliche amministrazioni, a meno che l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione non incida proprio sulle essenziali caratteristiche del triplice rapporto tra datore di lavoro, Struttura straordinaria e lavoratore. 5 3.2. Ebbene, in tale contesto, l’aspetto essenziale che connota il caso in esame – e lo distingue da quello esaminato da Cass. n. 13482/2018, ma anche da quelli genericamente richiamati nel ricorso, in cui erano coinvolti dipendenti di altri Ministeri – consiste nel fatto che il ricorrente era un funzionario di Prefettura e che venne assegnato alla «Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli». Tant’è che – come si legge nella sentenza impugnata – il provvedimento di assegnazione 12.7.2001 venne adottato proprio dal Prefetto di Napoli, «delegato ad affrontare lo stato di emergenza». Manca, pertanto, quella netta separazione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria che costituisce il naturale presupposto per l’applicazione delle invocate disposizioni della contrattazione collettiva (art. 22 CCNL comparto Ministeri 2002-2005; art. 85 CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002-2005), ma anche degli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego. Non si tratta, beninteso, di negare l’autonomia organizzativa del Commissariato straordinario, la cui struttura fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, bensì di constatare che il Prefetto di Napoli, quale delegato ad affrontare l’emergenza, invece di avvalersi del personale di altre amministrazioni, scelse, in questo caso, di utilizzare un funzionario di prefettura, il che gli permise – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata – di stabilire un «peculiare … trattamento economico caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di straordinario». 3.3. Su quest’ultimo aspetto il ricorso, nell’illustrazione del primo motivo, formula una censura che, però, non coglie il senso della motivazione adottata dal giudice d’appello. Infatti, la Corte territoriale non ha confuso, sul piano normativo, l’indennità di amministrazione (che è parte fissa e continuativa della retribuzione) e la remunerazione del lavoro straordinario (che è dovuta se ed in 6 quanto siano state rese prestazioni in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro). La Corte ha semplicemente valorizzato – al fine di apprezzare in concreto l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione del lavoratore – la peculiarità del trattamento economico previsto, «caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di straordinario». In altri termini, secondo quanto accertato in fatto nella sentenza impugnata, dal metodo di remunerazione si desume un’utilizzazione del dipendente solo parziale, limitata al lavoro straordinario di una persona già incardinata nella medesima pubblica amministrazione (Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura) presso la quale era stata costituita la Struttura straordinaria per fronteggiare l’emergenza del bacino del Sarno. 3.4. In tale nucleo essenziale dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata trova giustificazione – al netto delle troppo ampie affermazioni sullo «specifico proprio regime» dettato dallo «stato di emergenza» – la conclusione cui è giunta la Corte territoriale in merito alla inapplicabilità, nel caso in esame, delle norme legali e contrattuali che disciplinano il comando e il distacco, le quali presuppongono una più netta distinzione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegnataria – temporaneamente, ma in via esclusiva – delle prestazioni del lavoratore. In difetto di tale temporanea separazione del lavoratore dal suo datore di lavoro, non si giustificherebbe il pagamento della indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti del diverso comparto in cui si colloca l’amministrazione assegnataria. Il che rende il dispositivo della sentenza impugnata «conforme al diritto», nonostante la parziale erroneità della motivazione. 4. Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo solto difese le amministrazioni intimate. 5. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da 7 parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2024.