Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2003, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RAIMONDI Raffaele - Presidente - del 11/11/2003
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1832
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 15526/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA LA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa l'11.7.2002 dal tribunale monocratico di Vogherà.
vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza dell'11.7.2002 il tribunale monocratico di Vogherà ha condannato LA AL alla pena di E. 300, 00 di ammenda, avendola ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 328 e 389 lett. c) D.P.R. 27.4.1955 n. 547, perché - quale titolare dell'omonimo pensionato - aveva omesso di denunciare l'impianto elettrico di messa a terra prima dell'inizio dell'attività (in Rivanazzaro sino al 6.4.1998).
In sostanza il giudice ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 22.10.2001 n. 462, che ha introdotto una nuova disciplina della messa in esercizio degli impianti di messa a terra (art. 2) e ha contestualmente abrogato l'art. 328 del D.P.R. 547/1955 (art. 9), l'omessa verifica preliminare degli impianti medesimi resta penalmente sanzionato dall'art. 389 lett. c) di quest'ultimo decreto.
2 - L'imputata ha proposto personalmente ricorso per Cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 328 e 389 D.P.R. 547/1955 e dell'art. 9 D.P.R. 462/2001, sostenendo che non esiste continuità normativa tra i succitati artt. 389 e 2, e che la sanzione del menzionato art. 389 non è applicabile alla fattispecie prevista dall'art. 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Preliminare è il problema della continuità normativa tra l'art. 328 DPR 547/1955 e l'art. 2 del DPR 462/2001.
Secondo la prima norma, penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda dall'art. 389 lett. c) dello stesso DPR 547/1953, gli impianti di messa a terra dovevano essere verificati prima della messa in servizio e p. intervalli periodici biennali, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza.
Per effetto del D.M. 12.9.1959, la verifica veniva affidata all'Ispettorato del Lavoro (art. 1 n. 2), salvo la prima verifica che incombeva ai datori di lavoro, i quali prima dovevano procedere al controllo dell'impianto attraverso personale specializzato dipendente o da essi scelto, e poi dovevano presentare una denuncia all'Ispettorato competente entro trenta giorni dalla messa in servizio (artt. 3 e 11 lett. d)).
Col successivo D.M. 22.2.1965 i compiti della verifica venivano trasferiti all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (art. 1). mentre restava fermo per i datori di lavoro l'obbligo della prima denuncia secondo le modalità previgenti, salvo che la stessa doveva essere indirizzata agli uffici territorialmente competenti dell'Ente predetto (art. 2).
Col DPR n. 462 del 22.10.2001 è stato emanato un regolamento di semplificazione della procedura, in base alla quale la messa in esercizio degli impianti di messa a terra non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore, che rilascia una dichiarazione di conformità, mentre il datore dì lavoro ha l'obbligo di inviare detta dichiarazione entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, indirizzandola questa volta all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) nonché all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) territorialmente competenti (art. 2).
Inoltre il datore di lavoro è espressamente obbligato a richiedere una verifica periodica quinquennale dell'impianto all'ASL o ali "ARPA o ad altri organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, i quali rilasceranno il relativo verbale di verifica al datore di lavoro, che è tenuto a conservarlo ed esibirlo agli organi di vigilanza (art. 4).
Ma quel che più conta ai fini del problema che ne occupa è che il DPR 462/2001, con l'art. 9, ha espressamente abrogato l'art. 328 DPR 547/1955 e l'art. 3 del precedente DM 12.9.1959, aggiungendo che "i riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento".
4 - Va ricordato a questo punto che il DPR 547/1955 è un decreto legislativo, emanato in forza della legge delega n. 51 del 12.2.1955, e ha quindi efficacia di legge formale, mentre il DPR 462/2001 è un regolamento governativo di rango inferiore nella gerarchia delle fonti normative.
Si pone quindi il problema se una regolamento governativo ha il potere di abrogare disposizioni aventi efficacia di legge. Ma nel caso di specie, sia il potere di abrogazione, sia quello connesso di "trasferire" alle nuove disposizioni regolamentari i riferimenti normativi alle disposizioni abrogate, è positivamente fondato sui l'art. 20 della legge 15 maggio 1997 n. 59, che ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, legge 23.8.1988 n. 400, ha "delegificato" la materia affidando al Governo il compito di semplificarne la disciplina amministrativa (v. al riguardo la premessa allo stesso DPR 462/2001). Si tratta quindi di un regolamento ed. delegato, che ha legittimamente modificato la disciplina legislativa e regolamentare previgente in tema di verifica della messa a terra di impianti elettrici.
5 - Tanto premesso, non sembra contestabile che, secondo i criteri da ultimo affermati nella sentenza Giordano delle sezioni unite di questa corte (n. 25887 del 16.6.2003), sussista una parziale continuità normativa tra il precetto generale dell'art. 328 DPR 547/1955, che imponeva la verifica dell'impianto elettrico prima della messa in esercizio e la verifica peripdica biennale, e il precetto-introdotto dagli artt. 2 c. 4 D.Lgs. 462/20Ql, che. si limita a introdurre alcuni elementi di specialità, relativamente ai soggetti abilitati alla verifica (istallatore, anziché datore di lavoro, per la prima verifica;
tecnici dell'ASL o dell'ARPA, per le verifiche periodiche) e alla periodicità della verifica (quinquennale, anziché biennale). Per effetto del succitato art. 9 dello stesso DPR 462/1959, la "vecchia" sanzione penale dell'art. 389 lett. e) DPR 547/1955 continua ad applicarsi al nuovo precetto, posto che il riferimento alla disposizione abrogata (art. 328 DPR 547/1955) deve intendersi sostituito dal riferimento alle nuove disposizioni (artt. 2 e 4 DPR 462/2001). Per conseguenza, l'abrogazione del precetto anteriore ha prodotto solo un'abolizione parziale del reato, perché non sono più punibili solo quei fatti che, pur contravvenendo al precetto abrogato, sono diventati leciti in relazione al precetto sopravvenuto (es. verifica richiesta dopo due anni ma prima di cinque); mentre sono ancora punibili quei fatti che contravvengono sia al precetto generale abrogato sia al precetto ristretto sopravvenuto (es. messa in esercizio prima della verifica effettuata da personale specializzato dipendente, ovvero omessa richiesta della verifica dopo cinque anni). Si tratta quindi, secondo i succitati criteri. di una successione di leggi nel tempo e non di una abolizione totale del reato.
6 - Nel caso di specie, il fatto contestato all'imputata - quello di aver omesso la verifica dell'impianto prima della messa in esercizio - è ancora configurato come reato e come tale punito con la pena prevista dallo stesso art. 389 lett. c) DPR 547/1955. Sennonché, come risulta dallo stesso capo di imputazione, il fatto è stato commesso sino al 6.4.1998. sicché si è estinto per prescrizione qualche mese dopo la sentenza impugnata, in data 6.10.2002.
L'estinzione va dichiarata da questa corte ex art. 129 c.p.p., posto che il ricorso non può dirsi manifestamente infondato e come tale ha validamente radicato il rapporto di impugnazione, così facendo maturare il presupposto per l'applicabilità della norma suddetta (v. Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000. De Luca, rv. 217266).
P.Q.M.
la corte suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004