Sentenza 30 luglio 2001
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- 1. Se oggetto della controversia è la scelta della PA di non indire un nuovo concorso ma di utilizzare graduatorie di concorsi precedenti, la giurisdizione appartiene…Matranga Alfredo · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10374 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
AULA B 1 03 74/01 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 1932/1999Composta dai magistrati: Dott. Ettore Mercurio - Presidente 66 Mario Putaturo Donati - Consigliere 66 Rep. 66 Donato Figurelli 66 Corrado Guglielmucci Cron. 22930 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 7.6.2001 2691 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in ISTITUTO NAZIONALE persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Fabrizio Correra, Fabio Fonzo e Paolo Marchini, che lo rappresentano e difendono con ☑procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente- contro "MELONI VINI" S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, n. 7, presso l'avv. Stefania Saraceni, rappresentata e difesa dall'avv. Eligio Pinna con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 565 in data 18 dicembre 1998 (R.G. 4078/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.6.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. G. Bomboi per delega dell'avv. Pinna;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La "ME Vini" s.r.l., esercente dal 1971 l'attività di produzione di spumanti, vermut e vini tipici sardi, si è opposta a tre decreti del Pretore di Cagliari che le ingiungevano di pagare all'Inps contributi non versati per £ 1.098.159.491, oltre £ 896.102.247 a titolo di somme aggiuntive, nel periodo gennaio 1972 - maggio 1982; per £ 2.892.058.764, oltre £ 2.170.002.764 per somme aggiuntive, nel periodo giugno 1982 - settembre 1990; per £ 489.525.818, oltre £ 320.098.618 per somme aggiuntive, nel periodo ottobre 1990 - ottobre 1991. L'Inps pretendeva il pagamento sull'assunto che non ricorressero i presupposti del diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, aggiuntivi e supplementari, perché l'azienda industriale non poteva considerarsi nuova rispetto ad una precedente (in 2 attività fino al 1971), asserita di tipo commerciale, in quanto l'attività svolta era sempre stata, in realtà, di natura industriale. Il Pretore adito ha accolto le opposizioni e la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Cagliari, con il rigetto dell'appello dell'Inps. Il giudizio di merito ha accertato in fatto che la ditta ME aveva svolto fino al 1971 un'attività di sicura natura industriale (produzione di acque gassate), cui erano addetti due o tre dipendenti, ed altra pacificamente di natura commerciale (distribuzione di acque minerali e bibite di produzione altrui), con due diverse posizioni previdenziali;
vi era inoltre un terzo settore di attività, rappresentato dall'acquisto da terzi di vino grezzo (una quantità del tutto trascurabile, pari al 5%, era direttamente prodotta), commerciandolo previo "adattamento alle esigenze di mercato (gradazione, gusto e colorazione mediante "taglio" con altri vini). Con riguardo a questo "terzo settore", ha ricordato il Tribunale, incertezze ebbero a manifestare gli stessi organi amministrativi competenti, dal momento che l'attività fu ritenuta prima di tipo industriale, poi commerciale ed infine ancora industriale. Il Tribunale ha ritenuto prevalente l'attività di distribuzione delle acque minerali, bibite e vini, alla quale era addetto quasi tutto il personale, per la maggior parte autisti per un parco di trenta-trentacinque autocarri ed addetti al carico-scarico, e con una rete di depositi di vendita in tutte le province della Sardegna. In particolare, nell'attività commerciale, secondo il Tribunale, rientrava anche il settore "vini", perché le operazioni di miscelazione, imbottigliamento ed etichettatura non davano luogo ad un prodotto nuovo. Ha concluso, quindi, che, quando nel 1971, a seguito di una riconversione, la ditta iniziò a svolgere un'attività prevalentemente industriale (produzione di acque minerali e "vinificazione" in senso proprio), con liquidazione di tutto il personale e 3 assunzione di altri lavoratori qualificati e specializzati, la vicenda fu quella della costituzione di una nuova azienda (industriale) con creazione di nuova occupazione. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps con ricorso per un unico motivo, al quale resiste con controricorso la ME Vini s.r.l., che lo ha ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso - con il quale denunzia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2195, n. 1, c.c., nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria - l'Istituto ricorrente insiste nella tesi, disattesa nei giudizi di merito, secondo la quale nell'attività produttiva relativa alla miscelatura dei vini grezzi, imbottigiamento ed etichettatura, era assolutamente prevalente la trasformazione della materia prima fino a raggiungere un risultato economico nuovo e originale, sicché l'impresa produceva un servizio consistente nel rendere commerciabile un prodotto con caratteristiche ben diverse (anche sotto il profilo del costo) da quelle originarie. La Corte giudica il ricorso infondato.
2. La sentenza impugnata si è attenuta al principio secondo cui, all'individuazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 d.l. 918/1968, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 1089/1968, e successive modificazioni e integrazioni, deve procedersi secondo il criterio generale dettato dall'art. 2095 c.c., poiché la disciplina di settore non contiene un proprio specifico criterio, né rinvia ad altre disposizioni particolari (cfr., fra le tante, Cass. 11080/94, 5036/95, 7484/96). 4 3. L'esito negativo della controversia per l'Inps è stato fondato dal Tribunale sulla considerazione che, nel settore "vini", come si presentava prima della trasformazione in senso sicuramente industriale dell'attività, non si riscontrava un'attività diretta alla produzione di beni o servizi, atteso che, seppure organizzata su vasta scala e con predisposizione di mezzi e attrezzature rilevanti, l'attività dell'impresa (miscelazione di vini prodotti da terzi ai fini della gradazione, gusto e colore;
imbottigliamento ed etichettatura), non esulava dall'ambito della commercializzazione, poiché il prodotto iniziale restava il medesimo senza perdere le sue caratteristiche merceologiche e senza trasformarsi in un nuovo bene;
per le stesse ragioni, ha escluso che fosse configurabile nella fattispecie la produzione di un servizio, mancando l'elemento della nuova utilità, del risultato nuovo e originale dotato di identità propria.
4. In punto di diritto, l'Inps svolge considerazioni pienamente condivisibili laddove afferma che, se è vero che la produzione di beni sottintende un processo di trasformazione della materia prima, tale comunque da far perdere alla materia ed al singolo bene la propria individualità originaria per trasformarlo in un composto o bene diverso, il concetto giuridico di "trasformazione" deve ricavarsi sulla base di profili economici e funzionali, e non materiali, come reso palese dal riferimento normativo ai "beni", non alle cose. D'altra parte, l'equiparazione legislativa fra produzione di beni e produzione di servizi significa che merita la qualificazione di industriale l'attività imprenditoriale diretta alla creazione di una nuova utilità economica, ottenuta mediante l'organizzazione e l'impiego dei fattori produttivi che non si esaurisce nell'utilità fornita dai singoli elementi - materiali ed intellettuali - organizzati (cfr. Cass., sez. un., n. 196, 197, 198 e 1456 del 1992). 5 5. La giurisprudenza della Corte, inoltre, con specifico riferimento alla ratio della limitazione alle imprese industriali delle disposizioni dirette a diminuire i livelli ordinari dell'imposizione contributiva (sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia) - ratio individuata nella produzione di beni strumentali suscettibili di diventare competitivi sui mercati internazionali per effetto della diminuzione dei mentre ha escluso che rientrino nella categoria le imprese che, senza costi - produrre beni, svolgono solo un'attività diretta a favorire la commerciabilità di quelli prodotti da altre imprese (cfr. Cass. 4818/89), ha enunciato il principio secondo cui il dato qualificante dell'industrialità è la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione di fattori predisposti dall'imprenditore, con la vendita in posizione accessoria rispetto all'attività di produzione del bene ed il prezzo remunerativo sia del valore intrinseco della merce, sia del costo inerente al ciclo produttivo ed ai mezzi connessi;
mentre, elemento caratterizzante dell'attività commerciale è la intermediazione, intesa come ausilio alla circolazione di beni già prodotti da altri, con le operazioni di lavorazione del prodotto altrui in posizione accessoria rispetto all'attività di vendita ed il prezzo remunerativo solo di quest'ultima (Cass. 5182/1981).
6. Va, altresì, richiamato, il precedente (Cass. 3489/79) secondo il quale la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, ricorre anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche.
7. Il corretto principio di diritto è, dunque, che la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente, sotto il duplice profilo economico e funzionale, il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario (cfr. Cass. 2028/2000).
8. Tuttavia, se il Tribunale non si è attenuto pienamente, nello svolgimento delle considerazioni in diritto, al rispetto del principio di diritto sopra enunciato, ciò non ha inciso sulla correttezza della decisione di rigetto della pretesa dell'Inps, sicché la Corte deve limitarsi a procedere alla parziale correzione, nei sensi precisati, della motivazione stessa (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
9. Ed infatti, il Tribunale, sebbene sembri affermare di considerare decisiva la circostanza che, il "vino restava pur sempre vino", ha in realtà proceduto puntualmente all'accertamento di fatto richiesto dal corretto principio di diritto, osservando che, contrariamente all'assunto del'Inps, nessuna particolare attrezzatura veniva impiegata per l'attività di miscelazione dei vini, se non l'utilizzo di una pompa per aspirare onde trasferire il prodotto dall'una all'altra cisterna, mentre l'impiego di locali, attrezzature, mezzi e personale concerneva lo stoccaggio, il confezionamento e il trasporto, tutti profili compresi nella commercializzazione del prodotto. 7 10. Il ricorrente non muove alcuna specifica censura sulla correttezza del procedimento logico-giuridico che ha condotto all'acquisizione dei suesposti dati di fatto in ordine alla natura e alle caratteristiche dell'attività dell'impresa. Dati di fatto che, con riguardo all'essenza della trasformazione del prodotto, conducono ad escludere la prevalenza dell'organizzazione diretta alla predetta trasformazione rispetto a quella preordinata all'acquisto e vendita, anche sotto il profilo del costo inerente al ciclo produttivo di trasformazione rispetto al prezzo di vendita remunerativo dell'attività di intermediazione. 11. L'Istituto ricorrente è condannato al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 34.000 e degli onorari liquidati in £6000'000 (seimilioni)_ Mr. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001. старши суісіні Il Presidente Мамfitore flexcurio_ Il Consigliere estensore I A D , Z R O A T L L , O A P I✓CANCELLIERE A L T A Dep t Cancelloria C N O O C 30 LUG. 2001. A A N D A G & A O O D T CANCELLIERE E T R L E I T T R S I I N A G E D L E S L E R O E D 8