Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10535 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Dott. MA1 0535 03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 R.G.N. 15501/00 Cron. 23549 Consigliere Dott. Giandona NAPOLETANO Rep. 2762 Consigliere Dott. VI COLARUSSO Rel. Consigliere- Ud. 25/02/03 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA ----- sul ricorso proposto da: LA LI, SI IO, UI OM, EL ON, ONNI LD, AN ER, MB OR, OR ER, RI EL, AR IS, CC IE, NI IO, NI TA, NI VI, EG AR, UT LI, CC RE, CC NC questi ultimi tre quali eredi di CC ID, AT OR, ET AR, ET EL, ET MA, quali eredi di ET FIORAVANTI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LI 81, presso lo studio dell'avvocato DARIO PICCIONI, difesi 2003 dall'avvocato STEFANO ONOFRI, giusta delega in atti;
325 -1- - ricorrenti
contro
EDIFICATRICE COMPRENSIONALE MURRI, in COOPERATIVA persona del legale rappresentante pro tempore ADOLFO SOLDATI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VI GRECO, che lo difende unitamente all'avvocato IVAN GARDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
COSTRUZIONI, in persona delCOOPERATIVE CONSORZIO Presidente e legale rappresentante pro tempore PIETRO COLLINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIO SOLAZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
SI MA, AN AR;
- intimati avverso la sentenza n. 675/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
-2- udito l'Avvocato SOLAZZI Lucio con delega depositata in udienza, per il dell'Avv.CARDINI IVAN resistente MURRI SRL, che ha chiesto rigetto;
udito l'Avvocato SOLAZZI Lucio (titolare) per Consorzio Coop Costr., che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MACCARONE che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, assorbito nel resto. -3- R.G. N. 15501/00 Oggetto: Appalto-responsabilità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata 1'11 ed il 12 febbraio 1988, IO AN ed altri diciotto assegnatari degli alloggi del condominio "PV1", sito in Pieve di Cento, alla Via U. Foscolo nn. 35/41, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Bologna la Cooperativa "La Fornace" s.r.l. (poi incorporata nella Cooperativa Edificatrice Comprensoriale Murri) ed il Consorzio Cooperative Costruzioni, alla quale la prima aveva affidato la costruzione del complesso edilizio, chiedendo la condanna de "La Fornace", in qualità di appaltatrice- venditrice, alla eliminazione dei gravi vizi e difetti della costruzione ed al risarcimento dei danni o, in via subordinata e concorrente, che il Consorzio, in qualità di esecutore materiale dell'opera, fosse condannato all'esecuzione dei lavori di ripristino о al pagamento delle spese occorrenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2 Si costituiva la Cooperativa "La Fornace" per eccepire la decadenza degli attori dall'azione e la prescrizione del diritto, nonché per contestare la fondatezza della domanda;
chiedeva, ad ogni buon conto, di essere tenuta indenne dal Consorzio, esecutore materiale dell'opera. Si costituiva anche quest'ultimo, contestando la fondatezza di tutte le domande proposte nei suoi confronti. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta ed espletata consulenza tecnica, con sentenza n.1625/96 del 24-9/17-10-1996, l'adito tribunale accertava la responsabilità solidale dei convenuti ex art.1669 C.C. e li condannava al ripristino delle opere difettose O, in caso di mancato spontaneo adempimento, a pagare agli attori, in via solidale tra loro, lire 127.945.000, pari al costo complessivo dei lavori necessari per eliminare i vizi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché a rifondere agli attori stessi le spese legali. Proponevano separati appelli la Cooperativa Murri ed il Consorzio;
gli assegnatari degli alloggi si costituivano per contestare le avverse deduzioni. La corte di appello di Bologna, riunite le due 3 cause, con sentenza depositata il 23 giugno 1999, in accoglimento degli appelli, ed in totale riforma della sentenza de l tribunale, ha rigettato la domanda degli attori, compensando per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio motivando nei termini qui di seguito riassunti la decisione. Premessa la distinzione tra le azioni disciplinate rispettivamente dall'art.1667 e 1669 C.C., avendo la prima natura contrattuale e la seconda natura extracontrattuale, e premesso, inoltre, che per il proficuo esercizio di quest'ultima il danneggiato ha l'onere di fornire, secondo i principi generali in materia di culpa aquiliana, la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito attribuito al costruttore-venditore, il giudice di appello, esaminati tutti i difetti della costruzione denunciati dagli attori, ha escluso che costoro abbiano fornito la prova della gravità dei difetti stessi, per cui non è applicabile, in definitiva, la disciplina dettata dall'art. 1669 C.C., bensì quella di cui all'art.1667 C.C. (0, alternativamente, quella di cui all'art.1490 c.c., sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, da far valere nei confronti del venditore). 4 Ma, secondo la corte territoriale, nella fattispecie gli assegnatari sono decaduti dalle azioni rispettivamente previste dagli artt.1667 e 1490 C.C., in quanto la denuncia dei vizi è stata fatta oltre i termini previsti da tali norma. In ogni caso, tali azioni hanno natura contrattuale rispettivamente e possono essere esercitate dell'appaltatore e dall'appaltante nei confronti dell'acquirente nei confronti del venditore;
e, peraltro, una volta introdotta l'azione aquiliana ex art.1669 C.C., in difetto di una specifica e rituale domanda di parte, non è possibile passare ad azioni contrattuali, ciò comportando una non consentita mutatio libelli, attesa la diversità della causa petendi e del petitum della predetta azione rispetto alle altre. Ora, nel presente procedimento, il tribunale ha accolto la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex art.1669 C.C., ma non ha esaminato le istanze proposte ex artt.1667 e 1490 C.C., che non risultano essere state riproposte, neppure per implicito, nel giudizio di appello;
ne consegue, territoriale, che le pertanto, secondo la corte rinunciate ai sensi stesse debbono ritenersi 5 dell'art.346 c.p.c. Per quanto riguarda, infine, la scrostatura dei portoni delle autorimesse ed il dissestamento dei lastroni del marciapiede, la corte ha rilevato che il tribunale ha escluso che si tratti di "gravi difetti"; e la decisione, non essendo stata impugnata sul punto, ha acquistato autorità di cosa giudicata. Ricorrono per la cassazione della sentenza AN IO, OV IO, GU MA, EL NI, NIni LD, IA ER, IN RG, OR ER, RI GE, IA SA, CA AN, TI AU, VO TA, TI VI, GR MA, nonché TT IA, RS EA, RS RA, quali eredi di RS ID, CA DE, SE NN, SE EL, SE MA, quali eredi di SE TE, deducendo tre motivi di gravame. Resistono con separati controricorsi la Cooperativa Edificatrice Comprensoriale Murri s.c.r.l., in persona del presidente e legale rappr.te pro tempore Adolfo Soldati, ed il Consorzio Cooperative Costruzioni, in persona del presidente e legale rappr.te pro tempore Dott. Pietro Collina. 6 Hanno depositato memorie i ricorrenti e il Consorzio Cooperative Costruzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 c.p.c.) ed in particolare dell'art. 1669 C.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o ravvisabili di ufficio (art.360 n. 5 c.p.c.). Con tale motivo i ricorrenti censurano la statuizione della corte di appello, con cui, esclusa la "gravità", per mancanza di prova - che avrebbe dovuto essere fornita dagli attori - dei costruzione, è statadenunciati difetti della ritenuta non applicabile, nella fattispecie, la disciplina di cui all'art.1669 C. C.; laddove, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in relazione a tali difetti la responsabilità derivante dalla predetta norma è presuntivamente posta a carico dell'appaltatore e/o del venditore e può essere vinta soltanto dalla dimostrazione, da parte di questi, della mancanza di una propria colpa, conclamata da fatti positivi, precisi e concordanti, dimostrazione che non è stata data. 7 INT Sta di fatto, comunque, cha la corte di appello ha errato nel ritenere non "gravi", ai sensi e per gli all'art.1669 C.C., i difettieffetti di cui denunciati;
non essendo vero, tra l'altro, che il tribunale avrebbe escluso, con riferimento alla scrostatura dei portoni delle autorimesse ed al dissestamento dei lastroni del marciapiede, che tale difetto fosse grave. 2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) ed in particolare degli artt. 1667 e 1490 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, con riferimento alla ritenuta decadenza degli attori dalle azioni previste dalle predette norme, mentre dalla sentenza del tribunale e dalle date in essa (18-2-1987: denuncia di primi difetti;
indicate 1986-giugno 1987 consegna dei primi aprile appartamenti;
novembre 1987:lettere di alcuni legali degli assegnatari;
11-/12-2-1988: notifica atto di citazione) risulta che non è maturata alcuna decadenza e non si è prescritta alcuna azione;
la corte, pertanto, avrebbe dovuto ritenere, relativamente а tutti i difetti 8 .. denunciati, quanto meno la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art.1667 c.c. 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed in particolare dell'art. 346 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti о rilevabile d'ufficio (art.360 n. 5 c.c.). Con tale ultimo motivo i ricorrenti criticano, infine, il giudice di appello per avere ritenuto inapplicabili al caso di specie gli artt. 1667 e/o in quanto gli assegnatari non avrebbero 1490 c.C., riproposto nel giudizio di appello le domande originariamente formulate anche con riguardo alle che dovrebbero, pertanto, secondopredette norme - quel giudice, ritenersi rinunciate ai sensi dell'art.346 C.C. senza considerare che nel presente giudizio la domanda proposta era in realtà unica, anche se basata su una pluralità di argomentazioni giuridiche (ex artt.1218, 1490, 1667, 1668,1669, nonché 2043 C.C.), sia pure alternative;
e che il tribunale ebbe ad esaminare la domanda anche in relazione alle predette norme ed a respingere le eccezioni di decadenza sollevate dai convenuti con riguardo alle norme medesime, 9 ritenendo, quindi, queste implicitamente applicabili, ma facendo rientrare poi la causa sotto la disciplina dell'art.1669 c.c. Da tutto ciò si ricava che gli appellati, odierni ricorrenti, abbiano sempre inteso sottoporre, attraverso le loro difese e deduzioni, al giudice dell'impugnazione tutte le questioni di diritto dedotte originariamente а sostegno dell'accertamento di responsabilità dei convenuti. Il primo motivo del ricorso è infondato. Non merita censura la statuizione con la quale la corte di appello ha escluso, alla luce dei criteri elaborati ed indicati in materia dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (ved. sentenze ivi richiamate), che difetti della costruzione denunciati dagli attori, odierni ricorrenti, e tutti puntualmente elencati ed esaminati in sentenza, possano essere ritenuti e qualificati "gravi" ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1669 C.C.; ed ha escluso con motivazione logica ed conseguentemente, risultanze di causa, la aderente alle responsabilità deglidell'appaltatore-costruttore alloggi di cui gli stessi sono assegnatari. 10 A tale decisione quel giudice è pervenuto dopo esame e valutazione approfondita della documentazione acquisita agli atti e, soprattutto, della relazione del consulente tecnico nominato dal tribunale, da cui ha tratto il convincimento che non si sono verificati, nella concreta fattispecie, quei gravi danni alla struttura dell'edificio, consistenti in lesioni, imperfezioni, difformità, che, pur in assenza di pericolo di crollo immediato dell'edificio stesso, ne diminuiscano tuttavia sensibilmente il valore economico nel suo complesso o diminuiscano quello dei singoli alloggi ovvero ne riducano comunque il godimento (ved., e plurimis, rendendo, così, applicabilesent.n.2977/98); la norma ed operativa la garanzia di cui all'art.1669 C.C. Sono fondati, invece, il secondo ed il terzo motivo, che per la loro evidente connessione possono essere congiuntamente esaminati. Dalla sentenza impugnata risulta che gli attori con l'atto introduttivo del giudizio chiesero, dopo avere denunciato i gravi vizi e difetti della costruzione, la condanna dell'appaltatrice- venditrice La Fornace 0, in via subordinata e quale esecutore concorrente, del Consorzio, 11 materiale dell'opera, rispettivamente, alla eliminazione dei vizi ed al risarcimento dei danni о all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'edificio; ed il tribunale, esaminando la domanda vuoi sotto il profilo della garanzia cui è tenuto l'appaltatore ai sensi degli artt.1667 e 1669 C.C. vuoi sotto quello dell'obbligazione del venditore verso il compratore per i vizi della cosa venduta ex art.1490 c.c., ritenne applicabile, nel caso concreto, e sul presupposto che sussistessero gravi difetti dell'opera, nel senso e per gli effetti di cui all'art. 1669 C.C., la disciplina dettata da tale ultima norma. sua volta, esclusaLa corte di appello, a l'applicabilità di siffatta disciplina, a motivo che, come si è ricordato più sopra, i difetti della costruzione non sono stati giudicati gravi, ha applicabile affermato che sarebbe eventualmente quella propria dell'art.1667 C.C. alternativamente, quella data contro il venditore dall'art.1490 c.c."; e che, peraltro, gli assegnatari sono decaduti dalle azioni rispettivamente previste da tali norme, giacchè la denuncia per i vizi è stata fatta oltre i termini dalle norme stesse stabiliti. 12 In ogni caso, gli attori avrebbero introdotto, sempre secondo la corte, l'azione aquiliana prevista dall'art.1669 C.C., e soltanto questa sarebbe stata esaminata dal tribunale, che ha così accertato e dichiarato la responsabilità solidale dei convenuti;
mentre non avrebbero esercitato azioni contrattuali ex artt.1667 o 1490 c.C., per cui le relative istanze non sarebbero state esaminate dal tribunale. E, poiché gli appellati non le hanno espressamente riproposte, ne consegue, per la corte, che debbono intendersi rinunciate ai sensi dell'art.346 c.p.c. Senonchè, da quanto appena esposto risulta che gli attori proposero, con l'atto introduttivo del giudizio, domanda di accertamento di responsabilità e di condanna solidale dei convenuti, deducendo sia la responsabilità dell'appaltatore-costruttore ai sensi degli artt.1667 e 1669 C.C., sia 1' inadempimento del venditore all'obbligazione di garanzia prevista dall'art.1490 C.C.; e che il tribunale, nell'accogliere l'istanza basata sulla responsabilità dell'appaltatore ex art.1669 C.C., non omise, peraltro, di esaminare anche le altre richieste, formulate evidentemente in via subordinata ed alternativa, limitandosi ad 13 affermare, in ordine a queste ultime, che comunque "non è maturata alcuna decadenza, né tantomeno si è prescritta la relativa azione". Se così è, la corte di appello non avrebbe potuto affermare, sic et simpliciter, come ha fatto, il dellacontrario, а proposito della decadenza e prescrizione relative alle due predette azioni, ma avrebbe dovuto esaminare la domanda anche sotto gli altri profili inizialmente prospettati, non ostandovi, in proposito, il disposto dell'art. 346 c.p.c. Il quale, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, non pone, infatti, a carico della parte integralmente vittoriosa in primo grado, al fine di evitare la presunzione di cui alla citata norma, l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande subordinate alternative, essendo invece sufficiente che tali domande l'appellato riproponga in una delle sue difese nel giudizio di impugnazione, con riferimento anche implicito alle altre ragioni prospettate al giudice al fine di ola lui vedere comunque accolte le istanze ritualmente formulate (sent. N.11929/98, 8034/94, 4024/91). D'altra parte, la stessa corte di appello, 14 nell'affermare che ' ai vizi lamentati non sia dettata dall'art.1669applicabile la disciplina CC., bensì quella propria dell'art.1667 c.c.l o, alternativamente, quella data contro il venditore dall'art. 1490 c.c.)", e che gli assegnatari sono decaduti dalle azioni rispettivamnete previste dalle predette norme, ha riesaminato, sia pure ai predetti limitati fini, le domande subordinate ed alternative degli attori, ritenendo, così, implicitamente che, nella fattispecie, le stesse erano state comunque riproposte. Ne discende che, una volta rigettata la domanda formulata sulla base della disciplina dettata ometteredall'art.1669 c.c., non poteva, la corte, l'esame delle altre ragioni per le quali era stato chiesto l'accoglimento della domanda. I due motivi testè esaminati vanno, dunque, accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di 15 Bologna. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.MA Spadone) (Dr. Olindo Schettino) spadam DEPOSITATA IN CANCELLERIA -- 3 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie Di Nuoro Oggi, IL CANCELLIERE Mark O CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la reg 2801·04 delle Entrate Roma 21 лю, 43 serie 4 al n.242 apposta in calve alla copia autentica Mart. 278 TU/1/ 0/5/2002) gai 16