Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8246 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL8 246 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ---- - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 6928/99 RAVAGNANI Rel. Consigliere Cron.18973 Dott. Erminio Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC DA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 1685 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 37/99 del Tribunale di LODI, depositata il 10/02/99 R.G.N. 738/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. --- -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 28 settembre 1995 il Pretore del lavoro di Lodi rigettava la domanda proposta dalla signora DA CC nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), diretta ad ottenere l'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità di cui era titolare. La CC interponeva gravame, cui resisteva l'INPS. Il Tribunale di Lodi dichiarava estinto il procedimento, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 36 legge n. 448 del 1998. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CC, che, deducendo un ampio articolato motivo, eccepisce l'illegittimità costituzionale della normativa applicata, in relazione all'art. 24 Cost., ed assume la non contestabilità del suo diritto alla cristallizzazione, in relazione all'entità del reddito, già accertata alla data del 30 settembre 1983. Motivi della decisione Il ricorso non può essere accolto. E' invero manifestamente infondata (v., per tutte, Corte Cost. n. 310 del 2000) la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'estinzione, da dichiararsi d'ufficio, con compensazione delle spese giudiziali e comportante la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, legge n. 662 del 1996, posto che deve escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la legge sopravvenuta soddisfi, ancorché non integralmente, i diritti riconosciuti dall'intervento di sentenze costituzionali, come nella specie, nel quadro del perseguimento della finalità di consentire la concreta 惆 realizzabilità dei diritti con il contemperamento richiesto dalle esigenze di politica 3 economica connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie (v., tra le altre, Cass. 11 gennaio 2000 n. 229). Consegue dalla manifesta infondatezza della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti la preclusione dell'esame di costituzionalità delle norme sostanziali concernenti il credito vantato (v., tra le altre, Cass. 19 giugno 1999 n. 6171) Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese giudiziali debbono essere compensate, ai sensi dell'art. 36 legge n. 448 del 1998, estensibile al giudizio di cassazione (v. Cass. n. 229 del 2000 cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensalespese giudiziali. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001. Il consigliere estensore bei Pravagan' Il Presidente Vinceur Creme Dhill I A D 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L T T L R IL CANCELLIERE , . O A A ' N B S Depositato in Cancellería L I E L 3 P D E 18 GIU. 2001 7 S - D I A 3 T N I - S oggi, S 1 G O N 1 O P E IL CANCELLEREgard S A M E I D I G E A A G , D O E O L T E R T T T I S A N I R I E L G D S L E E E R O D 4