CASS
Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2023, n. 48575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48575 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIER] Il PG conclude, riportandosi alla requisitoria già depositata, per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. VIGNA Davide conclude insistendo per l'accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso. ,f Penale Sent. Sez. 1 Num. 48575 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 28/09/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha annullato il titolo cautelare genetico nei confronti di DI NT limitatamente alle contestazioni provvisorie di cui ai capi n. 1 (art. 416 bis cod.pen. in riferimento alla cosca Bellocco) e n. 68 (art. 74 dPR n.309/1990), al contempo confermando la misura cautelare personale in riferimento ai fatti contestati al capo n.65 (detenzione di un fucile calibro 12, in concorso con MI OS e LA GA classe 2000, aggravata dalla modalità di realizzazione mafiosa). 1.1 Quanto al fatto storico oggetto di conferma, il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto che: a) la gravità indiziaria si desume dal contenuto di alcune conversazioni oggetto di captazione, registrate tra il 18 e il 19 maggio cilel 2020 ; b) in particolare da tali conversazioni, in una con le ammissioni rese dallo stesso indagato in sede di interrogatorio (circa la partecipazione economica all'acquisto), si evince che il DI e MI OS avevano 'acquistato' il fucile calibro 12 che era in origine di LA GA classe '74„ allo scopo di evitare che cadesse nelle mani di una cosca rivale. Da qui anche la ricorrenza dell'aggravante, sia pure declinata sotto il profilo del finalismo mafioso e non di quello relativo alle modalità di commissione del fatto. Vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari - anche in ragione della presunzione relativa di loro sussistenza, collegata alla circostanza aggravante - e adeguata la misura in atto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - DI NT. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 Nel ripercorrere le fonti di prova, la difesa del ricorrente evidenzia che la particolare finalità sottesa all'acquisto dell'arma (evitare che finisse nelle mani di 'estranei') viene espressa - nella conversazione captata - da LA RA Benito e non certo dal DI. Si sostiene pertanto che l'attribuzione di tale 2 finalismo anche al DI - soggetto che non è stato ritenuto partecipe della cosca - rappresenta un vero e proprio 'salto logico'. Peraltro viene evidenziato come nella contestazione provvisoria la circostanza aggravante de qua è declinata sotto il profilo del metodo e non sotto quello finalistico, il che rende ancora più 'eccentrica' la motivazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce apparenza di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e scelta della misura. Si sostiene che la motivazione si sia concretizz:ata in mere formule di stile, senza valorizzare la ritenuta estraneità del DI al contesto associativo (sia mafioso che in tema di stupefacenti). I precedenti penali, rievocati nel testo della decisione, sono risalenti nel tempo e non vi è un concreto apprezzamento della pericolosità attuale, anche in rapporto al momento di commissione del reato (2020). Quanto alla scelta della misura idonea, si evidenzia che in casi analoghi, trattati nel medesimo incidente cautelare (soggetti raggiunti da gravità indiziaria per fatti diversi dal reato associativo), è stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Non sono state esposte, si afferma, le ragioni per cui nei confronti del DI non si è espressa analoga prognosi di auto-osservanza dei limiti correlati alla misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che la decisione del Tribunale - complessivamente intesa - argomenta in modo non illogico circa la ricorrenza della particolare circostanza aggravante di cui all'art.,416bisl. Ed invero, dando per assodato l'intervento del DI al fine di ottenere il 'recupero' dell'arma, va rilevato che le circostanze di fatto (per come ricostruite dal Tribunale) depongono per l'urgenza di siffatto recupero, proprio in ragione della necessità di evitare una destinazione dell'arma 'pregiudizievole' per la cosca Bellocco. In simile quadro, va considerato che l'assenza di gravità indiziaria a carico del DI per il delitto di partecipazione al sodalizio mafioso - per come argomentata dal medesimo Tribunale - non equivale certo ad una attestazione di totale estraneità a dinamiche relazionali tese ad evidenziare una concreta 'vicinanza' al gruppo mafioso, ma è frutto di una ponderata considerazione di insufficienza dimostrativa degli 'indicatori' emersi nel corso delle indagini. Da qui 3 la considerazione, non manifestamente illogica, secondo cui lo stesso DI (che si rese disponibile a finanziare l'acquisto dell'arma) era in condizione di conoscere e di condividere la particolare finalità che rendeva urgente il 'recupero' dell'oggetto in questione. Non si tratta, pertanto, di una mera illazione ma di un ragionevole e plausibile esame - nella attuale fase procedimentale - dei dati dimostrativi sinora emersi. Anche la variazione della 'consistenza' dell'aggravante (nel senso della valorizzazione del finalismo dell'azione, in luogo del metodo) si sottrae a censure, data la necessaria fluidità della contestazione in fase cautelare. 3.2 Quanto al secondo motivo, ne va dichiarata la inammissibilità per genericità. Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la sussistenza della 'doppia presunzione relativa' di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale (ai sensi dell'art.275 comma :3 cod.proc.pen.), derivante proprio dal riconoscimento della predetta aggravante. Come è stato più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità la presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (e di adeguatezza della misura custodiale) inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (v. tra le molte Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, dep.2016, Calandrino) . Nel caso in esame le allegazioni difensive non risultano prima facie idonee a determinare un effettivo ridimensionamento degli effetti della presunzione legale. In particolare non rilevano le diverse valutazioni espresse nei confronti di coindagati (la cui posizione individuale ben può risultare diversa in rapporto alla gravità del fatto attribuito o in rapporto al complessivo giudizio sulla personalità), così come il tempo decorso tra la manifestazione di pericolosità (maggio del 2020) e applicazione del provvedimento cautelare (febbraio del 2023) non è di entità tale da determinare la ineffettività della presunzione ex lege. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 cornma iter disp.att. cod. p roc. pen. Così deciso in data 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIER] Il PG conclude, riportandosi alla requisitoria già depositata, per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. VIGNA Davide conclude insistendo per l'accoglimento riportandosi ai motivi di ricorso. ,f Penale Sent. Sez. 1 Num. 48575 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 28/09/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha annullato il titolo cautelare genetico nei confronti di DI NT limitatamente alle contestazioni provvisorie di cui ai capi n. 1 (art. 416 bis cod.pen. in riferimento alla cosca Bellocco) e n. 68 (art. 74 dPR n.309/1990), al contempo confermando la misura cautelare personale in riferimento ai fatti contestati al capo n.65 (detenzione di un fucile calibro 12, in concorso con MI OS e LA GA classe 2000, aggravata dalla modalità di realizzazione mafiosa). 1.1 Quanto al fatto storico oggetto di conferma, il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto che: a) la gravità indiziaria si desume dal contenuto di alcune conversazioni oggetto di captazione, registrate tra il 18 e il 19 maggio cilel 2020 ; b) in particolare da tali conversazioni, in una con le ammissioni rese dallo stesso indagato in sede di interrogatorio (circa la partecipazione economica all'acquisto), si evince che il DI e MI OS avevano 'acquistato' il fucile calibro 12 che era in origine di LA GA classe '74„ allo scopo di evitare che cadesse nelle mani di una cosca rivale. Da qui anche la ricorrenza dell'aggravante, sia pure declinata sotto il profilo del finalismo mafioso e non di quello relativo alle modalità di commissione del fatto. Vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari - anche in ragione della presunzione relativa di loro sussistenza, collegata alla circostanza aggravante - e adeguata la misura in atto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - DI NT. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 Nel ripercorrere le fonti di prova, la difesa del ricorrente evidenzia che la particolare finalità sottesa all'acquisto dell'arma (evitare che finisse nelle mani di 'estranei') viene espressa - nella conversazione captata - da LA RA Benito e non certo dal DI. Si sostiene pertanto che l'attribuzione di tale 2 finalismo anche al DI - soggetto che non è stato ritenuto partecipe della cosca - rappresenta un vero e proprio 'salto logico'. Peraltro viene evidenziato come nella contestazione provvisoria la circostanza aggravante de qua è declinata sotto il profilo del metodo e non sotto quello finalistico, il che rende ancora più 'eccentrica' la motivazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce apparenza di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e scelta della misura. Si sostiene che la motivazione si sia concretizz:ata in mere formule di stile, senza valorizzare la ritenuta estraneità del DI al contesto associativo (sia mafioso che in tema di stupefacenti). I precedenti penali, rievocati nel testo della decisione, sono risalenti nel tempo e non vi è un concreto apprezzamento della pericolosità attuale, anche in rapporto al momento di commissione del reato (2020). Quanto alla scelta della misura idonea, si evidenzia che in casi analoghi, trattati nel medesimo incidente cautelare (soggetti raggiunti da gravità indiziaria per fatti diversi dal reato associativo), è stata applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Non sono state esposte, si afferma, le ragioni per cui nei confronti del DI non si è espressa analoga prognosi di auto-osservanza dei limiti correlati alla misura degli arresti domiciliari. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo, va rilevato che la decisione del Tribunale - complessivamente intesa - argomenta in modo non illogico circa la ricorrenza della particolare circostanza aggravante di cui all'art.,416bisl. Ed invero, dando per assodato l'intervento del DI al fine di ottenere il 'recupero' dell'arma, va rilevato che le circostanze di fatto (per come ricostruite dal Tribunale) depongono per l'urgenza di siffatto recupero, proprio in ragione della necessità di evitare una destinazione dell'arma 'pregiudizievole' per la cosca Bellocco. In simile quadro, va considerato che l'assenza di gravità indiziaria a carico del DI per il delitto di partecipazione al sodalizio mafioso - per come argomentata dal medesimo Tribunale - non equivale certo ad una attestazione di totale estraneità a dinamiche relazionali tese ad evidenziare una concreta 'vicinanza' al gruppo mafioso, ma è frutto di una ponderata considerazione di insufficienza dimostrativa degli 'indicatori' emersi nel corso delle indagini. Da qui 3 la considerazione, non manifestamente illogica, secondo cui lo stesso DI (che si rese disponibile a finanziare l'acquisto dell'arma) era in condizione di conoscere e di condividere la particolare finalità che rendeva urgente il 'recupero' dell'oggetto in questione. Non si tratta, pertanto, di una mera illazione ma di un ragionevole e plausibile esame - nella attuale fase procedimentale - dei dati dimostrativi sinora emersi. Anche la variazione della 'consistenza' dell'aggravante (nel senso della valorizzazione del finalismo dell'azione, in luogo del metodo) si sottrae a censure, data la necessaria fluidità della contestazione in fase cautelare. 3.2 Quanto al secondo motivo, ne va dichiarata la inammissibilità per genericità. Il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la sussistenza della 'doppia presunzione relativa' di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale (ai sensi dell'art.275 comma :3 cod.proc.pen.), derivante proprio dal riconoscimento della predetta aggravante. Come è stato più volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità la presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (e di adeguatezza della misura custodiale) inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (v. tra le molte Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, dep.2016, Calandrino) . Nel caso in esame le allegazioni difensive non risultano prima facie idonee a determinare un effettivo ridimensionamento degli effetti della presunzione legale. In particolare non rilevano le diverse valutazioni espresse nei confronti di coindagati (la cui posizione individuale ben può risultare diversa in rapporto alla gravità del fatto attribuito o in rapporto al complessivo giudizio sulla personalità), così come il tempo decorso tra la manifestazione di pericolosità (maggio del 2020) e applicazione del provvedimento cautelare (febbraio del 2023) non è di entità tale da determinare la ineffettività della presunzione ex lege. Al rigetto, nel suo complesso, del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 cornma iter disp.att. cod. p roc. pen. Così deciso in data 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente