CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32359 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dai Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida Penale Sent. Sez. 4 Num. 32359 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/05/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a EL SS per il reato di omicidio stradale ascritto, la pena concordata di anni due mesi tre di reclusione disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art.222 comma II Codice della Strada. 2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestata e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria richiamando la pronuncia del giudice delle leggi n.88/2019 che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art.222 comma 2 C.d.S., aveva riconosciuto l'obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli art.589 bis e 590 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 2. Dall'applicazione di tale pronuncia della Corte Costituzionale consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione 1 temporanea, richiamando all'uopo le regole previste dall'art.218 C.d.S., ma nessuna motivazione è stata assunta sul punto. 3. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con riferimento alla necessità di una rinnovata ponderazione degli elementi posti a fondamento della decisione, da compiersi alla luce del quadro fattuale agli atti del giudizio e dei principi desumibili dall'art.218 C.d.S.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 Maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida Penale Sent. Sez. 4 Num. 32359 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/05/2023 CONSIDERATO IN FATTO 1.11 Tribunale di Catania, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a EL SS per il reato di omicidio stradale ascritto, la pena concordata di anni due mesi tre di reclusione disponendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art.222 comma II Codice della Strada. 2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestata e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria richiamando la pronuncia del giudice delle leggi n.88/2019 che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art.222 comma 2 C.d.S., aveva riconosciuto l'obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli art.589 bis e 590 bis cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 2. Dall'applicazione di tale pronuncia della Corte Costituzionale consegue che il giudice del merito avrebbe dovuto motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione 1 temporanea, richiamando all'uopo le regole previste dall'art.218 C.d.S., ma nessuna motivazione è stata assunta sul punto. 3. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con riferimento alla necessità di una rinnovata ponderazione degli elementi posti a fondamento della decisione, da compiersi alla luce del quadro fattuale agli atti del giudizio e dei principi desumibili dall'art.218 C.d.S.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 Maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente