Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti comuni, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6 cod. pen. non è concedibile ove il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, in quanto le conseguenze di tale danno non sono suscettibili di spontanea ed efficace elisione od attenuazione. (Fattispecie in tema di reati sessuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2008, n. 24090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24090 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
O S C U R AT A
GENERALITA' E GU
M.J.
(art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali) REPUBB CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
240 9 0 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DOW IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott. Fiorella Donati DEL 13/03/2008
SENTENZA
N. 00690 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. DE MAIO GUIDO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE TI N. 047290/2006 2. Dott. GRASSI ALDO
3. Dott.PETTI CIRO
" 4.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL (omissis) 1) Z.G.G.
avverso SENTENZA del 27/09/2006
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO
Udito il Procuratore Generale in pepersona che ha concluso per il rigetto del
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. del dott.Melani Vittorio
recorso. O S C U R A T A
Z. PU 13\3 N. 1 PRIVACY
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.G. alla pena diCon sentenza del 2.3.2995 il G.u.p. di Varese condannava quattro anni di reclusione ed a quelle accessorie per legge in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv.,n 609 bis, 609 quater C.p. per avere compiuto atti sessuali nei confronti delle minori O.C. e M.J. consistenti nel toccarle e farsi toccare nelle parti intime.
Aveva concesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante della minore età delle persone offese.
Proponeva appello la difesa, eccependo la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.p., avendo lo Z. provveduto a corrispondere una somma che il giudice tuttavia non aveva ravvisata sufficiente ad integrare detta attenuante, anche se i legali delle minori l'avevano ritenuta adeguata e se il danno era esclusivamente morale. Inoltre, le attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti, ed il reato doveva essere inquadrato nell'ultimo comma dell'art. 609 bis, non essendovi stata penetrazione, essendosi i fatti svolti nel degradato contesto familiare delle vittime ed in un contesto ludico, come risultava dalle videocassette.
Con sentenza del 27.9.2006 la Corte d'appello di Milano confermava l'impugnata sentenza, motivando come segue:
1) la piccola M. RA rimasta molto turbata degli atti compiuti dallo Z.
2) era stata installata una videocamera che aveva ripreso fatti molto più gravo nei confronti della 0.
3) rettamente quindi il G.u.p, non aveva applicato l'ultimo comma dell'art. 609 bis;
4) altrettanto rettamente aveva ritenuto inadeguate le somma di euro 15.00 per 1 0. e di euro 10.000 per la non ravvisandosi nella specie la speciale tenuità del danno di cui M. all'art. 62 n. 4 C.p.;
5) le condizioni familiari della O. costituivano un atto che aveva favorito il comportamento dello Z. e la M. aveva dovuto subire una terapia psicoterapica a causa di quanto accadute;
6) la mancata prevalenza delle generiche, riconosciute per l'incensuratezza e per l'ammissione dei fatti (ma l'imputato era stato colto in flagranza) andava condivisa per la gravità di tali fatti, la loro reiterazione e l'età delle vittime: e dell'avvenuto risarcimento si era tenuto conto della determinazione della pena.
Proponevano ricorso l'imputato ed il suo difensore, deducendo quanto segue: a) l'impugnata sentenza era sbrigativa, malfatta ed affetta da approssimazione e sciatteria;
b) era stata esaminata l'ipotesi risarcitoria di cui all'art. 62 n,. 4 C.p., riguardante il patrimonio e non i reati sessuali, anziché quella dedotta dell'art. 62 n. 6;
c) a titolo di risarcimento era stato corrisposto quanto richiesto dai difensori delle parti lese, persone professionalmente preposte alla tutela degli interessi dei loro assistiti, con cui erano quotidianamente in contatto;
inoltre, erano state rifuse anche le spese legali da essi sostenute
(euro 5.000);
d) non vi erano stati danni oltre quelli morali;
e) lo psichiatra | P. aveva attestato che la minore | M. non presentava atteggiamenti erotizzanti o seduttivi, per cui doveva desumersi che gli accadimenti non avessero influito, almeno al momento attuale, sullo sviluppo della bambina;
f) lo stesso doveva dirsi per la piccola O. il cui nucleo familiare viveva in condizioni di assoluto degrado, parte che la minore era affetta da un tumore al cervello che la stava conducendo alla morte;
g) fermo restando quanto sopra, occorreva considerare le condizioni economiche dell'imputato, altrimenti l'art. 62 n. 6 C.p. sarebbe una norma solo per i ricchi;
1/2 O S C U R A T A
h) in casi di dubbio sull'entità del risarcimento avrebbe dovuto disporsi una perizia, non essendo consentito ancorarsi a criteri di pura discrezionalità, tanto più che l'imputato era sfornito di possibilità economiche, per cui un piccolo risarcimento poteva essere frutto di un pentimento maggiore di quello di un milionario, cui non sarebbe costato nulla un pagamento insignificante per il suo patrimonio;
i) doveva essere concessa l'attenuante di cui all'art. 609 quater penultimo comma del C.p., non essendovi stata penetrazione, essendo stati i fatti agevolati dal degrado familiare, e la non effettuata visione delle videocassette avrebbe dimostrato il contesto ludico del loro svolgimento.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con o senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che effettivamente nella sentenza impugnata si fa riferimento all'art. 62 n. 4) del C.p. e non al n. 6): ma, viene presa in considerazione la notevole entità del danno, la protrazione dei fatti per una delle due minori lungo un considerevole lasso di tempo, l'essere M. rimasta fortemente scossa, tanto da dover seguire una terapia psicologica, l'avere la subito O. disagi fisici e familiari, la tenera età delle vittime, le loro condizioni familiari (e nei motivi di ricorso addirittura si rappresenta che 1 O. era affetta da tumore al cervello chela stava conducendola alla morte).
Orbene, trattasi non solo di danni patrimoniali, ma anche psichici e morali: e l'art. 62 n. 6) del C.p. presuppone l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali, o l'efficace elisione o attenuazione delle conseguenze dannose, e quelle psichiche e morali non possono essere eliminate o attenuate: per cui dalla sentenza d'appello, pur avendo fatto, al contrario di quella del G.u.p., erroneamente riferimento all'art. 62 n. 4), comunque si trae implicitamente l'esclusione, per assorbimento, dell'ipotesi di cui all'art. 62 n. 6).
Per altro verso, tale ultima attenuante presuppone l'integrale risarcimento o l'efficace elisione o eliminazione delle conseguenze dannose, ed, al contrario di quanto eccepito, nessuna prova vi è circa la prima ipotesi in relazione alla minima entità delle somme versate, mentre si desume il contrario per i danni non patrimoniali: né l'accordo quanto ai primi può avere valenza, atteso che esso può conseguire all'intendimento dei genitori di evitare lungaggini processuali e non di assicurare alle vittime un adeguato risarcimento, presupposto non solo essenziale ma anche obiettivo per la concessione dell'attenuante in esame, che prescinde dall'intenzione e dalle disponibilità economiche del reo. D'altra parte, del parziale risarcimento il G.u.p. aveva tenuto conto nella comminazione della pena.
Infine, quanto alla mancata applicazione del c. IV dell'art. 609 quater C.p., trattasi di motivo del tutto generico, a parte che anche tale aspetto è assorbito dalle considerazioni fatte dal Tribunale circa la gravità dei fatti.
E trattasi tutte di valutazioni di merito, su cui questa Corte non può entrare.
Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 Marzo 2008.
G. De Maio, pres. A. Cordova, rel.
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13 GIU. 2008
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