Sentenza 9 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15071 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE FIDEIUSSIONE1507 1 /03 Oggetto SEZION Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 6551/00 Dott. Giovanni OLLA Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron.30602 - Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Rep.3992 Dott. Luigi Ud. 01/04/2003 MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORNELLA, elettivamente COPPOLA PASQUALE, CANNAVALE ViA EAWS' ERASKOM. 23 ROMA PIAZZA CAVOUR, presso domiciliati in lai presse l'avr. GABRIELE ANNELLA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO MURANTE PERROTTA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
SPA, in persona delBANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 1 A SC.B, presso 2003 GENNARO UVA, rappresentato e difeso l'avvocato 827 dall'avvocato FERNANDO LOMBARDI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1552/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in data 29.08.89, Cannavale OR e LA AS, convenivano in giudizio la Banca Nazionale dell'Agricoltura, per sentir dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus, rila- sciata nell'interesse della società M. P. Dental Srl, h per indeterminatezza dell'oggetto ed in subordine per nullità dell'obbligazione garantita in conseguenza dell'applicazione di interessi ultra legali nei con- fronti dell'obbligato principale. La Banca convenuta in via riconvenzionale chiedeva, stante la legittimità della fideiussione omnibus, la condanna degli attori al pagamento della somma di Lit. 45.023.625 oltre interessi al tasso del 20.50% a decor- rere dall'1.07.89. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 30.06.93 11827, in accoglimento della domanda, dichiarava la n. nullità del contratto, concluso dagli attori per viola- zione dell'art. 10 1. 154/92, ritenuto retroattivamente applicabile alla fattispecie;
rigettava la riconvenzionale della Banca e compen- sava le spese processuali. Avverso la sentenza del Tribunale la Banca soccom- bente interponeva gravame, concludendo per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella ri- convenzionale svolte nel giudizio di primo grado, con la condanna solidale degli attori al pagamento della somma di Lit. 45.023.625 quale ammontare in linea capi- tale del saldo passivo del conto corrente garantito al 30.06.89, oltre interessi al tasso convenzionale del 20,50% decorrenti dall'1.07.89. Ricorrevano gli odierni ricorrenti, chiedendo che la Banca fosse riconosciuta responsabile di inadempi- mento contrattuale nonchè di illecito extra contrattua- le per condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede con conseguente condanna al giusto risarci- mento dei danni da liquidarsi in via equitativa. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28.5.99, depositata e resa pubblica in data 23.6.99, n. 1552/99: 3 1) ha accolto l'appello principale e, in riforma della gravata sentenza, ha condannato in solido Canna- vale OR e LA AS a pagare alla Banca Na- zionale dell'Agricoltura la somma di Lit. 45.023.625, come da essa richiesta;
2) ha rigettato l'appello incidentale, compensando interamente tra le parti le spese e competenze dei due gradi di giudizio. Da qui l'odierno ricorso del LA e della Canna- vale, affidato a tre mezzi di cassazione, cui resiste la Banca con controricorso, illustrato anche con memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi della impugnazione con quali i ricorrenti fideiussori eccepiscono i "insufficienza della prova del presente credito della Banca" (nei confronti della debitrice princi- pale) e ne contestano il quantum, relativamente al- la parte in cui risulterebbero in esso inglobati "interessi ultralegali" non dovuti (per asserita assenza di invalida convenzione correlativa, e per il loro carattere pretesamente usurario;
in viola- inte-zione della sopravvenuta l.n. 108 del '96) e ressi anatocistici, pure essi contra legem non sono suscettibili di esame in questa sede. 4 Il complessivo importo del credito garantito (come poi riconosciuto dalla sentenza impugnata) era stato, infatti, già puntualmente indicato e, contrariamente all'avverso assunto, documentato (anche con estratti del libro giornale regolarmente autenticati) dalla Banca già in prime cure, dove la sua domanda (riconvenzionale) di pagamento nei con- fronti degli odierni ricorrenti era stata respinta, per il profilo (a monte) della ritenuta inefficacia della fideiussione, in carenza di previsione del massimo garantito, per contrasto con il requisito all'uopo introdotto (nel corpus del novellato art. 1938 c.c.) dall'art. 10 della 1. n. 15h /1992, che il Tribunale aveva reputato retroattivamente appli- cabile alla fattispecie. Proposto su tal punto gravame dalla Banca, in ragione della eccepita natura invece "innovativa" della disposizione sub art. 10 cit., il Cannavale e la LA - nel resistere a tale assunto 1 avevano a loro volta, con impugnazione incidentale, lamen- tato il mancato accoglimento della loro pretesa ri- sarcitoria per asserito illecito extracontrattuale dell'istituto di credito, ma nessuna censura aveva- no (neppure per il profilo degli interessi ultrale- gale, contestati in primo grado), sia pur subordi- 5 natamente, più: rivolto relativamente al complessivo importo del credito garantito, che correttamente la ha quindi definito Corte territoriale "incontroverso". E ciò appunto preclude che censure siffatte (involgenti, per altro, come si pretenderebbe, il riesame dei dati probatori documentali) possano es- sere reintrodotte ora, per saltum, in questa sede di legittimità. Dal che, dunque, l'inammissibilità dei mezzi esaminati.
3. A sua volta inammissibile per altro, anche il terzo residuo motivo dell'impugnazione relativo alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.. E ciò in ragione dell'assoluta genericità delle censure, con tale mezzo, apoditticamente rivolte alla Corte territoriale che ha (come già il Tribunale) respin- to quella domanda proprio in considerazione della genericità e non concludenza della sua stessa ini- ziale prospettazione.
4. Il ricorso, va, pertanto, nel suo complesso, dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano come per legge.
P.Q.M.
Corte dichiara il ricorso inammissibile eLa condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento del- le spese di lite che liquida in Euro 1300,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Roma, 1 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Olla Mario Rosario Morelli fror - H CORTEDOPVIEN GASPAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il -9 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Muisa Passing th IL CANCELLIERE Mn e CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia13.01.0477 delle Entrate di Roma 2 il versate € serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica fart. 278 T.U n°115 del 30/5/2002) 7