Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, come disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., al Tribunale di Sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione. Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero dalla revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 43571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43571 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3317
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 013458/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI EF N. IL 21/11/1966;
avverso ORDINANZA del 02/11/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IADECOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 2.11.2001, il Tribunale di Sorveglianza di Roma disponeva la revoca, a decorrere dall'1.10.2001, dell'affidamento terapeutico concesso, a norma dell'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ritenendo inesistenti le condizioni per la prosecuzione della misura alternativa. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in relazione all'incompetenza del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la revoca, spettando l'emissione di tale provvedimento al tribunale che aveva concesso la misura alternativa. Il ricorrente denunciava altresì violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze poste a base della revoca.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Premesso che non è controverso che l'affidamento terapeutico è stato concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze e che tale misura era in corso di esecuzione a Roma allorché il magistrato di sorveglianza ne ha disposto la sospensione cautelativa ai sensi dell'art. 51 ter ord. pen., nell'ordinanza impugnata è stata disattesa l'eccezione di incompetenza sul rilievo che tale disposizione realizza un "imprescindibile collegamento tra il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione è in corso l'esecuzione della misura e il tribunale di sorveglianza di cui fa parte il magistrato stesso".
Tale opinione, pur trovando sostegno in taluni arresti di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1^, 15 aprile 1997, Maria;
Cass., Sez. 1^, 17 maggio 1979, De Vito), non può essere condivisa, in quanto poggia sulla non corretta analisi ricostruttiva della normativa concernente le vicende relative alla misura alternativa.
In primo luogo, deve considerarsi non producente il richiamo all'art. 51 ter ord. pen., contenuto nell'ordinanza impugnata, dal momento che la disposizione riguarda semplicemente la designazione del magistrato di sorveglianza investito del controllo sull'esecuzione della misura e del potere di sospensione cautelativa della stessa in caso di comportamenti dell'affidato che ne giustifichino la revoca, senza alcuna specificazione in riferimento al tribunale che deve emettere quest'ultimo provvedimento. Inoltre, deve rilevarsi che non è neppure conferente il richiamo - fatto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta - all'art. 70, comma 6, ord. pen. secondo cui, ai fini della composizione del tribunale di sorveglianza, uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la giurisdizione del quale è posto il condannato in ordine alla cui posizione si deve provvedere, per la semplice ragione che la disposizione non è norma attributiva di competenza e, non attenendo alla capacità del giudice nè alla regolare costituzione del collegio giudicante, non è causa di nullità qualora non sia osservata (cfr. Cass., Sez. 1^, 21 marzo 1996, Tommasoni). Per la soluzione della questione attinente all'individuazione del tribunale competente a disporre la revoca dell'affidamento in prova il Collegio ritiene determinante la circostanza che tale misura alternativa forma oggetto di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero della revoca. Ne segue che l'unitarietà del procedimento implica che il tribunale competente debba essere identificato in base alle regole generali stabilite dall'art. 677 c.p.p. e che - così individuato il tribunale cui appartiene la cognizione della domanda di affidamento - a tale organo spetti la competenza non solo in ordine alla deliberazione se concedere o non la misura alternativa, ma anche rispetto alla decisione riguardante la revoca, fondata su condotte incompatibili con la prosecuzione, e la valutazione dell'esito della prova.
Da tali considerazioni emerge che l'insostenibilità della tesi che fa derivare effetti modificativi della competenza dal luogo di esecuzione della prova, indicato dallo stesso tribunale che ha concesso la misura alternativa, senza tenere conto, che l'ubicazione dell'esecuzione influisce soltanto sull'individuazione del magistrato di sorveglianza e che, per contro, essa non ha alcuna rilevanza sulla competenza del tribunale di sorveglianza, che, risultando stabilita "ab initio" alla stregua dei principii generali enunciati dal citato art. 677, permane sino a quando la vicenda riguardante l'affidamento non sia esaurita in uno dei modi previsti dalla legge. Al riguardo mette conto rilevare che la non dipendenza della questione di competenza dal luogo di esecuzione della prova è confermata dalla mancanza di una disciplina che stabilisca la frammentazione del procedimento in relazione al differente luogo di esecuzione della prova, come può inferirsi dal fatto che gli artt. 96-98 del Regolamento approvato con D.P.R. 30.6.2000, n. 230, al pari dell'art. 91, comma 5, del Regolamento anteriormente vigente, non fanno derivare alcuno spostamento di competenza dall'indicazione di un diverso magistrato di sorveglianza, sicché resta convalidata la soluzione per cui il luogo di esecuzione della misura non può mai fare venire meno la competenza del tribunale di sorveglianza che l'ha concessa.
A conclusione dei precedenti rilievi, deve, quindi, enunciarsi il principio di diritto secondo cui la competenza a disporre la revoca dell'affidamento in prova spetta al tribunale di sorveglianza che ha deliberato l'applicazione della misura alternativa, anche se, in riferimento al diverso luogo di esecuzione, non appartenga alla sua circoscrizione il magistrato di sorveglianza chiamato a controllare il corso della misura ed a provvedere alla sospensione cautelativa a norma dell'art. 51 ter ord. pen. -
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e deve ordinarsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002