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Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2023, n. 45733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45733 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di OT RO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Messina, visti gil atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita ia relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; :atta la requisitoria dei Pu.bbilco Ministero, in persona dell'Avvocato generale, AL IA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato l'avv. Maria Americanelli, che ha concluso chiedendo l'accogiimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1,Con sentenza n data 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 11 aprile 2022 del GIP del Tribunale di Messina che aveva dichiarato ia non punibilità di RO OT per particolare tenuità del fatto ascritto, consistente nell'omesso versamento dei contributi previdenziali assistehziali, tra dicembre 2017 e novembre 2018, per la somma complessiva di eurc 13,354. 2. L' mputato ricorre per cassazione 'per violazione di legge e vizio di motivazione perché a notifica della diffida di pagamento non era stata rituale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45733 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/07/2023 Lamenta, in particoiare, che non poteva ritenersi integrata la compiuta giacenza dai momento che foglio era in bianco, non recava alcuna indicazione né sul soggetto che aveva effettuato l'accesso né sulle ragioni del mancato recapito;
inoltre, non vi era alcun riferimento alla consegna della ricevuta per l'eventuale ritiro del plico. Contesta quindi l'interpretazione dei Giudici che avevano ritenuto sufficiente la dicitura "restituita ai mittente" in data 3 gennaio 2020, senza ulteriori specificazioni. Ribadisce, inoltre, che non aveva precedenti penali dello stesso genere, nonostante fosse amministratore della società dal 1991 e che aveva tempestivamente pagato dopo la notifica del decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura fattuaie, già disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, che ha considerato che la raccomandata dell'INPS, tornata indietro per compiuta giacenza, era stata inviata all'imputato nel luogo di residenza anagrafica e di dimora effettiva, ove aveva eletto domicilio. Non irragionevolmente, trattandosi di raccomandata ordinaria e non di atto giudiziario, i Giudici hanno ritenuto sufficiente, ai fini della prova Cena compiuta giacenza, la restituzione del plico con l'etichetta adesiva "al mittente", perché hanno stimato tale documento idoneo a certificare l'accesso infruttuoso all'indirizzo del destinatario, salva la denuncia di falso che non era stata presentata. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la .notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per 'compiuta giacenza", dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo d destinazione della comunicazione (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938 - 01). Nello specifico, va ulteriormente rimarcato che la Corte territoriale ha evigenziato che il pada mento era stato effettuato a distanza di circa quattro anni, perché l contributi previdenziali erano venuti a scadenza tra dicembre 2017 e novembre 2018, la notifica della contestazione era avvenuta il 3 gennaio 2022, mentre li pagamento era avvenuto il 31 gennaio 2022, dopo la notifica del decreto penale di condanna. 2 Consigliere estensore Il Correttamente quindi è stata esclusa la possibilità di pronunciare l'assoluzione dell'imputato. Infatti, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, la consumazione è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nei quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi i'assenza del dolo dalia mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n.43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284 - 01). Sua base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che li ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi deil'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inamrnissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 12 iuglio 2023
udita ia relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; :atta la requisitoria dei Pu.bbilco Ministero, in persona dell'Avvocato generale, AL IA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato l'avv. Maria Americanelli, che ha concluso chiedendo l'accogiimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1,Con sentenza n data 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 11 aprile 2022 del GIP del Tribunale di Messina che aveva dichiarato ia non punibilità di RO OT per particolare tenuità del fatto ascritto, consistente nell'omesso versamento dei contributi previdenziali assistehziali, tra dicembre 2017 e novembre 2018, per la somma complessiva di eurc 13,354. 2. L' mputato ricorre per cassazione 'per violazione di legge e vizio di motivazione perché a notifica della diffida di pagamento non era stata rituale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45733 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/07/2023 Lamenta, in particoiare, che non poteva ritenersi integrata la compiuta giacenza dai momento che foglio era in bianco, non recava alcuna indicazione né sul soggetto che aveva effettuato l'accesso né sulle ragioni del mancato recapito;
inoltre, non vi era alcun riferimento alla consegna della ricevuta per l'eventuale ritiro del plico. Contesta quindi l'interpretazione dei Giudici che avevano ritenuto sufficiente la dicitura "restituita ai mittente" in data 3 gennaio 2020, senza ulteriori specificazioni. Ribadisce, inoltre, che non aveva precedenti penali dello stesso genere, nonostante fosse amministratore della società dal 1991 e che aveva tempestivamente pagato dopo la notifica del decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura fattuaie, già disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, che ha considerato che la raccomandata dell'INPS, tornata indietro per compiuta giacenza, era stata inviata all'imputato nel luogo di residenza anagrafica e di dimora effettiva, ove aveva eletto domicilio. Non irragionevolmente, trattandosi di raccomandata ordinaria e non di atto giudiziario, i Giudici hanno ritenuto sufficiente, ai fini della prova Cena compiuta giacenza, la restituzione del plico con l'etichetta adesiva "al mittente", perché hanno stimato tale documento idoneo a certificare l'accesso infruttuoso all'indirizzo del destinatario, salva la denuncia di falso che non era stata presentata. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la .notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per 'compiuta giacenza", dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo d destinazione della comunicazione (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938 - 01). Nello specifico, va ulteriormente rimarcato che la Corte territoriale ha evigenziato che il pada mento era stato effettuato a distanza di circa quattro anni, perché l contributi previdenziali erano venuti a scadenza tra dicembre 2017 e novembre 2018, la notifica della contestazione era avvenuta il 3 gennaio 2022, mentre li pagamento era avvenuto il 31 gennaio 2022, dopo la notifica del decreto penale di condanna. 2 Consigliere estensore Il Correttamente quindi è stata esclusa la possibilità di pronunciare l'assoluzione dell'imputato. Infatti, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, la consumazione è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nei quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi i'assenza del dolo dalia mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n.43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284 - 01). Sua base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che li ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi deil'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inamrnissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 12 iuglio 2023