Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
Nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l' autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle cc.dd. vendite a catena.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 16 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBL054 28 / 0 2 dal Sig. per diritti € 3.10 15 APR. 2002 IN NOME DE PO TALI NO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE CONTRATTO ConpravenDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 20329/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Cron.∙16324 - Rel. Consigliere Rep. 12.14 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 17/01/02 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTEN Z A sul ricorso proposto da: на DE NEGRI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato MARCO DONVITO, che la difende, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio delega in atti%;B dal Sig. DNN per diritti € 310 ricorrente 15. APR. 2007
contro
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMAD CASSAZIONE PEUGEOT TALBOT AUTOMOBILI ITALIA SPA, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliato in ROMA 1 LGO TONIOLO 6, presso lo studio dal Sig. F1 per diritti € 310 dell'avvocato UMBERTO MORERA, che la difende # 15 APR 2002 unitamente agli avvocati GIANFRANCO PAJANI, RENZO IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 MORERA, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio GE 60 - controricorrente dal Sig. 3.10- per diritti € || 1.5 APR. 2002 -1- IL CANCELLIERE nonchè
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BELLANCAUTO SPA;
Rilasciata copia legale al Sig. DONNITO. intimatą per diritti €7,23 +4 la sentenza n. 1986/99 della Corte d'Appello 23116, 2002 avverso di ROMA, depositata il 22/06/99; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
FF per delega udito l'Avvocato BONFIGLIO, dell'avvocato M. DONVITO, depositata in udienza, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
€0.77 £1500 l'Avvocato MORERA, difensore della BE CA udito resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. F924833 F924840 -2- 健 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Premesso che l'auto AL acquistata appena venti giorni prima era uscita di strada rimanendo distrutta e cagionandole gravi lesioni per difetto di funzionamento AN AR De EG, con citazione del 26 e 28 settembre 1983, conveniva in giudizio, dinanzi risoluzione della al Roma, la di Tribunale per compravendita della vettura e per il risarcimento dei danni subiti, la venditrice CA e la AL IA. Costituitesi le convenute che contestavano le avverse domande, la CA otteneva di chiamare in causa t ZI TI, che aveva eseguito sull'auto i u controlli del "primo tagliando" pochi giorni prima a dell'incidente. Espletate due sentenzaCTU, con 14.6-8.7.93 il Tribunale adito dichiarava la nullità della chiamata dell'TI perchè contro di lui non era stata spiegata domanda alcuna;
dichiarava altresì risolta la compravendita del veicolo e condannava la CA a rimborsare all'attrice il valore dello stesso al momento del sinistro, liquidato in L. 5.000.000, e la risarcire alla De EG i EU AL IA а extra-contrattuale responsabilità danni da 1 determinati in L.53.700.000,oltre interessi dal fatto illecito e spese di lite. Proposto gravame dalla EU e CA contro l'attrice, da questa contro la CA e da contro d'appello di quest'ultima Corte l'TI, la Roma, con sentenza 26.5-22.6.99, in parziale riforma la domanda dell'impugnata decisione, rigettava proposta dalla De EG nei confronti della EU compensate spa, dichiarando tra dette AL IA parti le spese del doppio grado;
riduceva la condanna della CA spa in favore dell'attrice (capo c A a lire 3.000.000 oltre della pronunzia di prime cure) V interessi legali dalla domanda;
respingeva nel resto A De EG a rimborsare gli appelli e condannava la di secondo grado e la alla CA le spese ZI TI le spese CA a rimborsare a d'appello. Avverso tale decisione ha ricorsoproposto per cassazione AN AR De EG sulla base di tre motivi,illustrate de memoria - Resiste con controricorso la EU MO IA (già EU AL IA ) spa. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la CA spa. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE primo di ricorso si denunzia, in Con il motivo riferimanto all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc,violazione e 1490 cc, nonchè falsa applicazione dell'art. decisivo della insufficiente motivazione su punto controversia. A) Rileva la ricorrente l'erroneità e contraddittorietà dell'accoglimento da parte della Corte delromana motivo d'appello di carenza di spa fondato legittimazione passiva della AL A.I. sulla mancata prova da parte di essa De EG della circostanza che l'attuale resistente abbia direttamente costruito l'auto, stante la mancanza del foglio di via e del certificato di assistenza AL non al contrarioesaminati dal edprimo giudice regolarmente prodotti in prime cure, riprodotti in seconde, e mai disconosciuti dalla EU AL. B) Evidenzia, comunque l'irrilevanza di tale produzione documentale sussistendo la responsabilità della EU AL, anche solidalmente con quella della CA spa, in base ai principi applicabili in tema di "vendite a catena" giacchè, anche ammesso che la attuale resistente avesse solo importato l'autoveicolo oggetto di causa, * tale circostanza necessariamente presupponeva che per tale importazione la predetta 3 avesse acquistato il veicolo dal produttore, rivendendolo alla CA. C) Pone in luce, infine la contraddittorietà tra il giudizio di primo grado e quello di secondo, avendo il primo accertato la responsabilità dei danni materiali vettura dalla eCA la causati alla responsabilità dei danni alla persona causati dalla EU AL ed il secondo confermato e ridotto i danni materiali ed escluso quelli alla persona pur essendo tutti i danni conseguenti alla difettosità della stessa autovettura e chenonostante essa ricorrente avesse esplicitamete chiesto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, presente la risoluzione contrattuale e la condanna di entrambe le società, in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 1490 cc. Le doglianze non possono essere accolte. A) La Corte romana ha ritenuto fondata l'eccezione della EU di difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione extracontrattuale, in quanto soltanto importatrice e non anche costruttrice della vettura venduta alla De EG dalla CA, che sarebbe stata costruita in Francia da società omonima alla AL IA,ma da essa distinta. 4 Ciò sul rilievo che non era stata fornita la prova che la nominata EU avesse direttamente costruito l'auto, che il ctu ing. Palombi aveva descritto "di costruzione estera". I documenti dimostrativi della circostanza ("foglio di via" e "certificato di assistenza AL" prodotti dalla attuale ricorrente in primo grado, ma non esaminati dal Tribunale e dei quali non risultava il contenuto), non erano stati ridepositati in sede d'appello, nonostante la Corte ne l'acquisizione, con ordinanza delavesse chiesto 23.6.1997. Trattasi di apprezzamento di fatto, incensurabile nella attuale sede di legittimità, risultando, tra l'altro, la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame di merito dalla constatazione che , contrariamente all'assunto della De EG, di quei documenti non vi è alcuna menzione nella decisione del primo giudice. B) Osserva il Collegio che il principio invocato dalla ricorrente in materia di c.d. "vendite a catena" opera in senso esattamente opposto a quello dalla predetta preteso, come si evince dalla stessa massima di questa Suprema Corte ricorsorichiamata in (Cass. n.12577/95). 5 In forza di tale principio (affermato anche nelle e n.11756/2000) sentenze n.4833/86 all'acquirente, nelle vendite a catena, spettano due contro il proprioazioni: quella contrattuale venditore diretto e quella extracontrattuale contro il fabbricante, mentre nessuna azione gli compete, stante l'autonomia di ciascuna vendita, nei confronti del rivenditore intermedio, qual'è in questo caso la EU A.I.,] restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore (nella specie la CA) confronti del proprio venditore (EU nei A. I.), azione che però non è stata in concreto dalla prima esercitata. Nessuna violazione di norme di diritto stata pertanto posta in essere dal giudice d'appello laddove ha affermato il difetto di legittimazione passiva della EU A. I. rispetto all'azione extracontrattuale proposta dalla De EG, in quanto "soltanto importatrice e non anche costruttrice della vettura venduta (alla predetta) dalla CA”. C) Nessuna contraddizione sussiste tra decisione di prime e di seconde cure sotto il profilo enunciato dalla ricorrente , giacchè l'accertamento della Corte romana circa il difetto di legittimazione passiva della EU A.I. assorbe qualsiasi questione sulla 6 estensione della responsabilità della stessa anche agli asseriti "danni materiali". Del resto la condanna della CA statuita dal giudice di primo grado atteneva non già al risarcimento del danno, ma alla restituzione del prezzo a seguito della risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura, al quale la EU A.I. era del tutto estranea. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in rifer imento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 1494 cc, nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controve rsia. Osserva la ricorrente che la Corte del merito, considerandola comun que decaduta dall'azione risarcitoria per vizi della cosa venduta non avendone provata l'esistenza, aveva completamente stravolto, senza un valido ragionamento e/o supporto logico, la ben tre consulenze tecniche d'ufficio che avevano inequivocabilmente accertato la difettosità dell'automezzo in relazione al sistema frenante con riferimento alla pinza del freno e particolare del pistone della ruota anteriore grippaggio destra, sposando, con inusuale disinvoltura, l'ipotesi del consulente di parte EU di “errata manovra" quale causa del lamentato evento dannoso. 7 La censura non ha pregio. l'esistenza del vizio Nel ritenere non provata frenante ha rilevato la costruttivo dell'impianto consulenze tecniche territoriale che le due Corte d'ufficio espletate in primo sviluppavano grado ragionamenti ipotetici, intesi la dimostrare a plausibilità della causa del sinistro indicata come "possibile" dall'ing. Fois nell'accertamento tecnico preventivo eseguito sul veicolo quattordici mesi dopo l'incidente. Plausibilità sostenuta, ad avviso della Corte, sulla scorta dei riferimenti operati nell'immediatezza del fatto dalla De EG (che pure rapporto della non aveva escluso, come riferito nel dalla sede stradale Polstrada, che la fuoriuscita potesse essere stata "determinata da un ostacolo accidentale") ed in base ad una differenza fra le due risultata in seguito del tutto ruote anteriori irrilevante. Sul presupposto che non era stata denunciata nè provata la ricorrenza di "fattori esterni" (come una "irregolarità della strada" о un "comportamento anomalo del conducente") i consulenti tecnici d'ufficio avevano, secondo quel giudice, limitato l'indagine alla sola ipotesi del guasto tecnico, finendo per confermere, in questa ottica, la 008 spiegazione dell'incidente proposta in sede di istruzione preventiva. Ma la tesi del "guasto tecnico", ha concluso il da elementi di suffragata giudicante, non era riscontro che consentissero di ritenerla provata e nemmeno più probabile di quella di di un errore manovra, come rilevato dal perito di parte EU. E poichè le prove statiche di frenatura eseguite in avevano evidenziato anomalie,e le sede di ATC non pastiglie dei freni non denotavano alcuna traccia di avrebbe dovuto prodursi in "cristallizzazione" che costante tra freno e pattino, il attrito caso di "possibile bloccaggio dei pistoncini spingipattino ་་ ruota anteriore destra, ipotizzati del freno della dell'incidente, era rimansto affatto come causa indimostrato. un accurato Ebbene tali considerazioni, (frutto di esame del contenuto delle relazioni dei consulenti tecnici e delle loro conclusioni), tese ad escludere che esistesse in atti la prova della riconducibilità vizio dell'impianto del stradale sinistro ad un sede frenante, sono insindacabili in questa di legittimità in quanto sorrette da motivazione congrua ed esente da vizi logici. 9 Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si 360 all'art. n.5 riferimento denunzia, con motivazione su punto della cpc, insufficiente controversia avendo la Corte distrettuale, a seguito dell'appello proposto dalla CA, e pur la del contratto di confermando risoluzione compravendita, ridotto il danno dell'autoveicolo a L.
3.000.000 rispetto ai 5.000.000 determinati in prime cure, trascurando di considerare che l'eventuale valore del relitto , valutato nel 40% di quello del incidentato, era di competenza della veicolo la sfera medesima e riguardava CA non patrimoniale di essa De EG. altresì che, a fronte del parziale (ed Lamenta accoglimento dell'appello della errato) CA, alla predetta fosse stata riconosciuta la vittoria totale delle spese di lite di secondo grado. Anche le suindicate doglianze non si sottraggono alla sorte delle precedenti. Ed invero, correttamente, con motivazione esente da vizi logici, e pertanto insindacabile in questa romana, a seguito del gravame della sede, la Corte CA, la quale aveva lamentato che dal valore dell'auto alla cui restituzione era stata condannata in conseguenza della pronuncia (non impugnata) di 10 risoluzione del contratto di compravendita della vettura, non era stato detratto il valore del relitto che avrebbe dovuto esserle restituito, ha ridotto tale condanna, originariamente fissata in L.5.000.000,a 3.000.000, stimando nel 40% della valutazione del veicolo non incidentato il valore residuo di cui, in sede di accertamento tecnico preventivo, era stata affermata l'esistenza. altrettanto quel giudice ha incensurabilmente Ed determinato le relative spese di lite sulla base del 4 4 1 criterio della soccombenza, anche sul punto, / 2 dell'attuale ricorrente. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto sua integralità con la ricorso va respinto nella condanna della ricorrente, in favore della controparte costituita, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della EU A.I. spa, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 65,00 per onorari. 1.800,00 oltre ad euro 2002.. Roma 147.A pennsio - Aledo Mention est. IA Marre ER ELL SANCELLERIA 1 C C N 109T 129.11 A E PR. C R IN E IL CANCELLIERE C1 ia SITATO TER A n ta Francesco Catania 5 a IN 456T 4132 C 1 EPO N esco E CAN D a c om n 11 Fra IL R TOT170,43