Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5428
CASS
Sentenza 15 aprile 2002

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Massime1

Nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l' autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica.

Commentario1

  • 1Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle cc.dd. vendite a catena.
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 16 aprile 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5428
Data del deposito : 15 aprile 2002

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