Sentenza 21 gennaio 2014
Massime • 1
La querela è condizione di procedibilità nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e, pertanto, produce i suoi effetti anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2014, n. 7473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7473 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 21/01/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 46
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 16597/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
IS US N. IL 14/05/1963;
avverso la sentenza n. 95/2010 GIUDICE DI PACE di SAPRI, del 13/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
sentite le conclusioni del PG: d'a.c.r..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno propone ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di pace di Sapri che ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di SA US.
2. Il Procuratore Generale lamenta violazione dell'art. 123 c.p., nella parte in cui disciplina l'effetto estensivo della querela.
3. Il Procuratore Generale presso questa suprema Corte, Dott. Policastro, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Sapri per un nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato;
il giudice di pace ha ritenuto il difetto di procedibilità in considerazione del fatto che la querela era stata proposta contro un soggetto diverso dall'odierno imputato, senza considerare che la querela è condizione di punibilità del fatto di reato e non di uno specifico autore, per cui essa, se tempestivamente proposta, conserva valore nei confronti di tutti coloro che, pur non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato (cfr. Sezione 4, sentenza numero 42.479 del 5 novembre 2009).
2. Ne consegue che il giudice di pace non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato per difetto di querela, ma procedere all'esame della fondatezza dell'accusa.
3. Per tale motivo si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Sapri per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014