Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
Il reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria è punibile pur quando il soggetto agente commetta il fatto fuori dal servizio, ove si qualifichi come militare nei confronti dei superiori persone offese. (Fattispecie in cui un carabiniere scelto, fuori dall'orario di servizio, inveiva con ingiurie ripetute nei confronti degli appuntati dei Carabinieri che, intervenuti per porre fine ad un diverbio, gli chiedevano, nonostante lo conoscessero come carabiniere, l'esibizione dei documenti di identificazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2008, n. 14351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14351 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 464
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 036411/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN EL, N. IL 12/06/1975;
avverso SENTENZA del 21/06/2007 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GARINO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. GUIDA Andrea (in sost. dell'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Francesco che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 21/6/07 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, in riforma della sentenza di proscioglimento 8/3/05 del Tribunale Militare di Torino (appellata dalla Procura Generale Militare), dichiarava AN CH colpevole del reato di insubordinazione con ingiuria continuata (Broni, 7/4/08) e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena (sospesa e senza menzione) di mesi uno e giorni quindici di reclusione militare (sostituita nella corrispondente sanzione pecuniaria di 1.710,00 Euro di multa).
Lo AN, carabiniere scelto in servizio presso la Stazione CC di Stradella (PV), il 7/8/04 verso le ore 1,50 si presentava all'ingresso di una discoteca di Broni (PV) con altre due persone. Poiché una di loro era in pantaloncini corti e il gestore non voleva farla entrare, lo AN si qualificava come carabiniere mostrando il proprio tesserino ed insisteva perché consentisse all'ingresso. Avendo l'altro chiestogli di pazientare un poco perché aveva appena negato l'ingresso a delle persone poco raccomandabili per lo stesso motivo, lo AN dava segni di impazienza e, dopo avere inveito contro la discoteca e il suo gestore, chiedeva col 112 l'intervento dei colleghi della Stazione di Broni. Sopraggiunta una pattuglia, i suoi componenti (gli appuntati TT e LE) chiedevano i documenti di identificazione a tutti i presenti compreso lo AN, che pur conoscevano come collega, per evitare favoritismi. A quel punto AN dava in escandescenze anche nei confronti dei due carabinieri intervenuti, pronunciando le frasi (direttamente nei loro confronti o parlando al telefono con terzi in loro presenza) che avevano dato causa all'imputazione ("siete dei colleghi di merda, andate a fare in culo"; "quei merdoni di Broni.."; "carabinieri di merda, non siete capaci di fare il vostro lavoro").
Il primo giudice aveva derubricato l'originaria imputazione di insubordinazione con ingiuria (continuata) in ingiuria commessa "fuori servizio" e aveva conseguentemente prosciolto l'imputato per difetto della condizione di procedibilità della richiesta del comandante di corpo. Il giudice di appello aveva invece ritenuta corretta l'originaria imputazione e (come sopra riportato) condannato lo AN. Osservava infatti come la sentenza n. 367/91 della Corte Costituzionale avesse demandato all'interprete una precisa delimitazione dell'ambito di rilevanza della "causa attinente al servizio" come presupposto del reato, ma non si era per nulla occupata dell'ulteriore profilo posto dalla scriminante dell'art. 199 c.p.m.p. ("Cause estranee al servizio o alla disciplina militare")
relativo alla disciplina militare: quando il militare, sebbene fuori servizio, si qualifica come tale nei confronti del collega, l'intera vicenda viene ricondotta nell'ambito del rapporto gerarchico disciplinare e va quindi sanzionata.
Ricorreva per cassazione la difesa deducendo come primo motivo violazione di legge e illogicità della motivazione e, come secondo, mancata assunzione di prova decisiva. Premesso che le parti offese non erano in servizio militare ma di polizia, rilevava che l'interpretazione data dal giudice d'appello alla norma dell'art. 199 c.p.m.p. le toglieva ogni efficacia scriminante, mentre lo stesso regolamento di disciplina (art. 5) specifica che la disciplina militare si applica soltanto quando i soggetti agenti "si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari". L'accento, secondo l'interpretazione della norma data dalla difesa, sarebbe quindi non sul servizio della parte offesa ma su quello del soggetto agente. Con il secondo motivo lamentava che l'imputato si fosse trovato condannato in grado di appello senza aver avuto modo in primo grado di far assumere i testimoni da lui indicati (il Tribunale, formatosi il giudizio sulla base dei primi testi di accusa, aveva revocato l'ammissione di tutti gli altri). Concludeva per l'annullamento.
All'udienza fissata per la discussione dell'impugnazione il PG presso questa S.C. concludeva per il rigetto del ricorso e la Difesa per il suo accoglimento.
Il ricorso è infondato e va respinto. Pienamente condivisibile la sentenza impugnata, che correttamente valorizza, circa l'esimente de qua, i doveri relativi alla disciplina militare.
Invero, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 16/11/01 aveva rigettato l'eccezione di incostituzionalità dell'art.199 c.p.m.p. osservando che la norma (che scrimina per certi reati -
tra i quali l'insubordinazione - i fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare) non andava interpretata (proprio nel caso dell'insubordinazione) nel senso che si doveva guardare solo alla condizione della persona offesa dal reato, potendo rilevare anche la correlazione con il servizio militare dell'autore del fatto. Cioè, per una lettura costituzionalmente orientata della norma non era irrilevante l'eventuale inesistenza di tale correlazione.
La Corte di Cassazione ha già applicato tale indirizzo (sez. 1, sent. 3/3/05, Andresini), affermando (in fattispecie relativa a un militare in licenza e in abiti civili che, in stato di ebbrezza alcolica, inveiva all'indirizzo di appartenenti all'arma dei carabinieri intervenuti in un locale pubblico su segnalazione di alcuni avventori) che la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore rivolta dal militare appartenente alle forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obbiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione della insubordinazione prevista dall'art. 199 c.p.m.p.. Come si vede, però, si trattava di fattispecie in cui il soggetto agente non si era qualificato come militare ed esulava del tutto, nella situazione creatasi, il profilo della tutela della disciplina. Nel caso di specie, al contrario, era stato il militare stesso a chiedere l'intervento dei colleghi (militari in servizio) e la manifestata qualità di carabiniere (a fini personali del tutto impropri) è uno degli elementi che caratterizzano il fatto. Di immediato rilievo, quindi, la necessità del rispetto, da parte del soggetto attivo (anche se non in servizio), della disciplina militare (le parti offese erano entrambi superiori in grado) e la conseguente assenza nel suo comportamento dell'esimente di cui trattasi. E la completa lettura dell'art. 5 del regolamento di disciplina (peraltro riportata dallo stesso ricorrente) ammonisce che esso si applica non solo a coloro che si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari, ma anche ai militari che si rivolgano ad altri militari in divisa (o che si qualificano come tali: comma 3, lett. d).
Infondato anche il secondo motivo, non potendosi parlare di mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., lett. d) e di violazione del diritto alla prova quando in primo grado vi è stata una ricostruzione dei fatti, sulla base degli stessi primi testi di accusa, già ritenuta favorevole all'imputato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008