Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
942 7/0 1 REPUBBLICA ITALIANA ) 4 7 A . E I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n S D S 7 O 8 A A 9 R 1 T T LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE T S o S z A I r O a R P G SEZIONE PRIMA CIVILE m T M E I L 6 ' R L A e I L OGGETTO: g I D A g e N D L , G Assegno di divorzio 9 E O 1 O . L T t r L N A A ( E O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D S B E Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE R.G.N. 13538/1999 Dott. Giammarco CAPPUCCIO CONSIGLIERE e 17071/1999 Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Cron. 21756 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. Ud. 24.1. 2001ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO LI, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli n.27, presso gli Avv.ti Marco Antonelli e Vincenzo Pompa che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso principale RICORRENTE Principale -
CONTRO
LU BA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 197, presso l'Avv. Mauro Mezzetti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale - CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale - 202 2001 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1241 pubblicata il 22.4.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.1.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23.11.1995, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio ivi contratto il 28.6.1969 da DO IL e da LU GN, assegnando la casa familiare a quest'ultima, determinando in lire 400.000 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia LV (maggiorenne ma non autosufficiente e convivente con la madre) e ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore dell'ex moglie in ragione della sostanziale parità esistente tra le rispettive condizioni economiche delle parti. Avverso la decisione, proponeva rituale e tempestivo appello la GN, la quale, lamentando l'omesso esame delle ragioni della decisione ai fini della determinazione dell'assegno de quo, l'erronea comparazione delle predette condizioni economiche e l'ingiustificato rigetto della richiesta di indagini sulle avverse capacità reddituali, insisteva affinché le venisse riconosciuto un assegno divorzile di lire 1.000.000 mensili. Resisteva nel grado l'appellato, contestando il fondamento del gravame 2 e spiegando a propria volta appello incidentale, con il quale chiedeva la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia, divenuta nelle more autosufficiente, nonché la restituzione della casa coniugale. La Corte di Appello di Roma, con sentenza pronunciata in data 10.3/22.4.1999, esonerava definitivamente il IL dall'onere contributivo per il mantenimento della figlia LV, revocava il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare ordinandone alla GN il rilascio nella disponibilità dell'ex marito e riconosceva a favore della stessa un assegno divorzile di lire 500.00 mensili. Assumeva in particolare detto giudice: a) che il venir meno per il IL dell'onere contributivo per la figlia e la restituzione in suo favore della casa comune non fossero privi di effetti sulla situazione economica delle parti, la quale appariva in buona sostanza mutata rispetto a quella considerata nella sentenza di primo grado;
b) che, pur avendo la GN acquistato nel 1996 un piccolo appartamento, onde sotto il profilo delle proprietà immobiliari la situazione degli ex coniugi risultava pressoché paritaria, sussistesse tuttavia una evidente disparità nella capacità di lavoro e di guadagno di questi ultimi, così da palesare che i modesti redditi da lavoro percepiti dalla medesima GN non le consentissero condizioni di vita comparabili con quelle godute in costanza di matrimonio;
c) che la misura dell'assegno concretamente determinata apparisse, da un lato, compatibile con gli introiti del IL e, dall'altro lato, sufficiente a ristabilire un certo equilibrio nelle rispettive posizioni economiche delle parti. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione lo stesso IL, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria, cui 3 resiste con controricorso la GN la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale condizionato ugualmente affidato ad un solo motivo, del pari illustrando l'uno e l'altro con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, siccome relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza. Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.898 del 1970 in riferimento all'art. 360, n.3 e n.5, c.p.c., assumendo l'inesistenza di quell'apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche in capo alla GN che, in dipendenza del divorzio, non abbia consentito alla stessa, stante l'inadeguatezza dei suoi mezzi, il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deduce in specie il medesimo ricorrente principale, sotto i profili che verranno di seguito partitamente esaminati, che l'ex coniuge abbia non soltanto conservato ma, addirittura, notevolmente migliorato il predetto tenore di vita rispetto a quello goduto vuoi in costanza di matrimonio, vuoi al momento della pronuncia di primo grado. Il motivo non è fondato. Si osserva, infatti, al riguardo: a) che, per quanto attiene in primo luogo alla circostanza che la GN “si sia resa acquirente di un appartamento fin dal marzo del 1996...per il valore dichiarato di Lit. 110 milioni" (senza che, peraltro, il ricorrente principale abbia specificatamente indicato, semmai riportandole, le risultanze probatorie dalle 4 quali traspaia che l'acquisto è avvenuto "in contanti, senza far ricorso neanche a prestiti e/o mutui"), la Corte territoriale ne ha dato espressamente atto ("pur risultando che anche la GN è divenuta proprietaria, per acquisto fatto nell'anno 1996, di un piccolo appartamento" si legge invero a pagina 6 dell'impugnata sentenza), avendo altresì riconosciuto che siffatta disponibilità "comunque le consentirà di sopperire senza esborsi alle proprie necessità abitative", laddove, però, la stessa Corte, con insindacabile apprezzamento di fatto siccome frutto di motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha concluso che “sotto il profilo delle proprietà immobiliari la situazione è pressoché paritaria" (essendosi realizzato a vantaggio del IL il beneficio derivantegli dal venir meno dell'assegnazione all'ex moglie dell'abitazione familiare e dalla "disposta restituzione" a suo favore di tale abitazione), senza che ciò, tuttavia, consenta di negare la sussistenza di "una evidente disparità nella capacità di lavoro e di guadagno tra i due coniugi"; b) che, per quanto attiene in secondo luogo alle disponibilità reddituali della GN, il relativo apprezzamento della Corte territoriale si sottrae di nuovo a censura, dal momento che detto giudice, sulla base delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dai datori di lavoro, ovvero con motivazione scevra di errori logici e giuridici, ha accertato che la stessa GN "svolge attività di collaboratrice familiare...da cui ricava verosimilmente un guadagno mensile di circa 1.500.000", avendo così espressamente riconosciuto l'inattendibilità "delle dichiarazioni dalla medesima rese ai verbalizzanti in ordine alla riduzione dei guadagni a sole L.650.000 mensili" ed avendo tuttavia altresì sottolineato vuoi che trattasi di “lavoro non qualificato (e destinato con il tempo e con l'aumentare dell'età, anche per lo sforzo fisico richiesto, ad una 5 necessaria contrazione)", vuoi che, in ogni caso, tale somma appare “appena sufficiente a soddisfarne le esigenze di vita primarie", senza che quest'ultima affermazione infici di contraddittorietà la predetta motivazione (tenuto conto dei rilievi che seguono sotto la lettera "c") e senza che, d'altra parte, con particolare riferimento a quanto appresso, possa stimarsi decisiva, per la stessa modestia del relativo divario (circa lire 1.500.000 mensili a fronte di circa lire 1.600.000 mensili), la mancata considerazione delle circostanze (ore settimanali lavorate e minimo retributivo orario secondo il CCNL) che hanno indotto il primo giudice a stimare appunto pari a circa lire 1.600.000 il reddito mensile netto della GN e delle quali il ricorrente principale (segnatamente per quanto attiene alla misura del minimo retributivo orario secondo il CCNL) non ha minimamente specificato il materiale probatorio di provenienza risultante dagli atti;
c) che, del resto, manca nel relativo ricorso qualsivoglia analitico riferimento (tale, cioè, mediante integrale trascrizione occorrendo, da consentire alla Corte di apprezzarne direttamente ed immediatamente la decisività sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto e senza la necessità di avvalersi di atti ulteriori) alle risultanze probatorie dalle quali sarebbe dato di evincere il godimento, da parte della GN, di maggiori entrate, segnatamente per quel che riguarda vuoi la sottrazione alla disponibilità delle figlie di quanto dal padre versato mensilmente (significata esclusivamente dal richiamo, senza ulteriori precisazioni, alle "due lettere delle figlie allegate nel fascicolo di appello di parte IL"), vuoi i "prestiti milionari a persone sconosciute" (significati esclusivamente dal richiamo del tutto generico alle "testimonianze della figlia NA resa avanti al Tribunale"), vuoi la sottoscrizione di “fondi 6 di investimento per 21 milioni di lire" (significati esclusivamente dal richiamo, di nuovo del tutto generico, alla "relativa documentazione prodotta dal IL e alle risultanze dell'indagine della Guardia di Finanza"), vuoi alla titolarità di un conto corrente presso la IT (significata esclusivamente dal richiamo, non meglio specificato, alla predetta indagine della Guardia di Finanza); d) che il mancato accoglimento delle censure relative alle condizioni economiche dell'odierna controricorrente implica la necessità di disattendere, per l'effetto, l'ulteriore censura che riguarda la pretesa erroneità della determinazione - in lire 500.000 mensili - dell'onere contributivo posto a carico del IL, siccome fondata sulla “sussistenza della sperequazione in suo danno, portando il reddito mensile della GN alla soglia non lontana del doppio rispetto a quello del IL"; e) che, per quanto infine attiene alla presunzione che quest'ultimo "andrà a ricavare introiti dalla messa a frutto dell'immobile già destinato ad abitazione", l'apprezzamento della Corte territoriale (la quale ha ritenuto di ricavare tale presunzione dalla circostanza che il IL, “convivente con la Rossi, già fa fronte diversamente alle proprie esigenze abitative né è stata fornita prova, al di là di affermazioni del tutto generiche, di oneri fissi e predeterminati per spese di alloggio") si sottrae a censura, dal momento che lo stesso ricorrente ammette di far fronte appunto a siffatte esigenze, da epoca recente, "presso la residenza della Sig.ra Rossi”, esplicitamente riconoscendo, indipendentemente da ogni altra circostanza e dalle cause in particolare che possano avere determinato la convivenza con la predetta Sig.ra Rossi, il fatto in sé di tale attuale sistemazione e della relativa possibilità, perciò, di mettere a frutto l'immobile già destinato ad abitazione coniugale. 7 Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Resta di conseguenza assorbito il ricorso incidentale, proposto in via meramente subordinata e condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale medesimo. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi tali spese in lire #2.032.400m di cui lire 2.000.000 per onorario. " A dette spese vanno aggiunte quelle relative al procedimento ex art. 373 c.p.c., per la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, svoltosi innanzi al giudice di appello senza che quest'ultimo abbia provveduto a statuire al riguardo: tali spese, di competenza di questa Corte (Cass. 25 novembre 1978, n.5554; Cass. 20 novembre 1980, n.6186; Cass. 27 marzo 1985, n.2152; Cass. 16 aprile 1987, n.3780) avendo la parte interessata proposto tempestiva e documentata istanza attraverso lo stesso deposito del fascicolo della fase incidentale contenente la relativa nota, si liquidano in lire 1.805.000, di cui lire 965.000 per diritti e lire 800.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso in favore della controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2032400+ di cui lire 2.000.000 per و onorario, nonché delle spese del procedimento per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, liquidate in lire 1.805.000, di cui lire 965.000 per diritti e lire 800.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001. 8 IL PRESIDENTE L'ESTENSORE Rado CORTE SUPALMA Prima Sezione Civito LU Passinetti Alive Dominice. Depostato in Cancelleria Julve LUG. 2001 IL CANCELLIERE Mi a ) 4 7 . n A 7 S 8 9 E S 1 A I o O T z D r R a A T m A T R S 6 I S T G L O e g E P A g R e M I I L ' I N L 9 1 D L . G t A r , O A D ( O L A E L D T O N B E S E