Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
Integra il reato di peculato e non quello di appropriazione aggravata di cose smarrite l'apprensione, da parte di agente della polizia di Stato in servizio presso un aeroporto, di cose custodite in uno zaino rinvenuto presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio, non potendo considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo navale, ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, ne' potendo comunque qualificarsi come tali le cose dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale dei suoi spostamenti, in modo da poterle colà ricercare e recuperare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2003, n. 15124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15124 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
1. Dott. Luciano DERIU Consigliere
2. Dott. Saverio MANNINO Consigliere
3. Dott. RA SERPICO Consigliere
4. Dott. RA Paolo GRAMENDOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RA;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26/6/2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dr. G. Ciani che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. G. Stefano anche in sostituzione dell'avv. M. Caratozzolo che ha concluso per:
Accogliersi il ricorso, insistendo nella qualificazione del fatto ex art. 647 co. 2 c.p.. OSSERVA
Sull'appello proposto da MA RA avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 27/6/2000 con la quale, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 314 c.p., perchè, nella qualità di agente di P.S. in servizio presso lo Scalo Aereo di Linate-Milano si appropriava di cose custodite in uno zaino che certo PI aveva smarrito e di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio, in Milano il 20/8/1998, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 323 bis c.p., con interdizione dal pp.uu per anni cinque, pena principale ed accessoria sospese e non mensione della condanna, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26/02/2001, confermava il giudizio di primo grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell'imputato alla stregua delle risultanze della prova specifica e logica ed escludendo che potesse ricorrere diversa ipotesi di reato, avuto riguardo alle modalità dei fatti ed alla qualifica soggettiva dell'agente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MA, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.. Errore in fatto - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione - Mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 647 co. 2 c.p.. In proposito il ricorrente ha denunciato che i beni asseritamente sottratti da lui, non erano affatto destinati al raggiungimento di fini pubblici, nè appartenevano, nemmeno in senso lato, alla P.A., ma erano di proprietà di un soggetto privato, ancorchè usciti dalla sua custodia talchè costui ignorava dove si trovassero, dovendosi escludere che l'imputato avesse acquisito la disponibilità delle cose con la custodia dello zaino a cui non era tenuto, non trovando applicazione da L. 401/67, istitutrice dell'ufficio oggetti smarriti, agli agenti della P.S. in servizio ai varchi di frontiera aeroportuale, tenuti soltanto a verificare il contenuto di eventuali oggetti rinvenuti in detta area, allo scopo di scongiurare il pericolo di attentati.
L'eventuale appropriazione da parte dell'imputato delle cose contenute nello zaino, ancorchè potesse, di questo, risalirsi al proprietario, valeva ad integrare, al più, l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 647 c.p., peraltro non perseguibile, nella specie, per difetto di querela;
2) Motivazione omessa e contraddittoria - Errore di fatto, in difetto di serenante prova che fosse stato il ricorrente ad appropriarsi delle cose contenute nello zaino, non potendosi escludere che altri ne fossero stato responsabili e non potendo escludersi tale ipotesi sulla base delle sole dichiarazioni del teste IP, peraltro illogiche, contradditorie e generiche. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, quanto al motivo sub A), i giudici di merito hanno già correttamente escluso che, nella specie, potesse configuarsi l'invocata ipotesi di appropriazione aggravata di cose smarrite, secondo quanto è dato rilevare dal testo dell'impugnata sentenza (cfr. fol. 7) e da quello della sentenza di primo grado (idem fol. 7), confermata in appello.
In proposito giova ribadire che, per potersi correttamente applicare la fattispecie invocata dalla difese, è necessario in concorso di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo. Oggettivamente, infatti, occorre che la cosa, per potersi qualificare "cosa smarrita", sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore;
dal punto di vista soggettivo si richiede che tale soggetto non sia più in grado di ricostituire sulla cosa il primitivo potere, perchè ignora il luogo ove questa si trova.
Non può, dunque, considerarsi smarrita la cosa che sia stata "dimenticata" in un luogo che il possessore è in grado di ricordare, sia pur attraverso una ricostruzione logico-temporale dei suoi spostamenti, così da poterla ricercare utilmente in tale luogo. In sostanza, per escludere lo smarrimento, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che, nell'avvedersi di non avere più con sè la cosa, il soggetto interessato sia in grado di risalire, attraverso una ricostruzione anche mnemonica, al luogo ove ragionevolmente può averla lasciata, di guisa da poterla ricercare e recuperare.
Nè le cose lasciate negli scali ferroviari, aereoportuali o navali possono considerarsi smarriti, essendo presposte particolari norme a tutela di tali oggetti perchè siano affidate agli uffici competenti, come avvenuto nella specie, con l'incarico ricevuto dal ricorrente, colà in servizio, da parte del IP di redigere il verbale di rinvenimento dello zaino e di inventario di quanto in esso contenuto.
Risibile è l'appunto fatto dalla difesa alla decisione dei giudici di merito, sull'asserita inconfigurabilità dell'invocata ipotesi delittuosa ove si trattasse di agenti di P.S. ad operare la sottrazione della cosa smarrita, proprio perchè, a tacer d'altro, non può, nella specie, qualificarsi smarrita la cosa secondo i principi di diritto innanzi enunciati, bensì solo "dimenticata", a sostanziale esclusione di tale figura delittuosa.
Quanto al motivo sub 2), a prescindere dalla motivata risposta offerta dai giudici di merito in tema di attendibilità, coerenza e logicità delle dichiarazioni testimoniali a supporto dell'accusa e della dettagliata ricostruzione modale e temporale della condotta dell'imputato, trattasi di argomentazioni inammissibili in questa sede di legittimità, essenzialmente costituite da un tentativo di rivalutazione del fatto e, come tali, attinenti il merito della decisione impugnata.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 marzo 2003.