CASS
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 31/08/2023, n. 36334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36334 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36334 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LV AN, con atto del 12 gennaio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 n.2 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso,egli lamenta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 529 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica. Con un terzo motivo, richiamando vizio di motivazione, il ricorso si duole del riconoscimento, a suo carico, della contestata recidiva reiterata ed aggravata. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La consultazione degli atti del procedimento penale, possibile per la natura della questione posta, ha consentito di accertare l'assenza della condizione di procedibilità della querela. Ne consegue che, non profilandosi emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibilità. Così deciso il 12 luglio 2023 r:k^
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36334 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LV AN, con atto del 12 gennaio 2023, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 n.2 cod. pen.. Con un primo motivo di ricorso,egli lamenta violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 529 cod. proc. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela, necessaria alla luce delle recenti riforme in tema di procedibilità per il reato di furto. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica. Con un terzo motivo, richiamando vizio di motivazione, il ricorso si duole del riconoscimento, a suo carico, della contestata recidiva reiterata ed aggravata. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato. L'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen.. In particolare, l'art. 2 comma 10 lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 3 0 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La consultazione degli atti del procedimento penale, possibile per la natura della questione posta, ha consentito di accertare l'assenza della condizione di procedibilità della querela. Ne consegue che, non profilandosi emergenze che consentano di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibilità. Così deciso il 12 luglio 2023 r:k^