Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7324 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula "B"0 7 324/02 ICA ITALIANA Reg. gen. n. 62/99 IN NOME DEL POPOLO MAL Ud. 13. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro Con 20422 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Massimo Genghini Presidente bel. ا ن 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere ر ک Corrado Guglielmucci Consigliere 3. Dottor Raffaele Foglia 4. Dottor Consigliere Paolo Stile 5. Dottor Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO AR, elettivamente domici- liato in Roma in via dei Giordani 22 presso lo studio dell'avvocato Francesco Fabbri, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
Azienda Comunale Energia ed Am-la società per azioni ACEA biente, in persona del suo legale rappresentante, elettiva- mente domiciliato in Roma in via Enrico Tazzoli 6 presso lo 4383 1 studio dell'avvocato Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 10 luglio 1998, depositata il 4 febbraio 1999, numero 2120, r.g. 47954/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 13 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Francesco Fabbri e Romano Vaccarella;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso al pretore di Roma, CO AR premesso che, essendo dipendente della società ACEA formalmente inquadrato in categoria B-2 superiore e addetto a un cantiere in Roma come sorvegliante di lavori in appalto, aveva di fatto pre- stato mansioni diverse, essendo stato incaricato di sosti- tuire, dal 31 agosto 1987 al 29 gennaio 1988, l'assistente già in servizio nello stesso cantiere convenne in giudizio - la datrice di lavoro, chiedendo che venisse riconosciuto il proprio diritto all'inquadramento nella categoria superiore con la conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive. La domanda, che era stata accolta dal pretore con pronuncia resa il 24 aprile 1996, stata invece respinta dal tribunale con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all'esito del giudizio di appello. Il giudice di secondo grado ha rilevato che non era stato 2 provato che il CO avesse effettivamente provveduto anche ai compiti, indicati nell'atto introduttivo della causa, di redazione di un progetto di variante, contabilizzazione e tenuta del libro-giornale, contatti con enti vari per il ri- lascio di autorizzazioni, tutti eccedenti quelli meramente esecutivi propri della qualifica da lui rivestita. In ogni caso, aggiunge il tribunale, trattandosi di svolgimento di mansioni promiscue, il lavoratore non aveva fornito dimo- strazione del carattere prevalente delle mansioni superiori. Della decisione viene chiesta la cassazione dal CO con ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. La società intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: denunciando omesso esame diCon l'unica ragione di censura punti decisivi, contraddittorietà e illogicità della motiva- zione, violazione e falsa applicazione degli articoli 116 del codice di procedura civile, 2697, 2727, 2729 e 2103 del codice civile il ricorrente deduce che il tribunale è par- - tito da corrette premesse circa la individuazione delle dif- ferenze tra la qualifica dell'assistente e quella del sorve- gliante e, in punto di fatto, ha rilevato che era Tantra state accertato che effettivamente, dopo il trasferimento del di- pendente che era incaricato della attività di assistenza, av- allorché venuto vo i lavori non erano stati esauriti resi- duando il completamento di un 20%, si era presentata l'esi- 기 genza di una variante nonchè quella di provvedere alle ulte- riori contabilizzazioni, redazione del libro-giornale e 3 quanto altro. Ciò nonostante, però, ha ritenuto non dimo- strato che a provvedere al tutto fosse stato esso ricorren- te, illogicamente sminuendo il valore probatorio di quanto riferito dai testimoni e immotivatamente privilegiando altre contrarie deposizioni, omettendo inoltre di valutare le am- missioni rese dai rappresentanti della azienda in sede di procedura sindacale di trattazione della vicenda. Sempre il- logica appare poi la affermazione relativa alla assenza di prova della natura prevalente delle superiori mansioni svol- te essendo non contestato che, dopo il trasferimento dell'assistente, il direttore dei lavori si avvalse esclusi- vamente della collaborazione di esso ricorrente. La critica è infondata. Occorre al proposito osservare che compito della Corte di cassazione quello di controllare la del motivazione della sentenza giudice di merito onde accertare il rispetto delle regole dettate dal codice processuale a governo dello svolgimento del processo, la corretta applica- zione delle norme giuridiche sostanziali che disciplinano la materia oggetto della controversia, la logicità delle argo- mentazioni svolte per addivenire alla decisione adottata, la compiuta valutazione di ogni circostanza decisiva ai fini del raggiungimento del convincimento. Esula invece dai limi- ti della indagine del giudice di legittimità una rivaluta- zione del materiale probatorio al fine di una ricerca di un possibile esito finale della risoluzione della causa in sen- 1 so diverso da quello cui lo stesso giudice di merito è per- venuto. Orbene, proprio quest'ultimo non consentito risulta- 4 to sembra proporsi il ricorrente, limitandosi lo stesso, nella sostanza, a lamentare che il tribunale abbia privile- giato alcuni dati probatori rispetto ad altri, attribuendo ai primi una valenza dimostrativa che secondo il soggetti- vo, ed evidentemente interessato, avviso del proponente del- la doglianza sarebbe ingiustificata. Deve invece obiettar- - si che il giudice dell'appello ha sottoposto a una rigorosa indagine gli elementi probatori acquisiti e ha concluso per una loro inidoneità a fornire la dimostrazione che il CO, nel periodo di assenza dal cantiere dell'assistente ai lavo- ri, avesse svolto compiti esulanti dalle mansioni proprie della sua qualifica di sorvegliante, rilevando, e ciò in ma- niera logicamente corretta, che all'accoglimento della pre- all' tesa azionata non potesse pervenirsi in base esclusiva con- siderazione che, all'atto del trasferimento dell'assistente, i lavori non fossero ancora terminati residuando, per il lo- ro completamento, la esecuzione di opere per un 20% del to- tale, da ciò non potendo automaticamente conseguire che lo svolgimento di queste avesse comportato necessariamente lo svolgimento, da parte dello stesso CO, di mansioni supe- riori a quelle di sorvegliante, quali formalmente a lui ri- servate. In particolare, il tribunale ha rilevato, analiz- zando il contenuto della domanda, con riferimento alle sin- gole attività asseritamente svolte dal suo proponente e che sarebbero state di pertinenza propria dell'assistente, ha y osservato che, quanto alla redazione del progetto di varian- te, un solo teste (Vanzini) aveva riferito che il CO, 5 unitamente a lui, aveva provveduto alla operazione propedeu- tica all'opera, procedendo a una nuova misurazione del ter- reno, aggiungendo peraltro ed è ciò che interessa di i- - - gnorare se il progetto fu poi effettivamente predisposto dal CO, circostanza da altri (Russo) recisamente esclusa. Con riferimento poi alle attività di contabilizzazione, te- nuta del libro-giornale, richieste di autorizzazioni, il giudice di merito ha rilevato che i testi escussi avevano tutti concordemente dichiarato che delle stesse non si era neanche ravvisata l'esigenza in considerazione della fase, sostanzialmente finale, cui erano pervenuti i lavori, che erano esclusivamente da completare nella loro materiale ese- cuzione. A fronte di un tale diffuso e corretto argomentare, " il ricorrente altro sostanzialmente non fa che assertoria- mente ribadire il contenuto della domanda fondando le sue censure su una ritenuta e indimostrata non attendiblità dei testimoni e contrapponendo al contenuto delle loro deposi- zioni una "presunzione" derivante dalla necessità che, non essendo all'epoca definitivamente compiute le opere da rea- lizzarsi, qualcuno, e quindi lui "in quanto presente sul cantiere tutti i giorni", doveva pur sempre avere svolto le mansioni di assistente. In relazione poi alla denunciata o- messa valutazione delle "esplicite ammissioni" provenienti dai rappresentanti della azienda in sede di tentativo di conciliazione, deve rilevarsi che il tutto, a stare al con- tenuto dello stesso motivo di ricorso, si sarebbe limitato alla equivoca dichiarazione che "le attività conclusive del 6 cantiere sono rimaste alla cura del direttore dei lavori ing. Russo e del sig. CO", il che certo non può configu- rare una circostanza decisiva. Quanto sopra esime dall'esame della denuncia attinente alla ragione subordinata della motivazione della reiezione della domanda. Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del suo proponente alle spese del giudizio nella misura che si indi- ca nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente CO AR a rimborsare alla resistente società ACEA-Azienda Co- munale Energia ed Ambiente le spese del giudizio che liquida ( € 10,85) (para € 1549,37) in lire 21000 oltre lire tre milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. Il consigliere estensore Il presidente вилейно рукіні Viike тив ) -- D . , 0 S 1 S O . L A L T T , O R B A A T ' S I A E L D P L 2 S E A I 7 D T - IL CANCELLERE N S I 8 G - S O 1 Depositato cancelleria O P N 1 E M A oggi, AG, 2002 I S D E I A E G A , D G O O E E R T T L T IL CANCELLIER T N S I I E R A I S G L E E D L R E O D 7