Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen. nella parte in cui non esclude che l'esercizio da parte del giudice della facoltà di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno possa fondarsi su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali dell'imputato, in quanto il giudice della cognizione non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, trovando la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere la sua realizzazione soltanto in sede esecutiva.
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- 1. La sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno non può essere revocata qualora il condannato sia impossibilitato ad adempiere o versi…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012
- 2. La sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno non può essere revocata qualora il condannato sia impossibilitato ad adempiere o versi…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 settembre 2012
Nota a Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 marzo – 24 settembre 2012, n. 36655. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha affermato come non possa essere revocata la sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 165 c.p. qualora il condannato si trovi nell'impossibilità di risarcire il danno o versi in una situazione economica tale da rendergli particolarmente difficile ottemperare a tale incombente. Infatti, nel caso di specie, la Corte ha stimato legittima l'ordinanza con la quale, il giudice dell'esecuzione ha rigettato “la richiesta del Pubblico Ministero di revocare la sospensione condizionale della pena” posto che dagli elementi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 01/12/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 158
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2057/2003
Riuniti in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ES JI LE, n. ad Arequipa il 13 luglio 1978, nei confronti della sentenza in data 1^ ottobre 2002 della Corte d'Appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava quella in data 21 febbraio 2002 del Tribunale della città, appellata da IA ES JI LE, con la quale il medesimo veniva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582-585-576 comma 1^ n. 1) e 61 n. 2) c.p. (in Milano, il 14 novembre 1999).
La Corte subordinava la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di 1.500 euro in favore di ciascuno dei vigili che nell'episodio avevano riportato lesioni.
Sulla scorta delle deposizioni degli agenti della Polizia municipale di Milano, I Giudici di merito ricostruivano i fatti nel senso che i vigili urbani BI NT e OS DA, in servizio per la repressione delle infrazioni del codice della strada, intimavano l'alt al prevenuto che guidava un ciclomotore senza casco, parlando al telefono cellulare. Il conducente del veicolo non si curò dell'ordine impartito e fu raggiunto dalla pattuglia - che lo fermò - a bordo di motociclette. Trovato senza documenti, l'imputato, dall'alito manifestamente vinoso, dette in escandescenze e ingaggiò una colluttazione con entrambi i tutori dell'ordine, colpendo uno di loro con tale violenza da fargli perdere conoscenza mentre rovinava al suolo e cagionando lesioni ad entrambi;
si rifiutò, inoltre, di sottoporsi alla prova dell'alcolimetro e, nella furia, provocò danni anche alle moto dei vigili urbani.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato, che censura la sentenza per "Erronea applicazione dell'art. 165 c.p.". L'istituto della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente all'adempimento delle obbigazioni civili derivanti da reato sarebbe, a suo avviso, illegittimo costituzionalmente, perché in contrasto con l'art. 3, "nella parte in cui non dice che l'esercizio da parte del Giudice della facoltà di cui al medesimo articolo non può fondarsi su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali del convenuto".
Con un secondo motivo censura la "Mancanza di motivazione della sentenza", perché: a) il fatto che non si sia fermato all'alt non dimostrerebbe che ci sia stato un tentativo di fuga;
b) non apparirebbe credibile, comunque, che egli abbia tentato una fuga;
c) nessun elemento conforterebbe la tesi che sarebbe stato lui ad usare violenza contro gli agenti e non viceversa, come sostenuto;
d) nessuno avrebbe potuto mettere in dubbio la sua identità, perché era munito di libretto universitario;
e) immotivatamente i Giudici non avrebbero creduto alla sua versione, nonostante le ferite riportate.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il secondo motivo, che per ragioni di priorità logica va esaminato preliminarmente, è inammissibile, perché con esso si propongono censure, non solo irrilevanti, ma comunque non consentite in sede di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nei suoi profili oggettivi, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, aspetti del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censura logiche, siccome basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e sulle deposizioni sopra indicate, ritenute insindacabilmente attendibili. Per quanto concerne il residuo motivo, il significato della eccezione di illegittimità costituzionale, secondo il ricorrente, sembrerebbe fare riferimento al fatto che il giudice di primo grado ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, proprio nella previsione che il prevenuto non avrebbe potuto adempiere le obbligazioni risarcitone in considerazione del suo stato di indigenza. Sennonché la Corte d'Appello, pur in una certa ambiguità della formulazione del relativo periodo, non accoglie tale interpretazione della norma (secondo cui la disposizione dell'art. 165 c.p. imporrebbe al giudice di subordinare il beneficio della sospensione condizionale al risarcimento dei danni quando preveda una impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio). La sentenza di appello, di fatto, non accoglie tale interpretazione della norma, e finisce per affermare proprio il contrario, citando una copiosa giurisprudenza di questa Corte che statuisce che il giudice - nel concedere la sospensione condizionale subordinatamente all'obbligo del risarcimento del danno - non deve compiere alcuna indagine o apprezzamento di natura economica nei confronti della persona del condannato, e che l'impossibilità di adempimento dell'obbligo non implica affatto una revoca automatica della sospensione condizionale. Più precisamente, l'interpretazione consolidata dì questa Corte è nel senso secondo cui: "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall'art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, cod. pen., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 cod. pen., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell'adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio". Cass., SEZ. 6, SENT. 0 2390 DEL 25/02/2000 (UD. 31/01/2000), RV. 217115. Interpretata in tal senso - e a tale interpretazione il Collegio aderisce pienamente - la norma manifesta il suo pieno rispetto dello spirito del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., onde il motivo deve essere rigettato e non si ritiene assolutamente necessario rimettere la questione relativa al vaglio della Corte costituzionale.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004