Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I A L Z L A E R D T " S 9 7 I 1 . G 3 T E . R R N A ' A L 7 045 7 6 /0 1 D REPUBBL L 6 BBLICA ITALIAN 9 E E 1 D - T 5 I N - E S 3 IN NOM N S E E E " G S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G I E Oggetto A L OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SangoNE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7957/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente - Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere 9834 Cron. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere- Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere - Ud. 17/01/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI VENEZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NA TT, elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA VIA GERMANICO 197, presso l'avvocato MARONE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE VINCENZO, che 10 rappresenta e difende unitamente per diritti L. 3000 il 2.9 MAR. 2001 giusta mandato a all'avvocato ALESSANDRI GIANFRANCO, IL CANCELLIERE margine del controricorso;
2001 - controricorrente 104 avverso la sentenza n. 577/96 della Pretura di VENEZIA, Sezione distaccata di MESTRE, depositata il 13/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processO 1 RE TA, con ricorso depositato in data 8 gennaio 1996, proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Venezia, sezione di staccata di Mestre, avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento di lire 1.011.000 per avere il giorno 30 settembre 1994 superato i limiti di velocità. Lamentava la mancata contestazione immediata, la inidoneità dell'apparecchio "autovelox" utilizzato, la mancanza di omologazione dello stesso, l'assenza di prova del suo corretto impiego. Instaurato il contrad- dittorio il Prefetto non si costituiva ma faceva perve- nire la documentazione relativa all'accertamento dell'infrazione. Il Pretore, con sentenza depositata il 13 marzo 1997, accoglieva l'opposizione, ritenendo il verbale di accertamento inadeguatamente motivato in ordine alla idoneità dell'apparecchio "autovelox" utilizzato. 2 La sentenza stata impugnata dinanzi a questa Corte dal Prefetto di Venezia, con ricorso notificato il 28 aprile 1998 al RE, con il quale è stato formulato un unico motivo di gravame. Il RE resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 203 d. lgs. n. 285 del 1992 e della legge n. 689 del 1981. Si a che la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione avversO la irrogazione di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità per non essere il verbale adeguatamente motivato circa la verifica da parte del personale operante dell'efficienza dell'apparecchiatura "autovelox" utilizzata. Si deduce al riguardo che la motivazione contenuta in proposito nel verbale, secondo il quale l'apparecchiatura utiliz- zata era omologata e verificata, doveva ritenersi suf- ficiente, non essendovi alcun obbligo di reiterare il controllo sul suo funzionamento prima di ogni utilizza- zione. Il ricorso è fondato. Il Pretore nella sentenza impugnata ha dato atto che "la pattuglia procedente aveva preventivamente ve- rificato la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura" 3 autovelox, ma ha ritenuto il verbale inidoneo, a causa di tale succinta motivazione, a dimostrare la funziona- lità dell'apparecchiatura. In proposito va osservato che l'art. 142 del co- dice della strada statuisce che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze degli apparecchi a ciò predisposti purchè debitamente omologati e l'art. 385 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nell'indicare gli elementi che il verbale di contesta- zione della violazione deve contenere, nulla prevede circa la indicazione nel verbale delle verifiche di funzionalità delle apparecchiature che gli organi pro- cedenti debbono effettuare. Ne deriva che nessuna particolare motivazione deve essere contenuta nel verbale di accertamento in propo- sito, rientrando le verifiche di funzionalità ed il corretto uso delle apparecchiature fra i doveri di uf- ficio degli organi accertatori, fermo restando il di- ritto del soggetto al quale sia stata contestata l'infrazione di dimostrare con ogni mezzo di prova l'erroneo funzionamento delle stesse. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 4
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. . Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Baldassarre Francesco Felicetti ра зовить elinth Vimp Baldassare IL CANCELLIERE CO O CASSAZIONE Luisa Passinetti uma Sezione Civile Depositato in Cancelleria Mix # 2.9 MAR. 2001 IL CANCELLIERE E A між виаль N L L O I E Z D " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 L R 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S T N E N E E G S S G I E E " A L 5