CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2024, n. 34748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34748 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio AL che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34748 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di LU ND avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 ottobre 2023. I giudici di merito hanno giustificato la decisione con la mancata esposizione, in forma specifica, dei motivi posti a fondamento del gravame di merito. A tal fine, hanno messo in correlazione la sentenza di primo grado, nella parte relativa alla posizione dell'imputato per i reati di furto aggravato e in materia di armi, con i motivi di impugnazione. Questi ultimi sono stati ritenuti formulati in termini non specifici e, dunque, privi del confronto analitico con la motivazione della sentenza di primo grado essendosi limitato l'appellante a riproporre la tesi secondo cui egli sarebbe stato estraneo ai reati contestati. In ordine ad alcune statuizioni (condizione di procedibilità in ordine al delitto di furto dell'autovettura di cui al capo k), peraltro, è stata evidenziata l'omissione di qualsiasi deduzione difensiva. Il motivo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, inoltre, è stato giudicato generico in quanto privo dell'esame di qualsiasi elemento di fatto e di diritto a supporto della richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LU ND, a mezzo del proprio difensore Avv. Paola Benfenati, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Pur avendo affermato l'inconferenza dell'atto di impugnazione rispetto al contenuto della sentenza, la Corte di appello avrebbe comunque emesso un provvedimento con il quale ha affermato la minore efficacia persuasiva degli elementi evidenziati dalla difesa rispetto agli indizi valorizzati con la sentenza di condanna. Ciò a dimostrazione del fatto che la difesa aveva, comunque, svolto quello sforzo di argomentazione controfattuale idonea a sollecitare una valutazione di merito da parte della Corte di appello che avrebbe dovuto pronunciare sulla fondatezza o meno dell'atto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è infondato. 2. La tesi del ricorrente muove, essenzialmente, dalla considerazione che l'ordinanza impugnata soffre di un vizio di fondo integrato dal fatto che, pur avendo affermato che l'atto difensivo avrebbe omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si sarebbe, invece, soffermata sulla minore capacità persuasiva degli elementi indicati dalla difesa rispetto a quelli valorizzati nella sentenza di primo grado. Da ciò trae la conclusione della sostanziale pertinenza e specificità delle argomentazioni sviluppate nell'atto di impugnazione e, dunque, della necessità, per la Corte di appello adita, di provvedere nel merito e all'esito del contraddittorio. 3. La ricostruzione e le considerazioni della Corte di appello di Bologna sono esenti dal vizio denunciato. Invero, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione nel merito, ossia quello riferito all'affermazione della penale responsabilità per i delitti ascritti all'imputato, dal confronto tra la parte della sentenza di primo grado avente ad oggetto tale profilo e il motivo di impugnazione, emerge come quest'ultimo sia stato articolato in termini parziali, aspecifici ed assertivi. Invero, emerge come, la penale responsabilità sia stata affermata a fronte di un compendio indiziario costituito da conversazioni intercettate nel corso delle quali l'imputato, noto alle forze dell'ordine, è stato incontestatamente identificato come uno dei parlatori e da tabulati telefonici. I giudici hanno ricostruito sia la partecipazione di ND al tentativo di furto del 20 agosto 20202 a Spazzate Sassatelli anche attraverso la valorizzazione della sua partecipazione alle perlustrazioni che l'hanno preceduto, che quella al furto consumato dell'autovettura di cui al capo k) e alla detenzione e porto del materiale esplosivo di cui al capo I), nonché per tutti gli altri delitti ascrittigli in ragione di una valutazione comparata e globale del materiale indiziario a propria disposizion A tale propo ito an h segnalato come alcune parziali ammissioni dell'imputato siano state smentite dal contenuto delle intercettazioni. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, nell'atto di appello, ha formulato censure di natura essenzialmente assertiva ("ND non ebbe contatto con gli altri correr, "non risulta che abbia partecipato ai sopralluoghi", "non ha partecipato all'esecuzione del furto"; "non risulta che sia mai salito a bordo di quell'autovettura"). Inoltre, rispetto dell'affermazione della circostanza che la querela per il capo 2 K) è stata sporta da soggetto legittimato, in quanto possessore ed abituale utilizzatore del bene e soggetto legato da rapporto di affinità con il proprietario, il ricorrente, si è limitato a dedurre che la querela è stata sporta da "soggetto non legittimato diverso dal proprietario". Infine, a fronte della descrizione di plurimi profili di fatto tali da giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio (gravità della condotta, rilevanza del contributo, precedenti penali, sottoposizione alla misura di prevenzione), il ricorrente, si è limitato ad invocare l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Alla fattispecie, vertendosi in tema di sentenza di primo grado emessa il 24 ottobre 2023, ossia successivamente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile l'art. 581, comma lbis, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. cit.) che ha sostanzialmente riprodotto l'orientamento giurisprudenziale di seguito richiamato che, pertanto, conserva, tuttora, la sua validità. La Corte di appello ha, pertanto, applicato correttamente i principi che governano la materia tenuto conto che «l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l'appellante si era limitato a richiamare la disciplina generale sull'errore e sull'incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l'individuazione di un diverso "tempus commissi delicti" e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado)» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811). Ancora, è stato affermato che «in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). Si tratta della sostanziale applicazione del principio di diritto per cui «l'appello, 3 al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dì specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato« (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ne consegue l'infondatezza del ricorso in quanto le censure riportate nell'ordinanza, confrontate con le diverse rationes decidendi della sentenza di primo grado (per come ampiamente illustrato), non sono complete e specifiche. 5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12/06/2024 Il Conigliere egensore
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio AL che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34748 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di LU ND avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 ottobre 2023. I giudici di merito hanno giustificato la decisione con la mancata esposizione, in forma specifica, dei motivi posti a fondamento del gravame di merito. A tal fine, hanno messo in correlazione la sentenza di primo grado, nella parte relativa alla posizione dell'imputato per i reati di furto aggravato e in materia di armi, con i motivi di impugnazione. Questi ultimi sono stati ritenuti formulati in termini non specifici e, dunque, privi del confronto analitico con la motivazione della sentenza di primo grado essendosi limitato l'appellante a riproporre la tesi secondo cui egli sarebbe stato estraneo ai reati contestati. In ordine ad alcune statuizioni (condizione di procedibilità in ordine al delitto di furto dell'autovettura di cui al capo k), peraltro, è stata evidenziata l'omissione di qualsiasi deduzione difensiva. Il motivo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, inoltre, è stato giudicato generico in quanto privo dell'esame di qualsiasi elemento di fatto e di diritto a supporto della richiesta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LU ND, a mezzo del proprio difensore Avv. Paola Benfenati, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Pur avendo affermato l'inconferenza dell'atto di impugnazione rispetto al contenuto della sentenza, la Corte di appello avrebbe comunque emesso un provvedimento con il quale ha affermato la minore efficacia persuasiva degli elementi evidenziati dalla difesa rispetto agli indizi valorizzati con la sentenza di condanna. Ciò a dimostrazione del fatto che la difesa aveva, comunque, svolto quello sforzo di argomentazione controfattuale idonea a sollecitare una valutazione di merito da parte della Corte di appello che avrebbe dovuto pronunciare sulla fondatezza o meno dell'atto di impugnazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è infondato. 2. La tesi del ricorrente muove, essenzialmente, dalla considerazione che l'ordinanza impugnata soffre di un vizio di fondo integrato dal fatto che, pur avendo affermato che l'atto difensivo avrebbe omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, si sarebbe, invece, soffermata sulla minore capacità persuasiva degli elementi indicati dalla difesa rispetto a quelli valorizzati nella sentenza di primo grado. Da ciò trae la conclusione della sostanziale pertinenza e specificità delle argomentazioni sviluppate nell'atto di impugnazione e, dunque, della necessità, per la Corte di appello adita, di provvedere nel merito e all'esito del contraddittorio. 3. La ricostruzione e le considerazioni della Corte di appello di Bologna sono esenti dal vizio denunciato. Invero, per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione nel merito, ossia quello riferito all'affermazione della penale responsabilità per i delitti ascritti all'imputato, dal confronto tra la parte della sentenza di primo grado avente ad oggetto tale profilo e il motivo di impugnazione, emerge come quest'ultimo sia stato articolato in termini parziali, aspecifici ed assertivi. Invero, emerge come, la penale responsabilità sia stata affermata a fronte di un compendio indiziario costituito da conversazioni intercettate nel corso delle quali l'imputato, noto alle forze dell'ordine, è stato incontestatamente identificato come uno dei parlatori e da tabulati telefonici. I giudici hanno ricostruito sia la partecipazione di ND al tentativo di furto del 20 agosto 20202 a Spazzate Sassatelli anche attraverso la valorizzazione della sua partecipazione alle perlustrazioni che l'hanno preceduto, che quella al furto consumato dell'autovettura di cui al capo k) e alla detenzione e porto del materiale esplosivo di cui al capo I), nonché per tutti gli altri delitti ascrittigli in ragione di una valutazione comparata e globale del materiale indiziario a propria disposizion A tale propo ito an h segnalato come alcune parziali ammissioni dell'imputato siano state smentite dal contenuto delle intercettazioni. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, nell'atto di appello, ha formulato censure di natura essenzialmente assertiva ("ND non ebbe contatto con gli altri correr, "non risulta che abbia partecipato ai sopralluoghi", "non ha partecipato all'esecuzione del furto"; "non risulta che sia mai salito a bordo di quell'autovettura"). Inoltre, rispetto dell'affermazione della circostanza che la querela per il capo 2 K) è stata sporta da soggetto legittimato, in quanto possessore ed abituale utilizzatore del bene e soggetto legato da rapporto di affinità con il proprietario, il ricorrente, si è limitato a dedurre che la querela è stata sporta da "soggetto non legittimato diverso dal proprietario". Infine, a fronte della descrizione di plurimi profili di fatto tali da giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio (gravità della condotta, rilevanza del contributo, precedenti penali, sottoposizione alla misura di prevenzione), il ricorrente, si è limitato ad invocare l'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Alla fattispecie, vertendosi in tema di sentenza di primo grado emessa il 24 ottobre 2023, ossia successivamente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile l'art. 581, comma lbis, cod. proc. pen. (inserito dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. cit.) che ha sostanzialmente riprodotto l'orientamento giurisprudenziale di seguito richiamato che, pertanto, conserva, tuttora, la sua validità. La Corte di appello ha, pertanto, applicato correttamente i principi che governano la materia tenuto conto che «l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato avverso sentenza di condanna per ricettazione, con il quale l'appellante si era limitato a richiamare la disciplina generale sull'errore e sull'incauto acquisto, senza specificare per quali motivi tali principi fossero applicabili al caso, a prospettare, senza argomentarne le ragioni, l'individuazione di un diverso "tempus commissi delicti" e, infine, a richiedere le attenuanti della lieve entità e le generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado)» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811). Ancora, è stato affermato che «in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato» (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). Si tratta della sostanziale applicazione del principio di diritto per cui «l'appello, 3 al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere dì specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato« (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ne consegue l'infondatezza del ricorso in quanto le censure riportate nell'ordinanza, confrontate con le diverse rationes decidendi della sentenza di primo grado (per come ampiamente illustrato), non sono complete e specifiche. 5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12/06/2024 Il Conigliere egensore