Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14927 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' 1 49 27/03 IN NO E DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 24861/00 Cron. 30111золла Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere- Rep. Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI Ud.11/02/03 - Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RF VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PICONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GLAUCO BASSETTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio 2003 dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e 857 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 4481/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 02/12/99 R.G.N. 552/96; 2. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato CORBO per delega MOSCARINI LUCIO V.; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Catania rigettava il ricorso col quale il sig. VA Lo ER, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato sino al 17 aprile 1993 con la qualifica di operaio qualificato di 5° livello, aveva chiesto l'inquadramento nel 6° livello dal dicembre 1992, assumendo di avere svolto le mansioni di capo- turno a seguito di vacanza del posto determinata dal collocamento in quiescenza del capo-turno TO CU. Avverso la decisione di primo grado il sig. Lo ER proponeva appello al Tribunale di Catania che lo rigettava rilevando che, in base alla documentazione acquisita ed in esito all'espletata consulenza tecnica, era risultato che l'appellante era stato utilizzato come capo-turno (in modo discontinuo per non più di 29 giorni) sempre in sostituzione di capi turno che avevano diritto alla conservazione del posto perché assenti per congedo e malattia. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il lavoratore propone ricorso OT fondando lo su tre motivi. Le Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per azionițesiste con controricorso illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.300 e art.2103 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.il ricorrente censura la sentenza impugnata: per aver incluso nel conteggio solo i giorni effettivi di servizio ed escludendo festività, riposi e ferie;
per aver ritenuto discontinua la sostituzione non valutando che egli svolgeva mansioni di turnista, in cui i vari turni sono intervallati dai riposi compensativi, giorni festivi ecc., e che per tutto il periodo dal 29. 12. 1993 al 4 aprile 1994 aveva sempre svolto mansioni di Capoturno;
per non aver tenuto conto che, secondo l'organizzazione del servizio, che comportava l'utilizzazione di cinque coppie ognuna formata da un capoturno ed un sottordine, il capo turno posto in quiescenza non poteva essere sostituito da un altro capoturno già inserito nella turnazione e che in ogni caso l'Ente Ferrovie dello stato avrebbe dovuto comunicare al dipendente utilizzato in sostituzione, contestualmente all'affidamento delle mansioni superiori, il nominativo del dipendente sostituito, comunicazione mai effettuata nei suoi confronti . Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.21 CCNL con il disposto dell'accordo sindacale del settore infrastrutture in vigore dal 1° dicembre 1991, che aveva modificato il D.L. le n.1085 del 14 maggio 1995, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. e osserva che la ta a C controparte aveva sempre sostenuto che il lavoratore posto in quiescenza era stato “di fatto” sostituito da SS TO mentre, in base al profilo tecnico del VI livello Area III, il SS non poteva sostituire nessuno per quel tipo di mansione e, del resto, il nome dello stesso non compariva nei turni di sevizio. Col terzo motivo denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia in relazione all'art.360 n.5 il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di porre in relazione il periodo riguardante la sostituzione del ricorrente con quanto opposto apoditticamente dalla resistente, di motivare per quale argomentazione giuridica doveva essere rigettata la domanda, di indicare quali erano i dipendenti che il ricorrente aveva sostituito e che avevano diritto alla conservazione del posto e se essi erano in congedo o in malattia, limitandosi a ウ far propria una consulenza tecnica. I tre motivi di ricorso contengono argomenti spesso ripetitivi che conviene esaminare iniziando, per ragioni logiche, dalle censure indicate nel terzo motivo che peraltro in parte si riferiscono anche a tematiche affrontate negli altri motivi. Il Tribunale ha chiaramente indicato le ragioni per le quali l'appellante, nonostante fosse pacifico che lo stesso, nel periodo dedotto, avesse svolto le prestazioni superiori proprie del capoturno, non avesse tuttavia diritto alla qualifica superiore, indicando tali ragioni nel fatto che l'affidamento delle mansioni superiori era sempre avvenuto per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto perché assenti per congedo o malattia. Il giudice dell'appello ha fondato la sua decisione sugli elementi probatori Lia(la cald forniti dalle parti, facendo inoltre richiamo alla consulenza tecnica espletata nel primo grado del giudizio, e non è affatto necessario, ai fini della sufficienza della motivazione, che nella sentenza vengano analiticamente elencati i nominativi dei lavoratori sostituiti e la specifica indicazione delle ragioni delle loro assenze, una volta accertato da parte del giudice che si trattava di lavoratori assenti per malattia o ferie, con diritto, quindi, alla conservazione del posto. Il ricorrente fa inoltre cenno (nel primo motivo di ricorso) a norma contrattuale che impone alle Ferrovie dello Stato di comunicare all'interessato il nome del lavoratore sostituito contestualmente all'affidamento delle mansioni superiori, comunicazione mai posta in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti. Trattandosi di disposizione contrattuale e non legale, il ricorrente avrebbe 2 dovuto fornire indicazioni precise circa la norma richiamata riportandone il testo, mentre si è limitato censurare 1""inosservanza contrattuale" non mettendo la Corte in condizione di valutare l'effettiva inosservanza di obblighi contrattuali dal parte delle Ferrovie dello Stato. Della censura, non si può, pertanto, tener conto. In conclusione, una volta accertato che l'affidamento al ricorrente di mansioni superiori è avvenuto per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e non in sostituzione di capo-turno posto in quiescenza, il ricorso va rigettato in quanto, a norma dell'art.2103 C.C., la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto non consente, al lavoratore assegnato in sostituzione a mansioni superiori, di acquisire il diritto alla qualifica superiore, anche se l'assegnazione è avvenuta per un periodo maggiore di quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Tutti gli altri motivi di censura proposti dal ricorrente devono, di conseguenza, ritenersi assorbiti. Le spese del giudizio sono a carico del sig. Lo ER soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in€ 15,00 oltre € 2.000,00 per onorari. Così deciso il giorno 11 febbraio 2003 grossa Cataliti IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gulzno Cizizet welle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi -6 2003 -6 OTT. 2003 CANCELLERE 1 може