CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22970 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ON nato il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 del GIP del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con sentenza del 9/12/2022 applicava su istanza di parte ad IO UZ la pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro milleottocento di multa e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 17/5/2018, irrevocabile il 3/7/2018. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 17/5/2018. Evidenzia che - non trattandosi di una revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., in quanto il nuovo delitto non è della stessa indole di quello per il quale era stato concesso il beneficio, né trattasi di delitto commesso anteriormente - l'elemento valutativo discrezionale da parte del giudice è 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22970 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2023 fondamentale e che nel caso di specie non è stata espressa alcuna valutazione, di talché si è in presenza di una totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato sul punto. Rileva, inoltre, che la sentenza che ha disposto la revoca del beneficio è stata emessa ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., dunque, in difetto dell'accertamento giudiziale della avvenuta commissione del fatto-reato, con la conseguenza che non può costituire titolo idoneo alla revoca a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 Ed invero, deve essere innanzitutto premesso che il provvedimento che revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen. ha natura dichiarativa - trattandosi di provvedimento riguardante effetti che si producono "ope legis" - e presuppone un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570 - 01; Sez. 2, n. 37009 del 30/6/2016, Seck, Rv. 267913 - 01). Orbene, il caso di specie deve essere condotto all'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., rispetto alla quale è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l'identità dell'indole del reato commesso entro i termini ivi stabiliti opera solo con riguardo alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, di talché l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca del beneficio, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno della stessa indole rispetto a quello precedente (Sez. 6, n. 19507 del 23/3/20018, El Bouheli, Rv. 273383 - 01; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/13, Grassetti, Rv. 254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 2/7/2008, De Filippis, Rv. 240679 - 01). 1.2 Quanto al secondo profilo dedotto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che nella sua più autorevole composizione ha ritenuto che «la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Sezioni Unite, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518 - 01; Sezioni Unite, n. 17782 del 29/11/2005, Duduman, non 2 massimata). Dunque, il diverso principio di diritto, che in precedenza questa Corte aveva affermato (Sezioni Unite, n. 11 del 8/5/1996, Da Leo, Rv. 204826; Sezioni Unite, n. 3600 del 26/2/1997, Bahrouni, Rv. 207245; Sezioni Unite, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218526), secondo cui la sentenza di applicazione della pena, non rivestendo natura di vera e propria sentenza di condanna, non poteva costituire causa di revoca del beneficio in precedenza concesso all'imputato ex art. 168 cod. pen., è stato oramai superato da diverso e ormai consolidato orientamento che, proprio partendo dal rilievo dell'equiparazione legislativa della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, ha ritenuto che ad essa debbano essere riconosciuti gli effetti giuridici tipici delle pronunce di condanna che non siano espressamente esclusi, non potendosi dubitare, dunque, della sua idoneità a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. 1, n. 8513 del 5/6/2018, Lafleur;
Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, Bada, Rv. 238667 - 01) 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.
Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, Bada, Rv. 238667 - 01) 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.