Sentenza 14 marzo 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta decorre dal momento dell' effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta nel caso di notifica di un provvedimento di cumulo, riportante gli estremi della sentenza di condanna contumaciale, anche se non sia allegata la motivazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2006, n. 23580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23580 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/03/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 502
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 38972/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC ROBERTO, N. IL 25/05/1966;
avverso ORDINANZA del 12/07/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
In data 23.04.2005 è stato notificato all'imputato provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in regime di arresti domiciliari e contestuale ordine di esecuzione e scarcerazione ex art. 663 c.p.p. ricomprendente anche la sentenza nr. 2805 resa dalla 3^ Sezione del Tribunale Penale di Milano in data 03/06/1994;
- Il suddetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti è stato altresì notificato al difensore in data 09/05/2005;
- In data 27/05/2005 il difensore Avv. Pierfrancesco Mussumeci ha depositato istanza di rimessione nei termini per proporre impugnazione ex art. 170 c.p.p. con contestuale atto di appello;
- che in data 12/07/2005 l'adita Corte di Appello di Milano con ordinanza, notificata al difensore Avv. Mussumeci in data 22/07/2005, ha rigettato la suddetta istanza ritenendola inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE ART. 175 c.p.p.. Nella fattispecie la Corte di Appello di Milano ha violato l'art. 175 c.p.p., modificato con D.L. n. 17 del 2005 e successivamente convertito con la L. n. 60 del 2005. Il suddetto articolo, infatti, prevede che il termine di giorni 30 per proporre l'istanza decorra dal momento dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della sentenza pronunciata in sua contumacia. Con l'ordinanza gravata, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che l'VI abbia avuto l'effettiva conoscenza della sentenza de qua allorché gli è stato notificato, in data 23/04/2005, il provvedimento di cumulo datato 22/04/2005, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Brescia nel quale è ricompresa la suddetta sentenza. È del tutto evidente, infatti, che non essendo stata la copia della sentenza de qua allegata al provvedimento di cumulo (nel quale ne sono stati riportati solamente gli estremi) non si poteva ritenere che l'imputato ne avesse avuta l'effettiva conoscenza con la notifica del suddetto provvedimento, ma solamente diversi giorni dopo con l'accesso del difensore in cancelleria e l'estrazione della relativa copia.
VIOLAZIONE ART. 585 c.p.p., COMMA 3. In ogni caso, anche qualora si volesse aderire all'interpretazione della Corte di Appello di Milano ante censurata, l'ordinanza gravata andrebbe comunque annullata per violazione del disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 3. In fattispecie, la Corte, infatti ha erroneamente computato i trenta giorni previsti dall'art. 175 c.p.p. facendoli decorrere dalla data della prima notifica avvenuta all'imputato in data 23/04/2005 e non, ex art. 585 c.p.p., comma 3, dalla data dell'ultima notifica avvenuta al difensore avv. Alessandro Asaro in data 09/05/2005 (si cfr. doc. 1) e per l'effetto ha erroneamente ritenuto tardiva l'istanza depositata in data 27/05/2005 dal difensore avv. Mussumeci. È del tutto evidente come, invece, la suddetta istanza fosse assolutamente tempestiva essendo stata depositata 18 giorni dopo l'ultima notifica. Chiede pertanto, il ricorrente che l'ordinanza de qua sia annullata con ogni conseguente effetto di legge. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Quanto al primo motivo, si osserva che - a parte la considerazione che l'imputato già ebbe conoscenza della sussistenza del procedimento a suo carico per essere stato arrestato ed, per ben due volte, interrogato dal P.M. - con la notifica del provvedimento di cumulo, riportante anche gli estremi della sentenza del Tribunale di Milano del 09/06/1994 che lo condannava alla pena di anni due di reclusione e L. 600.000 di multa per il delitto di cui all'art. 648 c.p. commesso in data 14/06/1987, l'imputato ha sicuramente avuto effettiva conoscenza della decisione pronunciata in sua contumacia, a nulla rilevando che al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non fosse stata allegata la motivazione della sentenza in questione, essendo stato posto in condizione, anche con la indicazione del n. di R.G., di poterla agevolmente e celermente prenderne visione. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero, nel caso di specie non si verte in tema di impugnazione per cui, a norma dell'art. 585 c.p.p., "qualora la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo" (avendo il difensore un autonomo diritto ad impugnare la decisione). Nel caso in esame, invero, l'art. 175 c.p.p. prevede un termine perentorio (trenta giorni) entro cui presentare la richiesta di restituzione del termine che decorre unicamente dal giorno in cui l'imputato ha avuto conoscenza della decisione contumaciale (che egli intende impugnare previa restituzione del termine); a nulla rileva, pertanto, che il provvedimento di cumulo, che porta a conoscenza dell'interessato la esistenza di una sentenza contumaciale, venga successivamente comunicata (ai diversi fini propri del procedimento esecutivo) al suo difensore non influendo tale circostanza, per come è ovvio, sulla conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, conoscenza già vetrificatasi alla data della notifica del provvedimento esecutivo e dalla quale decorre il termine previsto dall'art. 175 c.p.p.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006