Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
La presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337, comma primo, cod. proc. pen., e la sua ratifica equivale a una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla sottoscrizione della querela orale prevista dal comma secondo dello stesso articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2010, n. 17681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17681 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 62
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 23941/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) AC IC N. IL 08/08/1961;
avverso la sentenza n. 2728/2006 GIUDICE DI PACE di ROMA, del 20/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M.;
Udito il difensore Avv. Tassone Catia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 20 novembre 2008 il giudice di pace di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RO EN in ordine al delitto di diffamazione continuata in danno di CI IO, PO EC e LI AL, per difetto di valida querela. Ha ritenuto il giudicante che alla mancanza di sottoscrizione dell'atto di querela non avesse validamente sopperito la ratifica operata in sede di presentazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, richiamandosi al principio giurisprudenziale secondo cui l'atto di ratifica è equiparabile alla querela sporta in forma orale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo un principio ripetutamente affermato da questa Suprema Corte (Cass. 24 ottobre 2003 n. 4897/04; Cass. 28 maggio 2002 n. 31646), la presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equivalente alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337 c.p.p., comma 1; e la sua ratifica equivale a una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica è equipollente alla sottoscrizione della querela orale prevista dal comma secondo dello stesso articolo.
La sentenza del giudice di pace di Roma, che non ha tenuto conto della suesposta regula iuris, deve essere conseguentemente annullata con rinvio allo stesso ufficio - in persona di diverso magistrato onorario - affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010