CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17822 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL CA nato il [...] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse della ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17822 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte d'appello di Venezia, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia NC LO, avendola ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestatole per avere, nella qualità di amministratrice della Ventatruck s.r.I., dichiarata fallita in data 22 luglio 2011, omesso di consegnare al curatore le scritture contabili. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. , proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che, anche a voler riconoscere all'imputata la qualità di amministratrice effettiva della società — circostanza che comunque si torna a negare -, comunque non sarebbe ravvisabile il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Si aggiunge: a) che l'imputata aveva negato di avere ricevuto denaro dalla fallita sotto qualsiasi forma;
b) che ella non era a conoscenza del fallimento della società e che non era mai stata rintracciata dall'amministratrice, talché non avrebbe potuto adempiere all'obbligo di consegnare le scritture contabili;
c) che, al più, sarebbe stato configurabile il delitto di bancarotta documentale semplice, ormai prescritto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'esistenza di precedenti penali dell'imputata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse della ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. Il nucleo fondante dell'affermazione di responsabilità della LO si coglie nel suo concreto ruolo operativo nella gestione sociale (quale che possa poi essere stato l'apporto di un terzo, concorrente amministratore di fatto): tanto è stato desunto dal fatto che, persino sul piano delle mere deduzioni, non risulta (nel senso che manca documentazione in tal senso e che neppure la ricorrente ha mai affermato ciò) che altri potesse operare sui conti sociali, ampiamente movimentati soprattutto nei mesi precedenti il fallimento anche con operazioni a favore della donna. In tale contesto, la Corte territoriale ha razionalmente valorizzato i continui mutamenti di recapito della LO, resasi irreperibile, come un dato obiettivamente idoneo a confermare le finalità della donna di non far rinvenire le scritture contabili al curatore, per impedire la ricostruzione della «frenetica movimentazione di somme di denaro di cui l'imputata è risultata essere protagonista». Rispetto a tale complesso argomentativo, le censure della ricorrente sono assertive e prive di qualunque specificità, nel senso che, senza contrastare le risultanze probatorie cui la Corte territoriale correla le proprie conclusioni, si limitano a negare la fondatezza di queste ultime, insistendo nella tesi della propria estraneità alle condotte. 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, dal momento che è esatto che l'esistenza di precedenti non impedisce il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'assenza di elementi preclusivi non dimostra l'esistenza di positivi elementi di valutazione, che il ricorso neppure indica, se non attraverso la riproposizione delle assertive censure sollevate rispetto alla stessa affermazione di responsabilità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse della ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17822 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 07/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte d'appello di Venezia, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia NC LO, avendola ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestatole per avere, nella qualità di amministratrice della Ventatruck s.r.I., dichiarata fallita in data 22 luglio 2011, omesso di consegnare al curatore le scritture contabili. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. , proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che, anche a voler riconoscere all'imputata la qualità di amministratrice effettiva della società — circostanza che comunque si torna a negare -, comunque non sarebbe ravvisabile il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Si aggiunge: a) che l'imputata aveva negato di avere ricevuto denaro dalla fallita sotto qualsiasi forma;
b) che ella non era a conoscenza del fallimento della società e che non era mai stata rintracciata dall'amministratrice, talché non avrebbe potuto adempiere all'obbligo di consegnare le scritture contabili;
c) che, al più, sarebbe stato configurabile il delitto di bancarotta documentale semplice, ormai prescritto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull'esistenza di precedenti penali dell'imputata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché conclusioni scritte nell'interesse della ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. Il nucleo fondante dell'affermazione di responsabilità della LO si coglie nel suo concreto ruolo operativo nella gestione sociale (quale che possa poi essere stato l'apporto di un terzo, concorrente amministratore di fatto): tanto è stato desunto dal fatto che, persino sul piano delle mere deduzioni, non risulta (nel senso che manca documentazione in tal senso e che neppure la ricorrente ha mai affermato ciò) che altri potesse operare sui conti sociali, ampiamente movimentati soprattutto nei mesi precedenti il fallimento anche con operazioni a favore della donna. In tale contesto, la Corte territoriale ha razionalmente valorizzato i continui mutamenti di recapito della LO, resasi irreperibile, come un dato obiettivamente idoneo a confermare le finalità della donna di non far rinvenire le scritture contabili al curatore, per impedire la ricostruzione della «frenetica movimentazione di somme di denaro di cui l'imputata è risultata essere protagonista». Rispetto a tale complesso argomentativo, le censure della ricorrente sono assertive e prive di qualunque specificità, nel senso che, senza contrastare le risultanze probatorie cui la Corte territoriale correla le proprie conclusioni, si limitano a negare la fondatezza di queste ultime, insistendo nella tesi della propria estraneità alle condotte. 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il secondo motivo, dal momento che è esatto che l'esistenza di precedenti non impedisce il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l'assenza di elementi preclusivi non dimostra l'esistenza di positivi elementi di valutazione, che il ricorso neppure indica, se non attraverso la riproposizione delle assertive censure sollevate rispetto alla stessa affermazione di responsabilità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/02/2023