Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2004, n. 23882
CASS
Sentenza 14 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi dell'art. 722 cod.proc.pen.,la custodia cautelare all'estero va computata i fini del termine complessivo di durata massima di detta misura alla sola condizione che essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, nulla rilevando che, deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, avendo l'estradando fornito false generalità all'atto dell'arresto provvisorio, il competente organo giudiziario dello Stato estero, nell'accogliere la domanda di estradizione, aveva stabilito che la effettiva consegna del soggetto all'autorità italiana avesse luogo solo dopo l'espiazione della pena per il suddetto reato di false generalità)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2004, n. 23882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23882
    Data del deposito : 14 aprile 2004

    Testo completo