Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 722 cod.proc.pen.,la custodia cautelare all'estero va computata i fini del termine complessivo di durata massima di detta misura alla sola condizione che essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, nulla rilevando che, deliberata l'estradizione, l'effettiva consegna del soggetto sia stata differita per volontà dello Stato estero. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, avendo l'estradando fornito false generalità all'atto dell'arresto provvisorio, il competente organo giudiziario dello Stato estero, nell'accogliere la domanda di estradizione, aveva stabilito che la effettiva consegna del soggetto all'autorità italiana avesse luogo solo dopo l'espiazione della pena per il suddetto reato di false generalità)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2004, n. 23882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23882 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/04/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 647
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 001190/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI CE N. IL 22/03/1962;
avverso ORDINANZA del 04/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udito il P.M., in persona del S.P.G. Dr. E. Cesqui che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore, Avv. E. Barbetta.
RITENUTO
1 - Il Tribunale di Milano, quale giudice cautelare d'appello, ha confermato l'ordinanza della Corte d'Assise dell'11.11.03, che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione di NI ES, estradato dal Brasile, per decorso dei termini complessivi di custodia di cui agli artt. 722 e 304 CPP, computando anche la sua detenzione in quel paese.
Il Tribunale ha motivato che il Tribunale Supremo Federale Brasiliano, nella sentenza 24.4.96, con cui accoglieva la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia, aveva stabilito che la consegna dell'estradando sarebbe avvenuta dopo l'espiazione di pena per reato commesso in Brasile (all'atto dell'arresto provvisorio aveva dato false generalità). Pertanto, dalla data di tale pronuncia sino al momento della consegna di OL, il giorno 8.8.01, il titolo che ha legittimato la sua custodia è solo la condanna riportata in Brasile. Ha spiegato che il contemperamento previsto dall'art. 722 CPP, giusta giurisprudenza (Cass. 15.10.90, Manzi e 31.5.93, Toscanino), è necessario tutte le volte in cui il titolo legittimante la custodia all'estero sia la richiesta di estradizione e non già l'autonomo provvedimento dell'A. G. dello Stato estero.
Con il ricorso si denuncia errata applicazione art. 722 C.P.P., e si osserva che il Tribunale ha dilatato il senso della sentenza Toscanino, e travisato quello della sentenza Manzi, senza por mente alle correlazioni di sistema, mentre doveva rilevare che OL è stato detenuto in Brasile dal 25.5.95 al 7.8.01 anche /n ragione del titolo italiano.
2 - Il ricorso è fondato.
L'art. 722 CPP (come novellato dall'art. 10 DL. 306/92 conv. in L. 356/92) prevede il computo della custodia cautelare sofferta all'estero "in conseguenza di una domanda di estradizione" presentata dallo Stato, ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'art. 303/4 CPP, fermo quanto stabilito dall'art. 304/4 C.P.P.. Riferendosi all'ipotesi in cui il cittadino da estradare sia già detenuto all'estero per altra causa, la giurisprudenza ha stabilito che occorre stabilire, ai fini del computo, se è anche da quel momento che egli sia stato privato della libertà personale in relazione ai reati peri quali è stata chiesta l'estradizione (cfr. sentenza Toscanino cit.).
Per escluderlo, il Tribunale fa leva sul differimento della consegna di OL all'Italia, significando che, sino a quel momento, era detenuto per altra causa (espiazione di pena per reato commesso all'estero). E spiega che per tutto quel tempo, che include il periodo necessario per le indagini nel procedimento per il quale era stata chiesta l'estradizione, egli non poteva ritenersi detenuto anche per fini processuali italiani.
Sennonché, dato il riferimento della norma alla durata complessiva della custodia (incluso il computo delle sospensione non a quella di fase, l'argomentazione risulta già in questa luce erronea. Il Tribunale intende in tal modo bensì riferirsi alla disponibilità fisica della persona dell'imputato da parte dello Stato italiano, ma incorre in un travisamento delle implicazioni di diritto internazionale sul diritto interno di ciascun paese. Difatti, pur differendone la consegna, avendo reso l'estradato in vincoli dopo l'espiazione di pena, lo Stato brasiliano ne ha mantenuto la custodia in ragione dell'accoglimento della domanda di estradizione dello Stato italiano. E non poteva interloquire sull'applicazione della legge italiana. Per esempio, deliberata l'estradizione, non avrebbe potuto liberare l'imputato che avesse invocato il decorso del termine di custodia cautelare intanto maturato secondo il diritto italiano. Semplicemente ogni Stato applica la sua legge, e spetta al consegnatario, ottenuta la consegna, stabilire che fare della persona dell'estradato. Inversamente l'Italia, che ha ottenuto la consegna in seguito alla sua domanda di e-stradizione, non può interferire sull'applicazione di legge interna dello Stato estero, in ragione delle implicazioni dei tempi di consegna sui termini di custodia da computarsi in Italia. E non può trarre tali implicazioni da altro che l'accoglimento della domanda.
Ne segue che la domanda di estradizione è l'unico presupposto rilevante per il diritto procedurale interno. E va affermato il seguente principio.
Ai fini del decorso dei termini complessivi di custodia, l'art. 722 CPP fa riferimento esclusivo al fatto che l'imputato, consegnato dallo Stato estero, sia stato detenuto in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcuna valenza non solo al tempo occorrente per la decisione di estradizione, ma anche a quello per la consegna, quale che sia la ragione interna dello Stato estero per il differimento di quest'ultima.
In questa luce va rimarcato che il riferimento del ricorso all'ultima parte dell'art. 297/5 CPP, come novellato nel 1995, in ordine alla compatibilità della custodia cautelare con la detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza, prova troppo, in quanto la norma presume la disponibilità fisica dell'imputato per entrambe le ragioni sempre e solo da parte dello Stato italiano.
La ratio dell'art. 722 non poggia viceversa sulla disponibilità fisica dell'imputato da parte dello Stato italiano sino alla consegna, disponibilità che per definizione è esclusa, ma proprio e solo sull'assicurazione dell'imputato al processo, garantita dall'accoglimento della domanda di estradizione.
Nella specie, includendo nel computo anche il periodo durante il quale OL è stato detenuto in Brasile, il termine di durata della custodia complessiva deve ritenersi maturato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dichiara cessata la custodia cautelare applicata a OL ES, con ordinanza di cui alla procedura di estradizione a seguito della quale il OL è stato consegnato all'Autorità di Polizia italiana il giorno 8.8.01. Dispone la scarcerazione di OL se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 C.P.P.. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004