Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di azioni possessorie, configura un atto di spoglio la sostituzione della serratura della porta di accesso all'immobile da parte dei detentori se ad essa non sia seguita la consegna di copia delle chiavi ai proprietari che ne avevano fatto richiesta, qualificandosi tale azione come privazione del possesso fino ad allora esercitato dai proprietari e, al tempo stesso, come primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai detentori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI LU, MA SS, MA UI, MA EA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che li difende unitamente all'avvocato CRISTIANO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PU AE, HI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BARBARA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 16256/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MERLINO Eugenio difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BARBARA Alberto, difensore delle resistenti che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARCI Maurizio che ha concluso per il rigetto del 2^ motivo del ricorso;
in via principale con l'assorbimento del 1^ motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 20/1/97 NO PU e RI LI, premesso di essere proprietari e possessori dell'appartamento in Roma, Via Gavardo 38, deducevano che UI AN, nonché SS, LU e LE RO, detentori dell'immobile a mero titolo di ospitalità in ragione del vincolo di parentela tra le due AN, tra loro sorelle, avevano sostituito, in data 19/10/96, la serratura dell'alloggio rifiutandosi di fornire ai ricorrenti una copia delle chiavi. Pertanto, chiedevano all'adito Pretore di Roma di essere reintegrati nel possesso di cui erano stati spogliati, ordinando ai convenuti il rilascio dell'immobile e, in via subordinata, che i convenuti fossero dichiarati occupanti senza titolo e ordinato agli stessi il rilascio immediato del medesimo immobile.
I convenuti chiedevano il rigetto delle avverse domande affermando di possedere l'appartamento ufi domnus sin dal 1979, avendone pagato il prezzo, le utenze e le tasse in attesa di formalizzare l'atto di vendita, previo condono edilizio.
Il Pretore, con sentenza 26/11/98, ritenuto il possesso degli attori esercitato solo animo, respingeva la domanda di reintegrazione;
respingeva altresì la subordinata domanda di rilascio per occupazione senza titolo ritenendo non consentito il cumulo tra petitorio e possessorio.
La decisione veniva riformata dal Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda subordinata, con sentenza 29/5/2000, ordinava ai convenuti l'immediato rilascio dell'appartamento. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i soccombenti affidando il mezzo a due motivi di censura. Hanno resistito gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Va anzitutto sgombrato il campo dall'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle norme violate, sollevata dai resistenti, del tutto infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la mancata indicazione delle norme violate, essendo funzionale all'individuazione del contenuto delle censure, è priva di rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso tutte le volte in cui è possibile dall'esposizione dei motivi individuare agevolmente il contenuto delle censure risolte alla sentenza impugnata (explurimis:
Cass. 1952/ 2003). Nel caso in esame, i motivi di gravame, benché privi dell'indicazione delle norme violate (essi sono, infatti, titolati, rispettivamente, "Sul possesso" e "Sulla domanda petitoria") espongono con sufficiente chiarezza e completezza le critiche rivolte all'impugnata sentenza e sono, quindi, pienamente ammissibili. 2^ - Col primo motivo i ricorrenti lamentano che il giudice d'appello abbia qualificato il possesso da essi esercitato sull'immobile come detenzione dovuta a ragioni di ospitalità e, di conseguenza, ritenuto meritevole di tutela il possesso dei resistenti, laddove dalle prove raccolte era risultato che costoro non avevano mai avuto alcuna relazione di fatto con l'immobile, mentre i ricorrenti lo avevano posseduto uti domittus sin dal 1979 (com'era dimostrato, tra l'altro, dal sistematico pagamento di tutte le spese afferenti all'immobile). Parimenti erronea sarebbe, secondo i ricorrenti, la qualificazione di atto di spoglio attribuita dalla sentenza al cambio di serratura, che, invece, costituiva atto di ordinaria manutenzione del bene posseduto.
Il motivo non merita accoglimento.
Il possesso dei ricorrenti è stato dalla sentenza qualificato come "mera detenzione" in base ad una valutazione delle risultanze probatorie che, in quanto aderente alla realtà processuale e fondata su ragioni logiche adeguate e convincenti, non può essere sindacata in questa sede. Secondo il giudicante, infatti, dalle prove raccolte risultava che il possesso era stato sempre esercitato dai ricorrenti in via mediata, per conto cioè dei proprietari, a favore dei quali erano avvenuti anche i pagamenti delle spese afferenti all'immobile, essendo sorto e continuato nel tempo solo per ragioni di ospitalità, dovute ai rapporti di parentela tra le due sorelle AN. Conforme ai principi di diritto e aderente alle risultanze probatorie è anche la qualificazione del cambio di serratura come atto di spoglio, ritenuto tale non di per sè, ma perché la sostituzione non era stata seguita dalla consegna di copia delle chiavi ai proprietari dell'immobile che ne avevano fatto richiesta, qualificandosi per ciò stesso come privazione del possesso come fino ad allora esercitato dai predetti proprietari e, al tempo stesso, come primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai detentori. Il motivo va, quindi, respinto.
3^ - Col secondo motivo i ricorrenti lamentano che U giudice d'appello, accogliendo la domanda subordinata di rilascio proposta dai resistenti, abbia pronunziato su una domanda che, in quanto identica a quella possessoria proposta in via principale, doveva considerarsi come non proposta. In ogni caso, anche qualificata come petitoria, la subordinata non poteva essere accolta, perché, trattandosi di rivendicazione, gli attori, su cui gravava l'onere probatorio, non avevano fornito la prova rigorosa della proprietà. Anche questo motivo va disatteso.
D giudice d'appello, dopo avere rilevato - ed il punto non è contestato - che era sufficiente per reintegrare il possesso dei resistenti, così come fino ad allora esercitato, la semplice consegna delle chiavi della nuova serratura, ha correttamente ritenuto necessaria la pronunzia sulla domanda subordinata, che ha accolto (così assorbendo la pronunzia possessoria), dopo avere osservato, in base alle risultanze probatorie, che i ricorrenti, non avendo dimostrato alcun titolo che giustificasse il loro possesso dell'immobile, dovevano essere considerati occupanti abusivi e pertanto condannati alla restituzione.
La decisione non merita censure.
Ed invero, se, come non è contestato, la tutela possessoria non esauriva l'ampiezza del petitum oggetto della domanda possessoria, U giudicante non poteva esimersi dal pronunziarsi sulla domanda subordinata, in quanto con tale domanda, uguale nel petitum a quella possessoria, ma non nella causa petendi (costituita per l'una dallo spossessamelo e per l'altra dall'assenza di titolo) i proprietari dell'immobile avevano chiesto il rilascio del bene "comunque", e cioè anche nel caso - poi verificatosi - in cui il detto rilascio non fosse stato accordato in via possessoria.
Non ricorre, pertanto, il lamentato vizio di ultrapetizione, avendo il giudicante pronunziato su una domanda ritualmente proposta e nei limiti della stessa.
Nè ricorre la lamentata inosservanza dell'onere probatorio. La sentenza, infatti, pur avendo erroneamente qualificato la domanda subordinata come rivendicazione, anziché come domanda di restituzione fondata sull'assenza di titolo, di natura quindi personale e non reale (e in tal senso va corretta la motivazione sul punto), va confermata nel resto. Ed invero, una volta rilevato - e sul punto non vi è censura - che la dedotta vendita non si era mai perfezionata con un atto dotato della essenziale forma scritta, e che i convenuti non avevano fornito altri titoli che giustificassero la detenzione dell'immobile, l'unica conclusione da trarsi è quella affermata nella sentenza, e cioè che gli stessi dovevano essere considerati occupanti senza titolo.
Consegue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.200,00 (milleduecento) per onorari e 90,00 (novanta) per spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004