Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/1998, n. 1954
CASS
Sentenza 16 gennaio 1998

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La giurisprudenza tributaria per cui l'amministratore di condominio non è obbligato alla tenuta di scritture contabili ed al pagamento dell'I.V.A., espletando attività ricompresa nella categoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve essere interpretata nel senso che ove l'attività in questione venga esercitata abitualmente anche se non esclusivamente, in modo tale da far presumere che ci si avvalga di una organizzazione strutturalmente ad essa preordinata, si è nel campo dell'applicazione dell'I.V.A. e dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge. In difetto si integra l'ipotesi di reato di cui all'art.1, comma 6, del D.L.429/82, conv. con legge 516/1982. (Cfr. Cass. Civ. n. 9606671 rv. 498725).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/1998, n. 1954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1954
    Data del deposito : 16 gennaio 1998

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