Sentenza 16 gennaio 1998
Massime • 1
La giurisprudenza tributaria per cui l'amministratore di condominio non è obbligato alla tenuta di scritture contabili ed al pagamento dell'I.V.A., espletando attività ricompresa nella categoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve essere interpretata nel senso che ove l'attività in questione venga esercitata abitualmente anche se non esclusivamente, in modo tale da far presumere che ci si avvalga di una organizzazione strutturalmente ad essa preordinata, si è nel campo dell'applicazione dell'I.V.A. e dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge. In difetto si integra l'ipotesi di reato di cui all'art.1, comma 6, del D.L.429/82, conv. con legge 516/1982. (Cfr. Cass. Civ. n. 9606671 rv. 498725).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/1998, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE Presidente del 16/1/1998
Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 101
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 23187/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ET SI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 16 Gennaio '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. C. Di Zenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Venezia in data 16/1/'97 MO TT veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alla pena principale di L.
2.500.000 di ammenda ed a quella accessoria di legge, in quanto colpevole del reato previsto dall'art.1 co. 6 D.L. 429/'82, conv. con mod. in L. 7/8/'82, n. 516, che gli era stato contestato per non avere istituito, nello esercizio della attività di amministratore di condominii, i libri e le altre scritture contabili obbligatori, come accertato a Venezia l'11/12/'95.
Affermava, il Giudice di merito, che dalla verifica che la Guardia di Finanza aveva effettuato, i cui risultati erano stati confermati dal verbalizzante e dalle testimonianze in atti, era emerso che il TT, insegnante a tempo pieno, a far data dal 1993 aveva amministrato diversi condominii, ben otto, denominati Lara, Pasqualigo ed Abete, il quale ultimo comprendeva sei fabbricati e centotrentadue appartamenti fra loro raggruppati in sei condominii a nome Laguna, San Marco, Delle Rose, Azzurra, Arcobaleno e Rialto, per ciascuno dei quali aveva percepito compensi annui variabili fra un milione ed un milione e mezzo di lire, ma non aveva istituito i libri e le scritture contabili che per legge debbono tenere coloro i quali esercitano attività soggette all'I.V.A..
Osservava, ancora, il Tribunale:
a) che a norma dello art. 1 D.P.R. 26/10/'72, n. 633, la I.V.A. si applica, fra l'altro, sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di arti e professioni;
b) che a mente dell'art. 5 D.P.R. 633/'72, per esercizio di arti e professioni deve intendersi lo espletamento di una qualsivoglia attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, per professione abituale, ancorché non esclusiva, sempre che non si tratti di prestazioni di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) D.P.R. 22/12/'86, n. 917;
c) che lo assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di un amministratore di condominii dipende dal fatto che esse si debbano considerare quale esercizio di attività professionale o espressione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
d) che la giurisprudenza tributaria ha in genere optato per la seconda di tale tesi, così escludendo che i compensi relativi siano assoggettabili ad I.V.A., mentre dottrina e giurisprudenza di merito hanno spesso ravvisato nell'attività in questione l'esercizio di professione i cui compensi sono soggetti alla detta imposta;
e) che, in realtà, la amministrazione di condominii può ritenersi costituire esercizio di professione o espressione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in base alle modalità di svolgimento dell'attività, tenuto conto in particolare del numero ed entità dei condominii gestiti, della percezione - o meno - di compensi periodici, della durata di essa e della esistenza di una organizzazione strutturale all'uopo predisposta;
f) che, più precisamente, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può essere ritenuto se la attività abbia contenuto intrinsecamente artistico o professionale e sia svolta nell'ambito di un rapporto continuativo e unitario con il soggetto richiedente, senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati;
g) che la attività di amministrazione di condominii ha contenuto intrinsecamente professionale, perché si concreta in prestazioni di carattere intellettuale e tecnico e che la mancanza di una organizzazione stabile di mezzi ad essa pre-ordinata non esclude, in ogni caso, la professionalità del rapporto se ed in quanto questo abbia carattere di abitualità e riguardi diversi condominii, specie se di grossa portata;
h) che, nel caso di specie, avendo il TT per anni amministrato, con carattere di continuità, diversi condominii costituiti da un elevato numero di appartamenti, percependo stabili compensi, la attività relativa deve ritenersi avere avuto carattere di professionalità, nonostante la mancanza di strutture organizzative all'uopo predisposte, ben avendo egli potuto trovare più conveniente avvalersi di fotocopiatrici, calcolatrici o altri ausilii meccanici altrui;
i) che il fatto ascrittogli non può essere considerato commesso in buona fede perché la equivocità - sull'obbligo di tenere o meno le scritture contabili - delle fonti consultate avrebbe dovuto indurre l'imputato, persona istruita e colta, quantomeno a ritenere possibile l'esistenza del detto obbligo e ad assumere, al riguardo, informazioni più precise presso i competenti uffici, mentre si astenne dallo istituire registri e scritture pur dovendosi rappresentare ragionevolmente la possibile esistenza di un dovere al riguardo, il che basta ad integrare l'elemento psicologico del reato contravvenzionale di cui in rubrica.
Avverso tale decisione il TT ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che illegittimamente sarebbe stato ritenuto che la amministrazione di condominii costituisca attività soggetta ad I.V.A. e comporti l'obbligo di tenuta di libri contabili, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabile alla detta imposta;
b) che la decisione di merito sarebbe illogica là dove, dopo avere detto che la esistenza di stabile organizzazione strutturalmente preordinata all'esercizio della attività è caratteristica propria della professionalità di essa, ha poi ritenuto che quella da lui svolta fosse professionale, pur essendovi in atti prova della mancanza di alcuna struttura organizzativa preordinata alla amministrazione dei condominii che, fra l'altro, sarebbero stati erroneamente considerati in numero di otto, invece che tre, non tenendo conto che uno di essi, quello denominato "Abete", era un supercondominio, ma pur sempre un solo condominio;
c) che la sua condotta avrebbe dovuto essere considerata posta in essere in buona fede, stante la incertezza normativa e giurisprudenziale in ordine alla assoggettabilità ad I.V.A. delle prestazioni connesse all'amministrazione di condominii. Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
A norma dello art. 1 D.P.R. 26/10/'72, n. 633, la imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nello esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché su le importazioni, da chiunque effettuate.
Per esercizio di arti e professioni deve intendersi, ex art. 5 stesso D.P.R., l'esercizio - per professione abituale, ancorché non esclusiva - di ogni attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche, sempre che non si tratti di prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui allo art. 49 D.P.R. 29/9/'73, n. 597, rese da soggetti che non esercitino, per professione abituale, altre attività di lavoro autonomo.
A mente dell'art. 49 co. 1 e 2 D.P.R. 597/'73, è reddito di lavoro autonomo quello derivante dall'esercizio, abituale anche se non esclusivo, di arti e professioni, senza vincolo di subordinazione, nonché quello scaturente da quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V stesso D.P.R. quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, di. sindaco o di revisore di società ed enti e quelli scaturenti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie.
Dalle norme testè richiamate si deduce che è soggetto ad I.V.A. lo esercizio - per professione abituale, anche se non esclusiva - di ogni attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, sempre che non si tratti di prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui allo art. 49 D.P.R. 29/9/'73, n. 597, rese da soggetti che non esercitino altre attività di lavoro autonomo, per professione abituale. Questa Corte Suprema ha già statuito che il compenso dello amministratore di condominio non è soggetto ad I.V.A. solo se la relativa attività viene espletata senza impiego di mezzi organizzati perché, altrimenti, si è nel campo dello esercizio di attività professionale, come tale soggetta alla detta imposta (v. Cass. sez. I civ., 24/7/'96 n. 6671, Min. Fin. c. Cauchi). Con tale decisione si è voluto affermare che l'esercizio - con carattere di continuità, anche se non di esclusività - di attività corrispondente alla amministrazione di condominii dà generalmente luogo a prestazioni soggette ad I.V.A. e che la regola ora enunciata subisce eccezione soltanto nel caso in cui la attività sia espletata senza impiego di organizzazione strutturale, cioè in maniera tale, per dimensione ed impegno, da non richiedere l'ausilio di mezzi, strumenti e persone.
Il carattere di abitualità va ravvisato in ogni attività espletata in maniera stabile, regolare, sistematica, cioè non occasionalmente (conf. Cass. sez. III, 20/6/'88, Imperiale). La giurisprudenza tributaria per cui l'amministratore di condominio non è obbligato alla tenuta di scritture contabili ne' al pagamento della I.V.A., espletando attività ricompresa nella categoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. per tutte Comm. Centrale Imposte, sez. XXVI, 29/9/'92, n. 4991, Uff. I.V.A. Roma c. Cauchi), deve essere interpretata nel senso che ove l'attività in questione venga esercitata, abitualmente anche se non esclusivamente, in modo tale da fare presumere che ci si avvalga di un'organizzazione strutturalmente ad essa preordinata, si è nel campo della applicazione dell'I.V.A. e dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge. Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati ed hanno ritenuto che la attività del TT quale amministratore di condominii fosse soggetta ad I.V.A. ed allo obbligo di tenuta delle scritture contabili, con motivazione adeguata, corretta e logica, come tale incensurabile in sede di legittimità, fondata sul rilievo che essa ineriva ad un numero rilevante di condominii relativi a numerosi edifici ed a parecchie persone, veniva espletata abitualmente e da anni senza vincolo di subordinazione ed era retribuita stabilmente con compensi rilevanti, dal che era da dedurre che il TT per l'esercizio di essa si avvalesse di ausilii meccanici, quali fotocopiatrici e calcolatrici, o umani che, pure se non erano ascrivibili a sua stabile organizzazione, erano indice di una attività svolta professionalmente e sistematicamente a largo raggio, produttiva di redditi da lavoro autonomo che, a norma degli artt. 1 e 5 D.P.R. 26/10/'72, n. 633, deve essere ritenuta soggetta ad I.V.A..
L'osservazione del ricorrente, secondo cui i condominii amministrati sarebbero stati tre e non otto, non ha pregio in quanto, a parte il rilievo che essi i Giudici di merito hanno puntualmente individuato accertandone anche la denominazione e dando atto che uno di essi - lo "Abete" - si suddivideva in sei condominii relativi ad altrettanti immobili distinti ed a ben 132 appartamenti, quello che è rilevante non è il numero dei condominii amministrati, ma quello degli appartamenti e dei condomini da cui sono costituiti e, nel caso di specie, è stato accertato che questi erano certamente numerosi e che richiedevano l'esercizio abituale di attività professionale congruamente retribuita.
Anche la censura concernente l'elemento psicologico del reato appare infondata trattandosi di contravvenzione per la quale è sufficiente la coscienza e volontarietà della azione ed il Tribunale ha evidenziato come il TT abbia omesso di tenere libri e scritture contabili pur nel dubbio che ne avesse l'obbligo, ingeneratogli dalle non univoche risposte ricevute al problema che ha ammesso di essersi posto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da MO TT avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 16/1/'97 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1998