Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6991 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 69 9 1702 IN ME DE POROLO IT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 14110/99 Consigliere Cron. 19679 D'ANGELO Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Fernando LUPI Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 152 SE NTENZA sul ricorso proposto da: FI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ' in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto,) l'Avvocaturapresso 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 5284 -1- ' calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 13162/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/07/98 R.G.N. 12525/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Orazio FRAZZINI che haProcuratore Generale Dott. concluso per l'inammissibiltà del ricorso;
in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da EN RA nei confronti dello l'accertamento del diritto all'assegnoInps, per ordinario di invalidità, con decorrenza dal- 1'1.2.89. Riteneva in particolare il Tribunale che l'appellato non aveva dato prova certa, né in primo né in secondo grado, del versamento della contribuzione di legge nel quinquennio antecedente il 1 febbraio 1989 e pertanto, pur provati i di requisiti di anzianità, in difetto di prova quelli economici, la domanda doveva essere decisione ricorre per respinta. Avverso questa Cassazione EN RA censurandola per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. L'Istituto si è costituito per procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia rilevando che il Tribunale ha erroneamente affermato, nell'esame degli atti istruttori, che non risultano accre- ditati contributi in misura sufficiente per lo accoglimento della domanda. Ritiene la Corte che il 3 motivo di ricorso, al limite della inammissibilità, deve essere rigettato: con la censura proposta si chiede infatti a questa Corte il riesame della completezza, sufficienza о insufficienza, delle prove acquisite al giudizio di merito, il che, come è noto, è incompatibile con gli scopi propri al giudizio di legittimità. Pertanto la Corte rigetta il ricorso: nulla per le spese di questo giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001 Марина Кманцай il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 104 MOG 2802 Oggi, IL CANCELLIBRE M E R P U S