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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2023, n. 23520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23520 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
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udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 maggio 2022, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Ragusa ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto non punibile ex 131-bis cod. pen., per particolare tenuit\u00e0 del fatto, in relazione alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.
2. Avverso la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Secondo la prospettazione del ricorrente l'imputato aveva avviato una attivit\u00e0 professionale di coltivazione di canapa indiana, adottando ogni specifica modalit\u00e0 attuativa idonea per la buona riuscita dell'operazione, ponendo in essere peculiari accorgimenti ed impiegando tecniche di particolare pregio, sintomo di un approfondimento della materia e non certo di una sporadicit\u00e0 della condotta. Inoltre, dopo aver evidenziato che dal prodotto finale erano ricavabili circa 400 dosi, il Procuratore della Repubblica ricorda che la fattispecie di lieve entit\u00e0 di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - al limite configurabile nel caso di specie - e la causa di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto non sono strutturalmente coincidenti.
3. La difesa ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso sia rigettato, aderendo alla ricostruzione della fattispecie operata nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile. Deve essere richiamato il principio enunciato da questa Suprema Corte - e non preso in considerazione n\u00e9 dal provvedimento impugnato n\u00e9 dagli atti di parte - per cui non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicit\u00e0, le attivit\u00e0 di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624). Le stesse Sezioni Unite sottolineano che vi \u00e8, una graduazione della risposta punitiva rispetto all'attivit\u00e0 di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo - alle condizioni sopra elencate - per mancanza di tipicit\u00e0, nonch\u00e9 la coltivazione industriale che, all'esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensivit\u00e0 in concreto;
b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l'art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuit\u00e0, nonch\u00e9, in via gradata, l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravit\u00e0 del fatto. Invero nel caso d\u00ec specie, alla luce delle modalit\u00e0 con cui \u00e8 stato compiuto il fatto, il giudice di primo grado - pur non richiamando la pi\u00f9 recente giurisprudenza d\u00ec legittimit\u00e0 sul punto - ha correttamente ritenuto la particolare tenuit\u00e0 del fatto, sulla base di considerazioni logiche e coerenti e, dunque, insindacabile in sede di legittimit\u00e0. A ben vedere la condotta si colloca - per come descritta nell'imputazione e ritenuta in sentenza - al limite della stessa tipicit\u00e0 presa in considerazione della disposizione incriminatrice: per il numero irrisorio di piante, per il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, per le modalit\u00e0 rudimentali della coltivazione, per l'assenza di precedenti penali e di altri elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio o l'inserimento del soggetto nel mercato degli stupefacenti. Gli elementi presi in considerazione dal giudice consentono, dunque, d\u00ec ritenere a fortiori applicabile la causa di non punibilit\u00e0 di cui all'art. 131-bis cod. pen., a fronte di una prospettazione del ricorrente che appare diretta ad ottenere una sostanziale rivalutazione del merito della vicenda, al d\u00ec fuori dei limiti previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Di"], "relatore": ["ANDRONIO ALESSANDRO MARIA"], "presidente": ["ANDREAZZA GASTONE"], "decision_date": "2023-05-30", "hearing_date": "2023-01-30", "short_title": "Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.23520 del 30/05/2023", "long_title": "Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.23520 del 30/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:23520PEN), udienza del 30/01/2023,Presidente
ANDREAZZA GASTONE
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udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 maggio 2022, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Ragusa ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto non punibile ex 131-bis cod. pen., per particolare tenuit\u00e0 del fatto, in relazione alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.
2. Avverso la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Secondo la prospettazione del ricorrente l'imputato aveva avviato una attivit\u00e0 professionale di coltivazione di canapa indiana, adottando ogni specifica modalit\u00e0 attuativa idonea per la buona riuscita dell'operazione, ponendo in essere peculiari accorgimenti ed impiegando tecniche di particolare pregio, sintomo di un approfondimento della materia e non certo di una sporadicit\u00e0 della condotta. Inoltre, dopo aver evidenziato che dal prodotto finale erano ricavabili circa 400 dosi, il Procuratore della Repubblica ricorda che la fattispecie di lieve entit\u00e0 di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - al limite configurabile nel caso di specie - e la causa di non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto non sono strutturalmente coincidenti.
3. La difesa ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso sia rigettato, aderendo alla ricostruzione della fattispecie operata nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso \u00e8 inammissibile. Deve essere richiamato il principio enunciato da questa Suprema Corte - e non preso in considerazione n\u00e9 dal provvedimento impugnato n\u00e9 dagli atti di parte - per cui non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicit\u00e0, le attivit\u00e0 di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore (Sez. Un., n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624). Le stesse Sezioni Unite sottolineano che vi \u00e8, una graduazione della risposta punitiva rispetto all'attivit\u00e0 di coltivazione di piante stupefacenti, nelle sue diverse accezioni: a) devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo - alle condizioni sopra elencate - per mancanza di tipicit\u00e0, nonch\u00e9 la coltivazione industriale che, all'esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensivit\u00e0 in concreto;
b) la detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; c) alla coltivazione penalmente illecita restano comunque applicabili l'art. 131-bis cod. pen., qualora sussistano i presupposti per ritenerne la particolare tenuit\u00e0, nonch\u00e9, in via gradata, l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora sussistano i presupposti per ritenere la minore gravit\u00e0 del fatto. Invero nel caso d\u00ec specie, alla luce delle modalit\u00e0 con cui \u00e8 stato compiuto il fatto, il giudice di primo grado - pur non richiamando la pi\u00f9 recente giurisprudenza d\u00ec legittimit\u00e0 sul punto - ha correttamente ritenuto la particolare tenuit\u00e0 del fatto, sulla base di considerazioni logiche e coerenti e, dunque, insindacabile in sede di legittimit\u00e0. A ben vedere la condotta si colloca - per come descritta nell'imputazione e ritenuta in sentenza - al limite della stessa tipicit\u00e0 presa in considerazione della disposizione incriminatrice: per il numero irrisorio di piante, per il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, per le modalit\u00e0 rudimentali della coltivazione, per l'assenza di precedenti penali e di altri elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio o l'inserimento del soggetto nel mercato degli stupefacenti. Gli elementi presi in considerazione dal giudice consentono, dunque, d\u00ec ritenere a fortiori applicabile la causa di non punibilit\u00e0 di cui all'art. 131-bis cod. pen., a fronte di una prospettazione del ricorrente che appare diretta ad ottenere una sostanziale rivalutazione del merito della vicenda, al d\u00ec fuori dei limiti previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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ANDREAZZA GASTONE
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