Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1987, n. 9867
CASS
Sentenza 11 giugno 1987

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Perché possa configurarsi l'ipotesi di falsità ideologica mediante induzione di autore esterno, a norma degli artt. 48 e 479 cod. pen., in una sentenza o in qualsiasi altro atto decisionale, è necessario che la falsa attestazione del dichiarante abbia rilievo nella parte a contenuto narrativo dell'atto come documentazione di fatti o di situazioni influenti sulla decisione e che vi sia Obbligo giuridico di verifica esposizione senza possibilità di verifica da parte dell'organo decidente. (nella specie è stato escluso il reato per la falsa dichiarazione circa la Sede dell'azienda contenuta in un ricorso alla commissione tributaria).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1987, n. 9867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9867
    Data del deposito : 11 giugno 1987

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