CASS
Sentenza 11 giugno 1987
Sentenza 11 giugno 1987
Massime • 1
Perché possa configurarsi l'ipotesi di falsità ideologica mediante induzione di autore esterno, a norma degli artt. 48 e 479 cod. pen., in una sentenza o in qualsiasi altro atto decisionale, è necessario che la falsa attestazione del dichiarante abbia rilievo nella parte a contenuto narrativo dell'atto come documentazione di fatti o di situazioni influenti sulla decisione e che vi sia Obbligo giuridico di verifica esposizione senza possibilità di verifica da parte dell'organo decidente. (nella specie è stato escluso il reato per la falsa dichiarazione circa la Sede dell'azienda contenuta in un ricorso alla commissione tributaria).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1987, n. 9867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9867 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1987 |
Testo completo
63 ΑΛ
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
M Rilasciuto copia studio
▼ 9 8 6 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE al SIG. per dirit Colo Richiesta popia studio 27 SET 1997 the vol IL CANCELLIERE Udienza pubblica dell' 11/06/87 del Sig. SENTENZA per diritti L. " 19 DIC. 1997 n°1039 Registro Generale IL CANCELLIERE n° 33773/86
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE OFFICIC COPIE REPUBBLICA ITALIANA Rilasciato pa studio Richiesta copia studio dal Sig. AC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti L. Moos per diritti 354 04 01: 2009- 21 MAG 1990 il IL CANCELLIER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERECANG SEZIONE QUINTA PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli 111.mi Signori
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Presidente Dott. RI Marvasi Riluscata copia studio
1G. Vassall Richiesta copia_studio, Consigliere 1) Dott. Mirto Aloisi por diritti 12000 izg IMPERI al dal Sig. per diritti €3.10 Consigliere
* 20 MOR. 1992 2) Dott. Elio lacomini
IL CANCELLIERE
3) Dott. Giuseppe Ciufo 11 P.Z.SET, 2004: Consigliere IL CANCELLIERE
4) Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Consigliere
ha pronunciato la seguente "CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia Studio UFFICIO COPIE Sul ricorso proposto da:
Richiesta Copia studio
*1) - CA RI dal Six Parim al SIG. 2000 24.03.03 per diriči
-n. a Bologna il 12/03/1919. per dirici 9.30 per diritti IL CANCELLIERE MAR. 1995 IL CANCELLIERE
*2) - CH RT 22
-n. a Ferrara il 12/03/1931.
CORTE SUPREMA DI CASSAZION avverso UFFICIO COPIE la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del Richiesta copia studi dal Sig. CENTURELL 17/02/86. per diritti L. 18000
* 14 NOV. 1996 IL CANCELLIER ^ ^
DIRITTI DI DIRITTI DI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICE COPIE DIRITTI
Richiesta copia studio dal Sig MAMA ROME per diritti L. 18000 1 13 MAG, 1998- "
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
LIRE 2000 dott. Giuseppe Ciufo. CANCELLE
Udito, per la parte civile, l'Avv.//
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Cecere, che ha concluso per l'annullamento senza rivio della sentenza impugnata.
Udito il difensore avv.
AB844823 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A0875090 Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, CA
RI, titolare dell'omonima ditta individuale (fabbrica ciclomotori) corrente in Sasso Marconi, via Pile n°2, indicava il proprio dimicilio fiscale in via Tignano n°12 della stessa località. NOTI
L'Ufficio Imposte competente, in relazione tale
dichiarazione, accertava induttivamente un reddito di ricchezza mobile di £.223 milioni e un reddito imponibile, ai fini op erdos.
dell'imposta complementare, di £.218 milioni.
L'avviso di accertamento veniva notificato al contribuente il 22/11/77, a mezzo del messo comunale, in via Pile n°2, mediante consegna a mani di SI VA, nella sua qualità di CIO COME
in copia stud impiegata dipendente della CA RI s.p.a.. NO MAN FEROC
Divenuto definitivo l'accertamento, 1'11/11/78 veniva 631 24 MAG. 2011 notificato al CA RI, a mezzo posta, questa volta nel CANCELLIE domicilio fiscale dichiarato di via Tignano 12, la cartella esattoriale, con intimazione di pagamento della somma di A A
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE A Richiesta CORTE SUPREMA DI CASSAZION Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. ANDREOU Richiesta copia studic 3.30 per diritti al Sig. BARBERA 20 FEB. 2003 per diritti L. Sees. AL CANCELLIERE 2-08-1002 il
£.312.028.748 a titolo di ricchezza mobile e complementare per IL CANCELLERE
l'anno 1973.
11 CA proponeva ricorso avanti la Commissione LIRE 2000
CANCELLERIA
Tribunataria di 1° grado di Bologna deducendo, tra l'altro, in una memoria presentata dal suo legale, avv. RT CH, la nullità
della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a mani della
B404656 SI VA, impiegata della CA RI s.p.a..
B404657 Nella memoria veniva specificato che il CA "non era
C
V
l'amministratore unico della detta società, nè ricopriva BF376829 qualsivoglia carica presso la stessa" e che "lo stabilimento della s.p.a. CA RI, non può essere certo considerato -ai sensi dell'art. 139 C.P.C.- nè l'ufficio, nè l'azienda del Sig. CA
RI che da anni ha cessato l'attività industriale", in precedenza condotta in proprio.
La Commissione Tributaria, con decisione del 10/10/79,
accoglieva il ricorso, annullando l'isrizione a ruolo.
11 28/02/75 il CA RI (che con nota del precedente
31 luglio/24 agosto 1974 aveva comunicato di aver cessato l'attività che conduceva in proprio dal 04/07/74), nella sua veste di ex titolare della omonima ditta individuale, intestataria della partita IV.A. 0020241-0379, presentava all'Ufficio I.V.A. di
Bologna la dichiarazione annuale relativa al '74, indicandio quale domicilio fiscale della predetta ditta, già in via Pile n°2, la via
Tignano n°12 di Sasso Marconi. تنا
^^
4 L'Ufficio I.V.A. di Bologna provvedeva 8 redigere accertamento induttivo per l'importo di £.70.554.000 intestato a
CA RI, nel suo domicilio fiscale di via Tignano n°12 (già via Pile n°2) di Sasso Marconi, che veniva però notificato al contribuente, a mezzo del messo comunale, mediante consegna a mani di NO UG, quale impiegato della. CA
RI s.p.a, in via Pile.
Divenuto definitivo l'accertamento in difetto d'impugnativa, veniva successivamente notificato al Malance
ingiunzione di pagamento, contro la quale veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Bologna, chiedendosene l'annullamento.
In una memoria redatta dal predetto legale del CA
veniva chiesta, tra l'altro, in via pregiudiziale, la sospensione dell'esecuzione iniziata dall'Amministrazione Finanziaria.
Contestualmente veniva presentata istanza di sospensione doglietti executin presso l'Intendenza di Finanza di Bologne eccependo la irritualità
della notifica dell'avviso di accertamento.
Previo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la chiesta sospensione veniva concessa.
A seguito di rapporto della Intendenza di Finanza di
Bologna, che segnalava elementi indizianti in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico e omissione di atti d'ufficio a carico del CA e del messo comunale notificante, il 63 MA
5
Procuratore della Repubblica di Bologna iniziava azione penale nei confronti del CA RI e del suo difensore, avv. RT
CH.
A costoro veniva contestato il concorso nei reati di falso continuata,ideologico continuato in atto pubblico e truffa aggravata ex art. 640 cpv. C.P..
In ordine al reato di falso veniva contestato al CA di avere:
A.1) - con la falsa rappresentazione -contenuta nel ricorso n°13238 del 30/12/78- consistente nell'affermazione che la sede della s.p.a. Malance RI non costituiva, da anni, l'ufficio di
CA RI nè il luogo ove lo stesso esercitava l'attività industriale o ricopriva qualsiasi cerica, tratto in inganno i membri della Commissione Tributaria, sicchè ne derivava, nella motivazione della decisione di annullamento dell'iscrizione a ruolo del 10/10/79, l'attestazione del presupposto ideologicamente falso che la sede della s.p.a. non costituiva ufficio o azienda del ricorrente ex art. 139 C.P.C.;
A.2) - con la medesima falsa affermazione e rappresentazione, contenuta nell'istanza di sospensione degli atti esecutivi, rafforzata da una dichiarazione equivoca fatta sottoscrivere al dipendente della s.p.a. CA RI (NO
UG), tratto in inganno l'intendenza di Finanza di
Bologna, sicchè ne derivava, su tale falso presupposto, la 63 ΠΛ
6
sospensione dell'esecuzione, disposta con l'intendentizia del
08/08/80.
All'avv. CH, a titolo di induzione al falso, veniva contestato la predisposizione e la presentazione delle memorie nella piena consapevolezza delle falsità delle circostanze in esse rappresentate.
In ordine al reato di truffe la contestazione riguardava l'induzione in errore dei competenti Organi Finanziari mediante gli artifizi descritti nelle rubriche concernenti reati di falso.
11 Tribunale di Bologna, con sentenze del 15/10/81,
assolveva entrambi gli imputati dai reati loro in comune ascritti, perchè il fatto non sussiste.
Riguardo al reato di falso continuato veniva fatto rilevare che la falsità ideologica non è concepibile nei riguardi di atti aventi, come nella specie, contenuto dispositivo.
Riguardo al reato di truffa, veniva fatto rilevare che neppure per tale addebito appariva sussistente la condotta artificiosa descritta nel capo di imputazione.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 17/02/86, in riforma della decisione del Tribunale, appellata dal P.M. presso il Tribunale di Bologna -dichiarata l'inammissibilità, per rinuncia,
dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la stesse
Corte dichiarave il CA colpevole dei reati ascrittigli e, in
concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante 63 ΑΛ
7
contestata quanto al reato di truffa, lo condannave alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e £.200.00 di multa.
Modificava la formula assolutoria nei confronti del
CH, che assolveva dalle imputazioni ascrittegli perchè il fatto non costituisce resto.
Confermava nel resto.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte di entrambi gli imputati.
I] CH non presentava tuttavia i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei motivi predisposti per il ricorrente CA dal difensore avv. Adolfo Lammioni, viene mossa alla sentenza impugnata una triplice censura:
1) - erronea applicazione degli artt. 48-479 C.P. in relaz.
all'art. 524 n°1 C.P.P., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di falsità ideologica in atti pubblici a contenuto dispositivo concernenti i fatti contestati sub A.1) e sub A.2) del capo d'imputazione;
2) - erronea applicazione dell'art. 640 C.P. in relaz. all'art. 524 n°1 C.P.P., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa aggravata;
3) - violazione dell'art. 475 n°3 in relaz all'art. 524 n°3
C.P.P., per omessa motivazione in ordine alle sussistenza dell'elemento psicologico rispetto ai ritenuti delitti.
@@@ زنا MA
Nei motivi sottoscritti dallo stesso avv. Lemmioni nonchè
dall'avv. Franco Bricola (difensore di fiducia del CA nel procedimento d'appello, non impugnante e non nominato nè
designato dal CA per la presentazione dei motivi e, quindi,
non legittimato) la sentenza impugnata viene investita
ugualmente con una serie triplice di censure del tutto analoghe a quelle sopra esposte, dalle quali si diversificano solo formalmente.
In essi viene inoltre denunziata la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui si esclude l'esistenza dell'elemento soggettivo rispetto al coimputato assolto CH RT, mentre se ne afferma apoditticamente l'esistenza rispetto al ricorrente
CA.
@@@
La prima censura è fondata.
La falsità ideologica può configurarsi solamente negli atti pubblici a contenuto narrativo, che hanno una funzione di attestazione di verità e non anche negli atti a contenuto dispositivo, la cui funzione non è quella di documentazione o descrizione di una realtà esterna, ma quella di una manifestazione di volontà dell'autore dell'atto.
Gli atti di potestà decisoria emanati da organi giurisdizionali o da organi amministrativi (nella specie la decisione emanata da un organo del contenzioso tributario, qual'è
la Commissione Tributaria di 1° grado, ed il provvedimento ΠΛ
Intendentizio, di carattere amministrativo, di sospensione degli atti esecutivi dell'esecuzione fiscale), sono essenzialmente manifestazioni di volontà rispetto al contenuto formale e sostanziale del rapporto contenzioso o amministrativo cui hanno messo capo e che hanno definito.
decisionale può tuttavia presentare natura L'atto composita.
Essere espressione di giudizio e di volontà ma anche assumere aspetti di documentazione narrative di fatti e
situazioni giuridicamente rilevanti ai fini del decidere.
La falsità ideologica può quindi ipotizzazrsi nella parte a contenuto narrativo, laddove nell'atto decisionale vengono inveridicamente attestati fatti come compiuti dall'organo decidente o come avvenuti alla sua presenza (es: attestazioni non veritiere sul luogo di formazione dell'atto, suile data, sul suo autore, sullo svolgimento delle attività procedurali).
Nelle parti a contenuto dispositivo la falsità ideologica, di norma non concepibile, potrebbe ipotizzarsi solo se l'atto decisionale contenga, insite nella espressione di giudizio e di volontà, attestazioni di situazioni che l'autore dell'atto abbia l'obbligo di consacrare come presupposti di verità dell'atto stesso.
Qualora l'attestazione inveritiera sia indotta nell'autore dell'atto dall'esterno, si verserà nell'ipotesi dell'autore mediato di cui all'art. 48 C.P.. 68 ΑΛ
10
Tuttavia, perchè possa in una sentenza o in qualsiasi altro atto decisionale configurarsi questa ipotesi, è necessario che la falsa attestazione del dichiarante interessato incida su fatti dei quali costui abbia l'obbligo giuridico di veridica esposizione e che l'atto si sia formato sulla base delle ingannevoli attestazioni.
L'ipotesi della responsabilità ex art. 48 C.P. non è ugualmente configurabile se l'organo decidente, ancorchè si sia avvalso delle fraudolente 0 mendaci affermazioni dell'interessato, non sia obbligato a limitarsi a trasfonderie ed a consacrarle nell'atto. Non sia, in altre parole, vincolato ad esse dovendole necessariamente recepire senza controllo, rimanendo tali attestazioni al di fuori dell'attività di diretto accertamento degli imprescindibili presupposti logico-giuridici della decisione
(es: esibizione, da parte dell'interessato, di un falso certificato che, inducendo in errore l'organo della P.A., comporti l'emanazione di un provvedimento a lui favorevole).
La possibilità di esplicazione di attività volta alla diretta conoscenza della situazione reale in luogo di un incauto affidamento di quella ingannevolmente rappresentata dall'interessato, frapponendo un diaframme tra la falsa attestazione da costui fatta e il contenuto dell'atto decisionale,
impedisce l'imputabilità del dichiarante a titolo di falso indotto.
Questo è quanto si è verificato nella fattispecie,
considerati gli ampi e inutilizzati poteri inquisitori di cui disponevano gli organi decidenti. من کا
11
Anzi le attestazioni del CA circa il suo domicilio fiscale, il luogo dove svolgeva la sua attività e circa l'assenza di titolarità di cariche sociali in seno alla CA RI s.p.a.,
attestazioni in accusa contestate come ingannatorie e causa dell'imputazione di falsità ideologica per induzione, o sono state riconosciute corrispondenti alla realtà (il CA RI è
risultato essere dipendente della CA RI s.p.a. con funzioni dirigenziali) o sono state oggetto di specifica valutazione sul piano giuridico da parte degli organi decidenti.
Nella decisione della Commissione Tributaria,
l'accoglimento della sollevata eccezione d'irritualità della notifica dell'accertamento fiscale, conseguenza dello
accoglimento del ricorso del CA, è stata attribuita:
-· alla mancata effettuazione della notifica al domicilio fiscale dichiarato dall'interessato nella relativa denunzia dei redditi;
alla avvenuta notifica a mani di persona ritenuta non idonea a riceverla (un dipendente della CA RI s.p.a. al pari del CA).
Argomentazioni queste prospettate dalla difesa e fatte proprie dagli organi decidenti dopo la sottoposizione al vaglio di criteri di valutazione in fatto e in diritto, non sensa essere stati sul punto di respingerle sulla base della considerazione che il
CA aveva comunque ammesso di aver preso conoscenza dell'atto irritualmente notificato e che non mancavano precedenti 68
3
12
giurisprudenziali secondo cui la notifica è da considerarsi valida quando, come nella specie, sia il destinatario della notifica che il soggetto cui l'atto viene notificato prestano la loro attività lavorativa nello stesso ufficio in qualità di dipendenti del medesimo datore di lavoro.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 139 C.P.C., che trova applicazione per disposto di legge in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60 D.P.R. n°60 del '73), per ufficio del destinatario, nel quale costui può essere ricercato agli effetti della notifica, "deve intendersi non solo quello da lui creato,
organizzato e diretto per la trattazione di affari propri, ma anche quello in cui il destinatario presta comunque servizio od esercita la sua attività lavorativa" (Cass. sez. 1° n°0543 del 19/02/76).
Tesi abbandonate dai decidenti, che hanno finito col giudicare più conforme al diritto quella della irritualità della notifica per essere stata questa effettuata in luogo diverso dal dichiarato domicilio fiscale (secondo l'art. 60 D.P.R. n°600 del
1973 "salvo il caso della consegna a mani proprie -non verificatosi nella specie-, la notifica deve essere fatta nel domicilio fiscale del contribuente").
Gli organi decidenti sono quindi pervenuti alle loro rispettive decisioni circa la irritualità della notifica sulla base di una approfondita disamina delle questioni pregiudiziali dedotte e non senza essersi prospettati, in alternativa, opposte soluzioni in diritto, sempre basate sui medesimi presupposti di fatto. 1 1
13
Presupposti di fatto che peraltro, come si è già osservato,
nulla impediva che fossero oggetto di verifica e disconoscimento col giudicare simulata la situazione rappresentata dal contribuente.
Si sarebbe così potuto definire il CA, come è stato ritenuto nella sentenza impugnata, titolare od amministratore occulto della CA RI s.p.a., con ovvie conseguenze sulla validità della notifica effettuata presso la sede della stessa società, con superamento della necessità di dover far ricorso al citato indirizzo giurisprudenziale che aveva nei decidenti destato perplessità.
Peraltro, sulla base del criterio enunciato e seguito dai decidenti (notifica necessariamente da eseguirsi o a mani proprie o nel dichiarato domicilio fiscale del contribuente), gli atti avrebbero dovuto essere considerati in ogni caso invalidamente notificati, anche se non fosse stata oggetto di contestazione la coincidenza della sede della Malance RI s.p.a con il luogo dove il CA esercitava la sua attività lavorativa, dipendente o imprenditoriale.
Riassumendo:
1) gli atti dispositivi che rappresentano, come nella specie, una dichiarazione di giudizio e di volontà (e non di verità) del loro autore, sono insuscettibili di falsità ideologica;
2) le dichiarazioni contenute negli atti difensivi del
CA, vere o false che fossero state, non si presentavano come 68 ለ ሰ 4
14
attestazioni soggette all'obbligo giuridico dell'esposizione veridica da parte dell'interessato nè soggette all'obbligo da parte del decidente di recepirle nell'atto emanando senza possibilità di preventiva verifica;
3) le attestazioni contenute nei ricorsi e nelle memorie redatte nell'interesse del CA costituiscono insopprimibile,
legittima esplicazione di attività defensionale;
4) le decisioni adottate figurano essere il portato di meditata disamine logico-giuridica, ancorate, più che alle pretese ingannatorie attestazioni dell'interessato, alla interpretazione ed applicazione di norme di legge espressamente richiamate nonchè di orientamenti giurisprudenziali sul thema.
Risulta pertanto evidente che i fatti contestati non sussistono e, con tale formula, previo annullamento senza rinvio della sentneza impugnata, il LA deve essere mandato assolto.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti in tale statuizione.
La formula assulutoria adottata nei confronti del CA è
estensibile al coimputato CH RT ancorchè non abbia depositato i motivi di ricorso.
Costui, assolto perchè il fatto non costituisce reato, ha interesse a vedere modificata migliorativamente la formula assolutoria terminativa. 68 nn
15
La formula il fatto non sussiste è ovviamente più
favorevole, avendo la capacità di escludere ogni ulteriore residuo pregiudizio di ordine giuridico.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti df LA RI nonchè, per l'estensibilità dei motivi, nei confronti di CH RT, perchè il fatto non sussiste.
Roma, 11/06/87.
И Presidente 11 Cons. Relatore
(dr. Giuseppe Ciufo).
11 Cancelliere
A DIRETTORE DYE Dr. SA !уже Depositata in Cancelleria IL
17 SET. 1987
IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
M Rilasciuto copia studio
▼ 9 8 6 7 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE al SIG. per dirit Colo Richiesta popia studio 27 SET 1997 the vol IL CANCELLIERE Udienza pubblica dell' 11/06/87 del Sig. SENTENZA per diritti L. " 19 DIC. 1997 n°1039 Registro Generale IL CANCELLIERE n° 33773/86
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE OFFICIC COPIE REPUBBLICA ITALIANA Rilasciato pa studio Richiesta copia studio dal Sig. AC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti L. Moos per diritti 354 04 01: 2009- 21 MAG 1990 il IL CANCELLIER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERECANG SEZIONE QUINTA PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli 111.mi Signori
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFFICIO COPIE Presidente Dott. RI Marvasi Riluscata copia studio
1G. Vassall Richiesta copia_studio, Consigliere 1) Dott. Mirto Aloisi por diritti 12000 izg IMPERI al dal Sig. per diritti €3.10 Consigliere
* 20 MOR. 1992 2) Dott. Elio lacomini
IL CANCELLIERE
3) Dott. Giuseppe Ciufo 11 P.Z.SET, 2004: Consigliere IL CANCELLIERE
4) Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Consigliere
ha pronunciato la seguente "CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia Studio UFFICIO COPIE Sul ricorso proposto da:
Richiesta Copia studio
*1) - CA RI dal Six Parim al SIG. 2000 24.03.03 per diriči
-n. a Bologna il 12/03/1919. per dirici 9.30 per diritti IL CANCELLIERE MAR. 1995 IL CANCELLIERE
*2) - CH RT 22
-n. a Ferrara il 12/03/1931.
CORTE SUPREMA DI CASSAZION avverso UFFICIO COPIE la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del Richiesta copia studi dal Sig. CENTURELL 17/02/86. per diritti L. 18000
* 14 NOV. 1996 IL CANCELLIER ^ ^
DIRITTI DI DIRITTI DI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICE COPIE DIRITTI
Richiesta copia studio dal Sig MAMA ROME per diritti L. 18000 1 13 MAG, 1998- "
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
LIRE 2000 dott. Giuseppe Ciufo. CANCELLE
Udito, per la parte civile, l'Avv.//
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Cecere, che ha concluso per l'annullamento senza rivio della sentenza impugnata.
Udito il difensore avv.
AB844823 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A0875090 Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, CA
RI, titolare dell'omonima ditta individuale (fabbrica ciclomotori) corrente in Sasso Marconi, via Pile n°2, indicava il proprio dimicilio fiscale in via Tignano n°12 della stessa località. NOTI
L'Ufficio Imposte competente, in relazione tale
dichiarazione, accertava induttivamente un reddito di ricchezza mobile di £.223 milioni e un reddito imponibile, ai fini op erdos.
dell'imposta complementare, di £.218 milioni.
L'avviso di accertamento veniva notificato al contribuente il 22/11/77, a mezzo del messo comunale, in via Pile n°2, mediante consegna a mani di SI VA, nella sua qualità di CIO COME
in copia stud impiegata dipendente della CA RI s.p.a.. NO MAN FEROC
Divenuto definitivo l'accertamento, 1'11/11/78 veniva 631 24 MAG. 2011 notificato al CA RI, a mezzo posta, questa volta nel CANCELLIE domicilio fiscale dichiarato di via Tignano 12, la cartella esattoriale, con intimazione di pagamento della somma di A A
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE A Richiesta CORTE SUPREMA DI CASSAZION Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. ANDREOU Richiesta copia studic 3.30 per diritti al Sig. BARBERA 20 FEB. 2003 per diritti L. Sees. AL CANCELLIERE 2-08-1002 il
£.312.028.748 a titolo di ricchezza mobile e complementare per IL CANCELLERE
l'anno 1973.
11 CA proponeva ricorso avanti la Commissione LIRE 2000
CANCELLERIA
Tribunataria di 1° grado di Bologna deducendo, tra l'altro, in una memoria presentata dal suo legale, avv. RT CH, la nullità
della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata a mani della
B404656 SI VA, impiegata della CA RI s.p.a..
B404657 Nella memoria veniva specificato che il CA "non era
C
V
l'amministratore unico della detta società, nè ricopriva BF376829 qualsivoglia carica presso la stessa" e che "lo stabilimento della s.p.a. CA RI, non può essere certo considerato -ai sensi dell'art. 139 C.P.C.- nè l'ufficio, nè l'azienda del Sig. CA
RI che da anni ha cessato l'attività industriale", in precedenza condotta in proprio.
La Commissione Tributaria, con decisione del 10/10/79,
accoglieva il ricorso, annullando l'isrizione a ruolo.
11 28/02/75 il CA RI (che con nota del precedente
31 luglio/24 agosto 1974 aveva comunicato di aver cessato l'attività che conduceva in proprio dal 04/07/74), nella sua veste di ex titolare della omonima ditta individuale, intestataria della partita IV.A. 0020241-0379, presentava all'Ufficio I.V.A. di
Bologna la dichiarazione annuale relativa al '74, indicandio quale domicilio fiscale della predetta ditta, già in via Pile n°2, la via
Tignano n°12 di Sasso Marconi. تنا
^^
4 L'Ufficio I.V.A. di Bologna provvedeva 8 redigere accertamento induttivo per l'importo di £.70.554.000 intestato a
CA RI, nel suo domicilio fiscale di via Tignano n°12 (già via Pile n°2) di Sasso Marconi, che veniva però notificato al contribuente, a mezzo del messo comunale, mediante consegna a mani di NO UG, quale impiegato della. CA
RI s.p.a, in via Pile.
Divenuto definitivo l'accertamento in difetto d'impugnativa, veniva successivamente notificato al Malance
ingiunzione di pagamento, contro la quale veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Bologna, chiedendosene l'annullamento.
In una memoria redatta dal predetto legale del CA
veniva chiesta, tra l'altro, in via pregiudiziale, la sospensione dell'esecuzione iniziata dall'Amministrazione Finanziaria.
Contestualmente veniva presentata istanza di sospensione doglietti executin presso l'Intendenza di Finanza di Bologne eccependo la irritualità
della notifica dell'avviso di accertamento.
Previo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la chiesta sospensione veniva concessa.
A seguito di rapporto della Intendenza di Finanza di
Bologna, che segnalava elementi indizianti in ordine al reato di falsità ideologica in atto pubblico e omissione di atti d'ufficio a carico del CA e del messo comunale notificante, il 63 MA
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Procuratore della Repubblica di Bologna iniziava azione penale nei confronti del CA RI e del suo difensore, avv. RT
CH.
A costoro veniva contestato il concorso nei reati di falso continuata,ideologico continuato in atto pubblico e truffa aggravata ex art. 640 cpv. C.P..
In ordine al reato di falso veniva contestato al CA di avere:
A.1) - con la falsa rappresentazione -contenuta nel ricorso n°13238 del 30/12/78- consistente nell'affermazione che la sede della s.p.a. Malance RI non costituiva, da anni, l'ufficio di
CA RI nè il luogo ove lo stesso esercitava l'attività industriale o ricopriva qualsiasi cerica, tratto in inganno i membri della Commissione Tributaria, sicchè ne derivava, nella motivazione della decisione di annullamento dell'iscrizione a ruolo del 10/10/79, l'attestazione del presupposto ideologicamente falso che la sede della s.p.a. non costituiva ufficio o azienda del ricorrente ex art. 139 C.P.C.;
A.2) - con la medesima falsa affermazione e rappresentazione, contenuta nell'istanza di sospensione degli atti esecutivi, rafforzata da una dichiarazione equivoca fatta sottoscrivere al dipendente della s.p.a. CA RI (NO
UG), tratto in inganno l'intendenza di Finanza di
Bologna, sicchè ne derivava, su tale falso presupposto, la 63 ΠΛ
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sospensione dell'esecuzione, disposta con l'intendentizia del
08/08/80.
All'avv. CH, a titolo di induzione al falso, veniva contestato la predisposizione e la presentazione delle memorie nella piena consapevolezza delle falsità delle circostanze in esse rappresentate.
In ordine al reato di truffe la contestazione riguardava l'induzione in errore dei competenti Organi Finanziari mediante gli artifizi descritti nelle rubriche concernenti reati di falso.
11 Tribunale di Bologna, con sentenze del 15/10/81,
assolveva entrambi gli imputati dai reati loro in comune ascritti, perchè il fatto non sussiste.
Riguardo al reato di falso continuato veniva fatto rilevare che la falsità ideologica non è concepibile nei riguardi di atti aventi, come nella specie, contenuto dispositivo.
Riguardo al reato di truffa, veniva fatto rilevare che neppure per tale addebito appariva sussistente la condotta artificiosa descritta nel capo di imputazione.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 17/02/86, in riforma della decisione del Tribunale, appellata dal P.M. presso il Tribunale di Bologna -dichiarata l'inammissibilità, per rinuncia,
dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la stesse
Corte dichiarave il CA colpevole dei reati ascrittigli e, in
concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante 63 ΑΛ
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contestata quanto al reato di truffa, lo condannave alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e £.200.00 di multa.
Modificava la formula assolutoria nei confronti del
CH, che assolveva dalle imputazioni ascrittegli perchè il fatto non costituisce resto.
Confermava nel resto.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte di entrambi gli imputati.
I] CH non presentava tuttavia i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei motivi predisposti per il ricorrente CA dal difensore avv. Adolfo Lammioni, viene mossa alla sentenza impugnata una triplice censura:
1) - erronea applicazione degli artt. 48-479 C.P. in relaz.
all'art. 524 n°1 C.P.P., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di falsità ideologica in atti pubblici a contenuto dispositivo concernenti i fatti contestati sub A.1) e sub A.2) del capo d'imputazione;
2) - erronea applicazione dell'art. 640 C.P. in relaz. all'art. 524 n°1 C.P.P., in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa aggravata;
3) - violazione dell'art. 475 n°3 in relaz all'art. 524 n°3
C.P.P., per omessa motivazione in ordine alle sussistenza dell'elemento psicologico rispetto ai ritenuti delitti.
@@@ زنا MA
Nei motivi sottoscritti dallo stesso avv. Lemmioni nonchè
dall'avv. Franco Bricola (difensore di fiducia del CA nel procedimento d'appello, non impugnante e non nominato nè
designato dal CA per la presentazione dei motivi e, quindi,
non legittimato) la sentenza impugnata viene investita
ugualmente con una serie triplice di censure del tutto analoghe a quelle sopra esposte, dalle quali si diversificano solo formalmente.
In essi viene inoltre denunziata la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui si esclude l'esistenza dell'elemento soggettivo rispetto al coimputato assolto CH RT, mentre se ne afferma apoditticamente l'esistenza rispetto al ricorrente
CA.
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La prima censura è fondata.
La falsità ideologica può configurarsi solamente negli atti pubblici a contenuto narrativo, che hanno una funzione di attestazione di verità e non anche negli atti a contenuto dispositivo, la cui funzione non è quella di documentazione o descrizione di una realtà esterna, ma quella di una manifestazione di volontà dell'autore dell'atto.
Gli atti di potestà decisoria emanati da organi giurisdizionali o da organi amministrativi (nella specie la decisione emanata da un organo del contenzioso tributario, qual'è
la Commissione Tributaria di 1° grado, ed il provvedimento ΠΛ
Intendentizio, di carattere amministrativo, di sospensione degli atti esecutivi dell'esecuzione fiscale), sono essenzialmente manifestazioni di volontà rispetto al contenuto formale e sostanziale del rapporto contenzioso o amministrativo cui hanno messo capo e che hanno definito.
decisionale può tuttavia presentare natura L'atto composita.
Essere espressione di giudizio e di volontà ma anche assumere aspetti di documentazione narrative di fatti e
situazioni giuridicamente rilevanti ai fini del decidere.
La falsità ideologica può quindi ipotizzazrsi nella parte a contenuto narrativo, laddove nell'atto decisionale vengono inveridicamente attestati fatti come compiuti dall'organo decidente o come avvenuti alla sua presenza (es: attestazioni non veritiere sul luogo di formazione dell'atto, suile data, sul suo autore, sullo svolgimento delle attività procedurali).
Nelle parti a contenuto dispositivo la falsità ideologica, di norma non concepibile, potrebbe ipotizzarsi solo se l'atto decisionale contenga, insite nella espressione di giudizio e di volontà, attestazioni di situazioni che l'autore dell'atto abbia l'obbligo di consacrare come presupposti di verità dell'atto stesso.
Qualora l'attestazione inveritiera sia indotta nell'autore dell'atto dall'esterno, si verserà nell'ipotesi dell'autore mediato di cui all'art. 48 C.P.. 68 ΑΛ
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Tuttavia, perchè possa in una sentenza o in qualsiasi altro atto decisionale configurarsi questa ipotesi, è necessario che la falsa attestazione del dichiarante interessato incida su fatti dei quali costui abbia l'obbligo giuridico di veridica esposizione e che l'atto si sia formato sulla base delle ingannevoli attestazioni.
L'ipotesi della responsabilità ex art. 48 C.P. non è ugualmente configurabile se l'organo decidente, ancorchè si sia avvalso delle fraudolente 0 mendaci affermazioni dell'interessato, non sia obbligato a limitarsi a trasfonderie ed a consacrarle nell'atto. Non sia, in altre parole, vincolato ad esse dovendole necessariamente recepire senza controllo, rimanendo tali attestazioni al di fuori dell'attività di diretto accertamento degli imprescindibili presupposti logico-giuridici della decisione
(es: esibizione, da parte dell'interessato, di un falso certificato che, inducendo in errore l'organo della P.A., comporti l'emanazione di un provvedimento a lui favorevole).
La possibilità di esplicazione di attività volta alla diretta conoscenza della situazione reale in luogo di un incauto affidamento di quella ingannevolmente rappresentata dall'interessato, frapponendo un diaframme tra la falsa attestazione da costui fatta e il contenuto dell'atto decisionale,
impedisce l'imputabilità del dichiarante a titolo di falso indotto.
Questo è quanto si è verificato nella fattispecie,
considerati gli ampi e inutilizzati poteri inquisitori di cui disponevano gli organi decidenti. من کا
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Anzi le attestazioni del CA circa il suo domicilio fiscale, il luogo dove svolgeva la sua attività e circa l'assenza di titolarità di cariche sociali in seno alla CA RI s.p.a.,
attestazioni in accusa contestate come ingannatorie e causa dell'imputazione di falsità ideologica per induzione, o sono state riconosciute corrispondenti alla realtà (il CA RI è
risultato essere dipendente della CA RI s.p.a. con funzioni dirigenziali) o sono state oggetto di specifica valutazione sul piano giuridico da parte degli organi decidenti.
Nella decisione della Commissione Tributaria,
l'accoglimento della sollevata eccezione d'irritualità della notifica dell'accertamento fiscale, conseguenza dello
accoglimento del ricorso del CA, è stata attribuita:
-· alla mancata effettuazione della notifica al domicilio fiscale dichiarato dall'interessato nella relativa denunzia dei redditi;
alla avvenuta notifica a mani di persona ritenuta non idonea a riceverla (un dipendente della CA RI s.p.a. al pari del CA).
Argomentazioni queste prospettate dalla difesa e fatte proprie dagli organi decidenti dopo la sottoposizione al vaglio di criteri di valutazione in fatto e in diritto, non sensa essere stati sul punto di respingerle sulla base della considerazione che il
CA aveva comunque ammesso di aver preso conoscenza dell'atto irritualmente notificato e che non mancavano precedenti 68
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giurisprudenziali secondo cui la notifica è da considerarsi valida quando, come nella specie, sia il destinatario della notifica che il soggetto cui l'atto viene notificato prestano la loro attività lavorativa nello stesso ufficio in qualità di dipendenti del medesimo datore di lavoro.
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 139 C.P.C., che trova applicazione per disposto di legge in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60 D.P.R. n°60 del '73), per ufficio del destinatario, nel quale costui può essere ricercato agli effetti della notifica, "deve intendersi non solo quello da lui creato,
organizzato e diretto per la trattazione di affari propri, ma anche quello in cui il destinatario presta comunque servizio od esercita la sua attività lavorativa" (Cass. sez. 1° n°0543 del 19/02/76).
Tesi abbandonate dai decidenti, che hanno finito col giudicare più conforme al diritto quella della irritualità della notifica per essere stata questa effettuata in luogo diverso dal dichiarato domicilio fiscale (secondo l'art. 60 D.P.R. n°600 del
1973 "salvo il caso della consegna a mani proprie -non verificatosi nella specie-, la notifica deve essere fatta nel domicilio fiscale del contribuente").
Gli organi decidenti sono quindi pervenuti alle loro rispettive decisioni circa la irritualità della notifica sulla base di una approfondita disamina delle questioni pregiudiziali dedotte e non senza essersi prospettati, in alternativa, opposte soluzioni in diritto, sempre basate sui medesimi presupposti di fatto. 1 1
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Presupposti di fatto che peraltro, come si è già osservato,
nulla impediva che fossero oggetto di verifica e disconoscimento col giudicare simulata la situazione rappresentata dal contribuente.
Si sarebbe così potuto definire il CA, come è stato ritenuto nella sentenza impugnata, titolare od amministratore occulto della CA RI s.p.a., con ovvie conseguenze sulla validità della notifica effettuata presso la sede della stessa società, con superamento della necessità di dover far ricorso al citato indirizzo giurisprudenziale che aveva nei decidenti destato perplessità.
Peraltro, sulla base del criterio enunciato e seguito dai decidenti (notifica necessariamente da eseguirsi o a mani proprie o nel dichiarato domicilio fiscale del contribuente), gli atti avrebbero dovuto essere considerati in ogni caso invalidamente notificati, anche se non fosse stata oggetto di contestazione la coincidenza della sede della Malance RI s.p.a con il luogo dove il CA esercitava la sua attività lavorativa, dipendente o imprenditoriale.
Riassumendo:
1) gli atti dispositivi che rappresentano, come nella specie, una dichiarazione di giudizio e di volontà (e non di verità) del loro autore, sono insuscettibili di falsità ideologica;
2) le dichiarazioni contenute negli atti difensivi del
CA, vere o false che fossero state, non si presentavano come 68 ለ ሰ 4
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attestazioni soggette all'obbligo giuridico dell'esposizione veridica da parte dell'interessato nè soggette all'obbligo da parte del decidente di recepirle nell'atto emanando senza possibilità di preventiva verifica;
3) le attestazioni contenute nei ricorsi e nelle memorie redatte nell'interesse del CA costituiscono insopprimibile,
legittima esplicazione di attività defensionale;
4) le decisioni adottate figurano essere il portato di meditata disamine logico-giuridica, ancorate, più che alle pretese ingannatorie attestazioni dell'interessato, alla interpretazione ed applicazione di norme di legge espressamente richiamate nonchè di orientamenti giurisprudenziali sul thema.
Risulta pertanto evidente che i fatti contestati non sussistono e, con tale formula, previo annullamento senza rinvio della sentneza impugnata, il LA deve essere mandato assolto.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti in tale statuizione.
La formula assulutoria adottata nei confronti del CA è
estensibile al coimputato CH RT ancorchè non abbia depositato i motivi di ricorso.
Costui, assolto perchè il fatto non costituisce reato, ha interesse a vedere modificata migliorativamente la formula assolutoria terminativa. 68 nn
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La formula il fatto non sussiste è ovviamente più
favorevole, avendo la capacità di escludere ogni ulteriore residuo pregiudizio di ordine giuridico.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti df LA RI nonchè, per l'estensibilità dei motivi, nei confronti di CH RT, perchè il fatto non sussiste.
Roma, 11/06/87.
И Presidente 11 Cons. Relatore
(dr. Giuseppe Ciufo).
11 Cancelliere
A DIRETTORE DYE Dr. SA !уже Depositata in Cancelleria IL
17 SET. 1987
IL CANCELLIERE