Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
"04446/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G. N. 10839/98 - Consigliere Cron.9652 Dott. Vincenzo FERRO Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere Rep. 1505 Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE SENTENZA OFFICIO COPIE A S YOU HOME SAFE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 6000 PE IA, LI AN, eredi di PE ANTONIO, 2.8 MAR 2001. elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 146, IL CANCELLIERE l'avvocato SPAZIANI TESTA E., rappresentati e presso OM GIUSEPPE, giusta procura difesi dall'avvocato CANCELLERIA in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
LU,IE AN, ESPOSITO elettivamente DD664024 domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 84, presso lo studio del secondo, rappresentati e difesi ⚫ 2000 dall'avvocato ESPOSITO LU: 1671 controricorrenti - -1-
contro
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LU BOCCHERINI 3, presso l'avvocato MANCINI F., rappresentato e difeso dall'avvocato FUSCO ELIO ROCCO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
ESPOSITO LU, IO OL, DE PI AN, DE PI LI, DI LL VALERIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1114/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 22/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per resistenti, CA, 1'Avvocato PO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 15.6.1989 EP IO, MA NN, AI PA, De PP NN e IA, MA ST, eredi PA ET e RI ST, assegnatari, nel 1963, della proprietà di alloggi ricompresi nel fabbricato in Napoli, alla via Vetreria, n. 63, is. 9, costruito dall'Istituto Nazionale Impiegati dello Stato (INCIS, ora IACP), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'IACP per sentir dichiarare che il cantinato esistente nel piano seminterrato costituiva accessorio del fabbricato su indicato e per sentirlo condannare all'immediato rilascio del bene. A sostegno della domanda gli attori deducevano che insieme al diritto dominicale sui singoli appartamenti era stata loro trasferita la proprietà, pro quota, di tutti gli accessori e di tutte le pertinenze dello stabile e, quindi, anche del cantinato summenzionato;
che tale bene era stato invece, illegittimamente concesso in locazione dall'INCIS e destinato a circolo ricreativo "ARCAS"; che, con atto di citazione del 4.8.86, il condomino avv. IG PO, acquirente dell'interno 2 della scala A, aveva convenuto in giudizio l'IACP, per sentir dichiarare di sua esclusiva proprietà il medesimo cantinato. Costituendosi in giudizio l'IACP chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che il seminterrato era una unità immobiliare autonoma e che non poteva essere ricompreso tra i beni per i quali poteva essere applicata la presunzione di comproprietà stabilita dall'art. 1117 cod. civ.. Si costituivano, inoltre, in giudizio CA NN ed PO IG, dei quali era stata autorizzata la chiamata in causa, deducendo che gli attori non avevano fornito prova alcuna del diritto di proprietà rivendicato. 구조 Il tribunale adito, con sentenza del 20.1/20.3.1993, rigettava la domanda, rilevando che negli atti di vendita agli attori delle unità abitative non si faceva alcuna menzione del cantinato e che questo, per le sue caratteristiche, non poteva presumersi di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 16.3.1994, i soccombenti proponevano appello alla corte d'appello di Napoli, che rigettava l'impugnazione. Osservava la corte che gli appellanti, con l'atto di citazione, avevano dedotto in primo grado che il cantinato era stato consegnato ai singoli assegnatari per essere adibito a ripostiglio, che soltanto con le note allegate al verbale di causa del 3.10.1991 avevano chiesto di provare che ogni unità immobiliare era stata consegnata con la relativa quota "sullo scantinato o lavatoio"; che nella comparsa conclusionale avevano fatto di nuovo cenno a questa destinazione promiscua del locale;
che con l'atto di appello il predetto locale era stato ancora definito "cantinato- lavatoio"; che gli appellati CA ed PO avevano eccepito la novità della domanda;
che l'eccezione era fondata, atteso che coll'attribuzione al bene anche della destinazione a “lavatoio" o a locale per la lavanderia veniva modificato nei suoi elementi materiali, attraverso la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, il fatto costitutivo della pretesa originaria. La corte territoriale osservava, altresì, che il bene in questione non poteva ritenersi di proprietà comune a norma dell'art. 1117 cod. civ., non essendovi elementi per ritenerne sussistente la obbiettiva destinazione all'uso e al godimento comune;
2 заз che la decisione del primo giudice era sorretta da una motivazione ampia ed articolata ed immune da errori giuridici;
che, in particolare, questo aveva correttamente ritenuto che le risultanze catastali non costituissero prova della proprietà ai fini della revindica;
osservato che in nessuno degli atti acquisiti al processo si faceva menzione del trasferimento della proprietà del cantinato e che detto bene non poteva considerarsi accessorio delle unità abitative neppure in forza delle leggi sull'edilizia economica e popolare (art. 205 R.D. 28.4.38 n. 1165). Osservava, infine, la corte che le disposizioni sull'edilizia economica e popolare, invocate dagli appellanti, non hanno il carattere di norme imperative determinative della nullità della parte del contratto che non sia loro conforme, né comportano che tale parte del negozio giuridico sia sostituita dalla norma violata ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., mancando nel caso di specie sia una disposizione di legge che sanzioni di nullità il contratto di vendita con il quale sia trasferito l'alloggio senza il piano cantinato, sia una disposizione che imponga la sostituzione della norma alla clausola difforme. Avverso detta sentenza EP CO e MA NN, eredi di EP IO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria. L'IACP per la provincia di Napoli, CA NN ed PO IG hanno resistito con controricorso. CA ed PO hanno, altresì, depositato memoria. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AI PA, De PP NN, De PP IA e Di LE VA i ricorrenti EP CO e MA NN vi provvedevano notificando l'atto di integrazione presso il loro domicilio reale. CA ed PO depositavano ulteriore successiva memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 205 R.D. 28.4.1938, n. 1165. Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe omesso del tutto di considerare che, in virtù della norma su indicata, da applicarsi anche in relazione al disposto dell'art. 19 d.P.R. 17.1.1959, n. 2, ed alla circolare Min. LL.PP. 10.7.1962, n. 2810, il cantinato in questione dovrebbe ritenersi escluso dalla categoria dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione, suscettibili di utilizzazione ed alienazione separate, e ricompreso, invece, fra i beni costituenti proprietà comune, il cui trasferimento segue quello dell'alloggio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano difetto di motivazione. Pur avendo succintamente indicato la censura formulata dagli appellanti, che lamentavano la violazione delle sopracitate leggi sull'edilizia economica e popolare, la corte di merito avrebbe omesso di motivare sul punto. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe individuato nella fattispecie un mutamento della causa petendi e, quindi, la proposizione di una domanda nuova in appello, avendo gli attori invocato fin dall'inizio, quale causa petendi, la natura di bene comune del locale cantinato. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano difetto ed illogicità della motivazione. La sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione su punti di rilevanza decisiva, quali: a) la circostanza che il locale de quo non ha un suo autonomo accesso, ma si raggiunge soltanto dal cortile condominiale;
b) il fatto 4 che la relazione che accompagna le Tabelle condominiali, predisposte dalla stessa P.A., espressamente da atto che non viene assegnato alcun valore millesimale agli scantinati esistenti sotto il fabbricato, in quanto essi rientrano nei valori di ogni alloggio;
c) il fatto che nelle tabelle millesimali l'INCIS (o l'IACP) non è neppure presente. La sentenza impugnata riterrebbe di superare il dato di fatto che il locale cantinato non solo non gode di autonomia catastale, ma è stato aggregato catastalmente ai singoli alloggi, enunciando il principio pacifico che le intestazioni catastali non sono attributive del diritto di proprietà. Siffatta argomentazione sarebbe, però, inidonea a contrastare, sia sotto il profilo logico, che sotto quello giuridico, la considerazione che detta aggregazione catastale era avvenuta d'ufficio ed era invocata, pertanto, in funzione del suo valore di constatazione obiettiva ed inconfutabile, per la sua provenienza da pubblici ufficiali, dell'esistenza di uno stato di fatto di collegamento, con vincolo pertinenziale o accessoriale, del cantinato alla proprietà degli appartamenti. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta con memoria ex art. 378 c.p.c. dai resistenti CA NN ed PO IG per non aver i ricorrenti EP CO e MA NN ottemperato all'ordinanza, con la quale questa corte, in data primo marzo 2000, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AI PA, De PP NN, De PP IA e Di LE VA, e per non essere stato il ricorso notificato a MA ST e RI ST. Come risulta dagli atti di causa, in effetti questa corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, assegnando il termine di giorni sessanta per provvedervi, nei 5 confronti di AI PA, De PP NN e IA, Di LE VA, parti nel giudizio di appello in qualità di appellanti. I ricorrenti hanno ottemperato all'ordinanza summenzionata, notificando l'atto di integrazione del contraddittorio, nel termine loro assegnato, presso la residenza dei soggetti su indicati in Napoli, via Veterinaria, 63, isolato IX. Secondo la CA e l'PO, l'atto doveva, invece, essere notificato presso il domicilio eletto, avendo gli intimati, come emerge dalla impugnata sentenza, eletto domicilio presso il loro difensore, avv. Nicola Ricciuto, in Napoli, via De Benedictis, n.
5. Pertanto, la notifica, come effettuata, sarebbe nulla e gli interessati non avrebbero, conseguentemente, provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio nel termine prescritto. La tesi non può essere condivisa. I deducenti hanno omesso di considerare che, nel caso che ne occupa, la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 2 aprile 1997 e che l'atto di integrazione, a seguito di ordinanza del primo marzo 2000, è stato notificato il 18 aprile 2000, cioè oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza. In siffatta situazione la notifica doveva essere effettuata, come è stata effettuata, presso il domicilio reale e non presso quello eletto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 330 c.p.c. ( applicabile anche nella ipotesi di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ), il quale dispone che, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l'impugnazione, se ancora ammessa, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. (cfr. in termini cass. n. 1018/97, resa a sezioni unite, secondo cui l'atto di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. deve essere notificato, dopo il 6 decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, alla parte personalmente e non già nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio). Neppure ha rilievo la lamentata omessa notifica del ricorso per cassazione a MA ST e RI ST, trattandosi di parti che non hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, restando estranee, quindi, al giudizio di impugnazione. I motivi di ricorso sono tutti infondati. Non sussiste la lamentata, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 205 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 da applicarsi anche in relazione all'art. 19 della 1. 17 gennaio 1959, n.
2. Laporte di merito ha affermato in punto di fatto che, a differenza di quanto poteva dirsi circa i locali adibiti ad abitazione del portiere - i quali, sebbene di superficie nettamente inferiore, erano stati descritti, negli atti di vendita degli alloggi, nella loro consistenza ed ubicazione - in nessuno degli atti acquisiti al processo si faceva menzione della proprietà del cantinato” e tanto meno della sua destinazione a lavanderia;
che anche alla luce della descrizione fattane dal C.T.U. dovevasi escludere tale destinazione, non essendo il locale dotato di strutture da cui poterla desumere;
che non vi erano elementi per ritenere sussistente una obbiettiva destinazione del locale all'uso ed al godimento comune;
che il locale aveva caratteristiche di unità immobiliare indipendente;
che, quindi, non poteva essere annoverato tra le parti dell'edificio che, a norma dell'art. 1117 c.c., si presumono di proprietà comune, né poteva essere considerato, per l'accertata esclusione del carattere accessorio, alla stregua di una pertinenza;
che le norme in materia di edilizia economica e popolare, citate dagli appellanti ( vale a dire le disposizioni di cui si denuncia la violazione) creano vincoli esclusivamente nei confronti degli organi amministrativi;
che, in ogni caso, dette norme, non avendo il carattere di norme imperative, non determinano la nullità della clausola contrattuale difforme, né comportano la loro sostituzione di diritto ad una clausola siffatta, mancando, infatti, sia una disposizione che sanzioni di nullità il contratto di vendita con il quale sia trasferito l'alloggio senza il piano cantinato, sia una disposizione che imponga la sostituzione della norma alla clausola difforme. Da quanto precede emerge che la sentenza impugnata ha indicato una serie di plausibili ragioni per le quali non può essere riconosciuta al continato la natura di bene condominiale, anche se l'ha espressamente esclusa alla luce del disposto dell'art. 1117, n. 2, c.c.. Implicitamente, però, il giudice di merito ha escluso anche l'applicabilità dell'art. 205 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), che, stabilendo quali sono le parti dell'edificio oggetto di proprietà comune, dispone, per la parte che potrebbe rilevare nella presente controversia (lett. D), che costituiscono proprietà comune ed indivisibile "la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune con le relative vasche e condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni". Infatti, tutte le ragioni di fatto indicate dalla corte di merito per escludere la natura comune del bene in questione valgono ad escludere tale natura anche alla luce del disposto della norma surriportata. Non si vede, poi, come possa trovare applicazione nel caso di specie, l'art. 19 della legge 17 gennaio 1959, n. 2, il quale dispone che i locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione possono essere ceduti in proprietà al valore venale con Jay 8 preferenza per l'attuale assegnatario, atteso che la norma, come chiaramente si evince dal termine “possono", attribuisce all'ente proprietario il potere discrezionale di procedere all'alienazione del bene, privilegiando l'assegnatario, restando così esclusa l'imposizione di un obbligo al riguardo. Deve essere esclusa anche la sussistenza del lamentato, con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla violazione delle leggi sull'edilizia economica e popolare, avendo fornito la corte di merito, come su dimostrato, adeguata e logica motivazione del proprio convincimento. Non sussiste, altresì, la lamentata violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che la corte di merito, pur avendo ritenuta fondata la eccezione di novità della domanda, ha, poi, di fatto esaminata la nuova prospettazione, escludendo, attraverso la valutazione di una serie di decisivi elementi, la destinazione del locale "cantinato" a "lavanderia". Infine, devesi ritenere insussistente anche il dedotto, con il quarto motivo, vizio motivazionale, atteso che i fatti, che si assumono non valutati dalla corte di merito, non hanno carattere di decisività, non potendo sicuramente portare, essendo contrastati da una serie di altri rilevanti elementi presi in considerazione dal giudice a quo, ad una decisione diversa. Tali fatti, peraltro, risultano dedotti per la prima volta in cassazione, sicché la censura si presenta per tale motivo inammissibile. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti, in virtù del principio della soccombenza, devono essere condannati, in solido tra loro, a riborsare alle parti costituite le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, tenuto conto del valore della lite, a favore dell'I.A.C.P. in complessive £. 9 2.606.000, di cui £.
2.500.000 per onorario, e a favore di CA ed PO in complessive £.2.754.000, di cui £.
2.500.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alle spese, sia nei confronti dell'I.A.C.P. che di CA ed PO, che liquida, quanto al primo in lire 2.606.000, di cui £.
2.500.000 per onorario e, quanto agli altri, in lire 2.754.000, di cui £.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma il 27 settembre 2000. Il Consigliere estenson Presidente го DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2001 IL CANCELLIERE Rane 2 бить Maria Di NuzzO Oggi, Maria Di Núzzo 60000 310000 DELLE ENTRATE ROMA 2 AGO. 2001 Registrato in cora} 38464. versais £310.000 C trecentodiecimalla (Hiro 10