CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2023, n. 22693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22693 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO IPEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostitute PG Perla Lori, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22693 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Palermo, nella persona del giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 99 DPR 115/02 di ER RI avverso il decreto con cui i! GIP di Palermo in data 23/12/2021 aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 12699/:21 R.G.N.R., nel quale è imputata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la ER deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente fa presente che il GIP di Palermo, in data 23/12/2021, notificato al difensore dell'odierna ricorrente in pari data a mezzo PEC (filippo- scalzo@pecavvpa.it) ha respinto l'istanza di ammissione, sostenendo la sussi- stenza di redditi da illecito non dichiarati in virtù del "passato criminale" dell'inda- gata. La ricorrente, a mezzo del difensore che l'ha assistita in sede penale, ha op- posto il rigetti), ai sensi dell'art. 99 TUSG., depositando a mezzo PCT, in data 11/1/2022, il ricorso alla sezione di Volontaria Giurisdizione, come da prassi in- valsa interna al Tribunale di Palermo. E il deposito si è perfezionato, giungendo persino alla terza PEC con codice esito "Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione". Tuttavia, prosegue il ricorso, !a cancelleria della sezione volontaria giurisdi- zione ("V.G.") del Tribunale di Palermo, in data 1/3/2022 comunicava all'avv. Scalzo, difensore della parte nel giudizio di merito, che il deposito andava rifatto alla sezione contenzioso in quanto: "Il predetto ricorso non è stato accettato dalla cancelleria in quanto sono sorti problemi interpretativi sulla iscrizione nel registro ID AR GIURISDIZIONE piuttosto che sul ID AFFARI CIVILI CON- TENZIOSI. Solo ora la cancelleria ha avuto disposizione di non accettare più tali ricorsi in quanto vanno iscritti al ruolo contenzioso nella forma dei procedimenti sommari ex art. 702 bis". L'avv. Scalzo, a seguito dell'interlocuzione avuta con il dirigente di cancelleria della sezione volontariaì ha prontamente effettuato la reiscrizione dell'opposizione nel registro contenzioso nella data del 1/3/2022, data in cui ha ricevuto ragguagli sulla problematica intervenuta tra le sezioni V.G. e C.C. del Tribunale di Palermo. Con la nuova iscrizione ha, peraltro, aggiunto in allegato (come documento "a bis") l'attestazione della cancelleria V.G. sopra richiamata. Il giudizio è stato, quindi, incardinato con il n. 596/2021 RG CC. E, nel frat- tempo, la sezione V.G. ha provveduto ad annullare il deposito originario, essendo intervenuta l'iscrizione nel registro (ritenuto) corretto. Il G.D. della Presidenza dell'incardinato giudizio n. 596/2021 RG CC ha, tut- tavia, reputato inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, considerando come valido deposito quello del 1.3.2022, senza alcuna considerazione per l'originario deposito intervenuto il 11.1.2022, e posto alla sua conoscenza con il documento allegatogli. Ebbene, per il ricorrente tale decisione deve ritenersi palesemente invalida sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 99 co.1 TU n. 115/02 e dell'art. delFart.13 co. 2 DM 44/2011 in relazione dell'art.38 cod. proc. civ. anche per travisamento degli atti posti alla sua cognizione. In ricorso si lamenta anche inosservanza degli artt. 125 co. 3 c.p.p. dell'art.99 T.U. n.115/02. Ricorda il difensore ricorrente che la notifica del rigetto è intervenuta in data 23/12/2021 e che la ER ha presentato, a mezzo del suo legale, opposizione ex art. 99 TU kg 115/02, depositando telematicamente al PCT l'atto 1'11/1/2022, presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Palermo, così come sino a quel momento pacifico nel foro di appartenenza. Ad avviso del ricorrente, nonostante la previsione dell'art. 15 D.Ivo 150/2011 che ha attratto una serie di giudizi nell'alveo del giudizio sommario di cognizione, la materia disciplinata dall'art. 99 TU 115/02 - ancorché avente un giudizio rical- cato suli'art.702 bis cod. proc. civ. - ha peculiarità tali da po':ersi affermare che sia rimasta nell'alveo della giurisdizione volontaria (non a caso esistendo uno spe- cifico codice di iscrizione a ruolo per i procedimenti ex artt. 99 e 126 TU 115/02 per la V.G. (rispettivamente 400251 e 400250) mentre per la sezione CC occorre ripiegare nel codice generico 019999 (altri procedimenti cautelari). Il giudizio sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita- -pro- segue il ricorso- non avendo ad oggetto profili di carattere patrimoniale, quanto una questione connessa all'effettività dell'esercizio del diritto di difesa - nel caso di specie nel procedimento penale - non ha alcuna natura "contenziosa"; la con- vocazione delle parti disposta dal Giudice in tale processo non avviene per costi- tuire un formale contraddittorio, ma solo al fine di migliorare l'esercizio della po- testà decisionale affidata al decidente. Lo scopo del giudizio di opposizione al rigetto è, infatti, una rivalutazione dea decisione emessa de piano dal giudice del processo ed in funzipne di tali finalità il campo di azione del Giudice dell'opposizione è totalmente devolutivok In ogni caso, non è certamente compito della cancelleria stabilire la compe- tenza e respingere un deposito - informaticamente perfetto - che si assume non essere confacente alla materia della sezione adita. Il caso in esame non rientra, infatti, nelle ipotesi di "errori materiali neila compilazione/invio busta che consentirebbero alla cancelleria di respingere o "for- zare" il deposito, a seconda della categoria di errore WARN, ERROR e FATAL (art. 14 co. 7 provv. DGSIA 16/4/2014). Nel caso di specie, anzi, la busta ha ricevuto un codice esito 1 con controlli terminati con successo. L'intenzione della cancelleria di iscrivere il giudizio alla sezione V.G. "in quanto sono sorti problemi interpretativi sulla iscrizione nel registro ID AR GIURISDIZIONE piuttosto che sul ID AFFARI CIVILI CONTENZIOSI" non era nella sua facoltà, trattandosi, per com'è evidente, di una eventuale problematica di incompetenza per materia, disciplinata dall'i3rt.38 cod. proc. civ. e rimessa ne.lie mani del Decidente a seguito di iscrizione del giudizio. Alla luce di quanto sopra, sarebbe giuridicamente censurabile una tesi pe- raltro inespressa dal decidente - per cui un asserito errore materiale nel deposito telematico determini invalidità e che il rifiuto successivo allo spirare del termine comporti decadenza in capo al depositante. Soprattutto in un contesto giuridico nel quale il depositante ha fatto legittimamente affidamento su ti un orientamento interno sino a quel momento pacifico e mai contestato. In ogni caso, il ricorrente lamenta che il decidente abbia dichiarato inammis- sibile il ricorso sul momento della reiscrizione al registro ritenuto corretto dalla cancelleria (la sezione contentenzioso) e non già sulla scorta dell'effettivo deposito del ricorso intervenuta in via telematica 1'11/1/2022; l'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011 individua, infatti, nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico "si ha per avvenuto"; la successiva mancata iscrizione della cancelleria V.G. nel caso che ci occupa, deve ritenersi scorretta. Nel caso in esame, la primigenia busta è stata consegnata ('11/1/2022, quindi entro i 20 giorni dal decreto di rigetto del GP opposto. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'invio della medesima busta il 1/3/2022 "sul ID AFFARI CIVILI CONTENZIOSI" come indicato dalla cancelleria respingente, non doveva essere inteso come "nuovo deposito", da cui far decor- rere la data di deposito, ma come semplice reinvio per l'iscrizione nel registro reputato esatto, facendo salvo il deposito correttamente avvenuto con la consegna della busta telematica "nel registro ID AR GIURISDIZIONE". Il ricorrente sottolinea che di tali passaggi il decidente è stato reso compiuta- mente edotto con il deposito al fascicolo dell'allegato a bis) e, pertanto, l'ordinanza 4 oggi impugnata è palesemente affetta da violazione di legge per travisamento de- gli atti posti all'attenzione del Giudice di prime cure. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 4. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, il provvedimento im- pugnato va annullato con rinvio per nuovo esame a! Presidente del Tribunale di Palermo. 5. Ed invero, il ricorrente ha documentato allegando al ricorso tutti i docu- menti che provano i passaggi procedimentali illustrati in premessa, che nella fat- tispecie si è verificata l'anomala evenienza che l'opposizione, tempestivamente trasmessa mediante PEC in data 11/1/22 sia stata indirizzata alla Sezione VOLON- TARIA GIURISDIZIONE e che, solo in data 1/3/22, detto ufficio abbia comunicato via PEC che il deposito non era stato accettato dalla Cancelleria in quanto, secondo le nuove disposizioni interne, doveva essere iscritto nel ID AFFARI CIVILI CON- TENZIOSI, con la conseguenza che il ricorrente inviava nuovamente la PEC dirizzo indicatogli e la precedente registrazione veniva annullata. L'opposizione veniva ritenuta inammissibile per tardività con riferimento alla data della seconda registrazione, senza te,.e tuttavia che risuli alcun riferii -i-lento motivazionale all'irrilevanza del tempo decorse prima della comunicazione da parte della Cancelleria della 'non accettazione' del deposito tramite PEC dell'opposizione in data 11.1.22. La questione, pertanto, andrà rivalutata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, ai Presidente del Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 Il Cqnsigliere est sore Il Preside!
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostitute PG Perla Lori, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22693 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Palermo, nella persona del giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con il provvedimento in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 99 DPR 115/02 di ER RI avverso il decreto con cui i! GIP di Palermo in data 23/12/2021 aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 12699/:21 R.G.N.R., nel quale è imputata. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la ER deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il difensore ricorrente fa presente che il GIP di Palermo, in data 23/12/2021, notificato al difensore dell'odierna ricorrente in pari data a mezzo PEC (filippo- scalzo@pecavvpa.it) ha respinto l'istanza di ammissione, sostenendo la sussi- stenza di redditi da illecito non dichiarati in virtù del "passato criminale" dell'inda- gata. La ricorrente, a mezzo del difensore che l'ha assistita in sede penale, ha op- posto il rigetti), ai sensi dell'art. 99 TUSG., depositando a mezzo PCT, in data 11/1/2022, il ricorso alla sezione di Volontaria Giurisdizione, come da prassi in- valsa interna al Tribunale di Palermo. E il deposito si è perfezionato, giungendo persino alla terza PEC con codice esito "Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione". Tuttavia, prosegue il ricorso, !a cancelleria della sezione volontaria giurisdi- zione ("V.G.") del Tribunale di Palermo, in data 1/3/2022 comunicava all'avv. Scalzo, difensore della parte nel giudizio di merito, che il deposito andava rifatto alla sezione contenzioso in quanto: "Il predetto ricorso non è stato accettato dalla cancelleria in quanto sono sorti problemi interpretativi sulla iscrizione nel registro ID AR GIURISDIZIONE piuttosto che sul ID AFFARI CIVILI CON- TENZIOSI. Solo ora la cancelleria ha avuto disposizione di non accettare più tali ricorsi in quanto vanno iscritti al ruolo contenzioso nella forma dei procedimenti sommari ex art. 702 bis". L'avv. Scalzo, a seguito dell'interlocuzione avuta con il dirigente di cancelleria della sezione volontariaì ha prontamente effettuato la reiscrizione dell'opposizione nel registro contenzioso nella data del 1/3/2022, data in cui ha ricevuto ragguagli sulla problematica intervenuta tra le sezioni V.G. e C.C. del Tribunale di Palermo. Con la nuova iscrizione ha, peraltro, aggiunto in allegato (come documento "a bis") l'attestazione della cancelleria V.G. sopra richiamata. Il giudizio è stato, quindi, incardinato con il n. 596/2021 RG CC. E, nel frat- tempo, la sezione V.G. ha provveduto ad annullare il deposito originario, essendo intervenuta l'iscrizione nel registro (ritenuto) corretto. Il G.D. della Presidenza dell'incardinato giudizio n. 596/2021 RG CC ha, tut- tavia, reputato inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, considerando come valido deposito quello del 1.3.2022, senza alcuna considerazione per l'originario deposito intervenuto il 11.1.2022, e posto alla sua conoscenza con il documento allegatogli. Ebbene, per il ricorrente tale decisione deve ritenersi palesemente invalida sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 99 co.1 TU n. 115/02 e dell'art. delFart.13 co. 2 DM 44/2011 in relazione dell'art.38 cod. proc. civ. anche per travisamento degli atti posti alla sua cognizione. In ricorso si lamenta anche inosservanza degli artt. 125 co. 3 c.p.p. dell'art.99 T.U. n.115/02. Ricorda il difensore ricorrente che la notifica del rigetto è intervenuta in data 23/12/2021 e che la ER ha presentato, a mezzo del suo legale, opposizione ex art. 99 TU kg 115/02, depositando telematicamente al PCT l'atto 1'11/1/2022, presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Palermo, così come sino a quel momento pacifico nel foro di appartenenza. Ad avviso del ricorrente, nonostante la previsione dell'art. 15 D.Ivo 150/2011 che ha attratto una serie di giudizi nell'alveo del giudizio sommario di cognizione, la materia disciplinata dall'art. 99 TU 115/02 - ancorché avente un giudizio rical- cato suli'art.702 bis cod. proc. civ. - ha peculiarità tali da po':ersi affermare che sia rimasta nell'alveo della giurisdizione volontaria (non a caso esistendo uno spe- cifico codice di iscrizione a ruolo per i procedimenti ex artt. 99 e 126 TU 115/02 per la V.G. (rispettivamente 400251 e 400250) mentre per la sezione CC occorre ripiegare nel codice generico 019999 (altri procedimenti cautelari). Il giudizio sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita- -pro- segue il ricorso- non avendo ad oggetto profili di carattere patrimoniale, quanto una questione connessa all'effettività dell'esercizio del diritto di difesa - nel caso di specie nel procedimento penale - non ha alcuna natura "contenziosa"; la con- vocazione delle parti disposta dal Giudice in tale processo non avviene per costi- tuire un formale contraddittorio, ma solo al fine di migliorare l'esercizio della po- testà decisionale affidata al decidente. Lo scopo del giudizio di opposizione al rigetto è, infatti, una rivalutazione dea decisione emessa de piano dal giudice del processo ed in funzipne di tali finalità il campo di azione del Giudice dell'opposizione è totalmente devolutivok In ogni caso, non è certamente compito della cancelleria stabilire la compe- tenza e respingere un deposito - informaticamente perfetto - che si assume non essere confacente alla materia della sezione adita. Il caso in esame non rientra, infatti, nelle ipotesi di "errori materiali neila compilazione/invio busta che consentirebbero alla cancelleria di respingere o "for- zare" il deposito, a seconda della categoria di errore WARN, ERROR e FATAL (art. 14 co. 7 provv. DGSIA 16/4/2014). Nel caso di specie, anzi, la busta ha ricevuto un codice esito 1 con controlli terminati con successo. L'intenzione della cancelleria di iscrivere il giudizio alla sezione V.G. "in quanto sono sorti problemi interpretativi sulla iscrizione nel registro ID AR GIURISDIZIONE piuttosto che sul ID AFFARI CIVILI CONTENZIOSI" non era nella sua facoltà, trattandosi, per com'è evidente, di una eventuale problematica di incompetenza per materia, disciplinata dall'i3rt.38 cod. proc. civ. e rimessa ne.lie mani del Decidente a seguito di iscrizione del giudizio. Alla luce di quanto sopra, sarebbe giuridicamente censurabile una tesi pe- raltro inespressa dal decidente - per cui un asserito errore materiale nel deposito telematico determini invalidità e che il rifiuto successivo allo spirare del termine comporti decadenza in capo al depositante. Soprattutto in un contesto giuridico nel quale il depositante ha fatto legittimamente affidamento su ti un orientamento interno sino a quel momento pacifico e mai contestato. In ogni caso, il ricorrente lamenta che il decidente abbia dichiarato inammis- sibile il ricorso sul momento della reiscrizione al registro ritenuto corretto dalla cancelleria (la sezione contentenzioso) e non già sulla scorta dell'effettivo deposito del ricorso intervenuta in via telematica 1'11/1/2022; l'art. 13 comma 2 D.M. 44/2011 individua, infatti, nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico "si ha per avvenuto"; la successiva mancata iscrizione della cancelleria V.G. nel caso che ci occupa, deve ritenersi scorretta. Nel caso in esame, la primigenia busta è stata consegnata ('11/1/2022, quindi entro i 20 giorni dal decreto di rigetto del GP opposto. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'invio della medesima busta il 1/3/2022 "sul ID AFFARI CIVILI CONTENZIOSI" come indicato dalla cancelleria respingente, non doveva essere inteso come "nuovo deposito", da cui far decor- rere la data di deposito, ma come semplice reinvio per l'iscrizione nel registro reputato esatto, facendo salvo il deposito correttamente avvenuto con la consegna della busta telematica "nel registro ID AR GIURISDIZIONE". Il ricorrente sottolinea che di tali passaggi il decidente è stato reso compiuta- mente edotto con il deposito al fascicolo dell'allegato a bis) e, pertanto, l'ordinanza 4 oggi impugnata è palesemente affetta da violazione di legge per travisamento de- gli atti posti all'attenzione del Giudice di prime cure. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 4. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, il provvedimento im- pugnato va annullato con rinvio per nuovo esame a! Presidente del Tribunale di Palermo. 5. Ed invero, il ricorrente ha documentato allegando al ricorso tutti i docu- menti che provano i passaggi procedimentali illustrati in premessa, che nella fat- tispecie si è verificata l'anomala evenienza che l'opposizione, tempestivamente trasmessa mediante PEC in data 11/1/22 sia stata indirizzata alla Sezione VOLON- TARIA GIURISDIZIONE e che, solo in data 1/3/22, detto ufficio abbia comunicato via PEC che il deposito non era stato accettato dalla Cancelleria in quanto, secondo le nuove disposizioni interne, doveva essere iscritto nel ID AFFARI CIVILI CON- TENZIOSI, con la conseguenza che il ricorrente inviava nuovamente la PEC dirizzo indicatogli e la precedente registrazione veniva annullata. L'opposizione veniva ritenuta inammissibile per tardività con riferimento alla data della seconda registrazione, senza te,.e tuttavia che risuli alcun riferii -i-lento motivazionale all'irrilevanza del tempo decorse prima della comunicazione da parte della Cancelleria della 'non accettazione' del deposito tramite PEC dell'opposizione in data 11.1.22. La questione, pertanto, andrà rivalutata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, ai Presidente del Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 Il Cqnsigliere est sore Il Preside!