Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9407 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
* Aula 'B' 09407/0 2 NOME DEL P POL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO indennità d' accompagnements posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Vincenzo TREZZA R.G.N. 17/00 DELL'ANNO Consigliere Cron. 25261 Dott. Paolino Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA, ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CA NE LO, elettivamente domiciliato in presso lo studio ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1306 avverso la sentenza n. 337/99 del Tribunale di -1- BOLOGNA, depositata il 23/01/99 - R.G.N. 2917/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che, con sentenza del 23 gennaio 1979, il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, stabiliva che l'indennità d'accompagnamento spettante a AR LO AP dovesse decorrere dal 1° settembre 1995; che l'incapacità del AP agli atti quotidiani della vita derivava, secondo la consulenza tecnica disposta d'ufficio, da demenza senile, a sua volta causata dal peggioramento delle conseguenze di un emorragia cerebrale;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il soccombente Ministero dell'Interno, mentre l'intimato resiste con controricorso.
Considerato che
col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ., sostenendo che l'accertata infermità mentale dell'attuale controricorrente, già attore in giudizio, l'aveva privato della capacità di nominare il difensore, con la conseguente nullità del rapporto processuale;
che col secondo motivo esso deduce la nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. civ.) per la medesima ragione;
che col terzo motivo il Ministero sostiene che l'accertamento dell'infermità mentale, in quanto idoneo a costituire lo status di interdetto, avrebbe dovuto essere compiuto in via incidentale e nelle forme degli artt. 712 e segg. Cod. proc. civ., che tutti i motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono privi di qualsiasi fondamento;
che il procedimento di interdizione, disciplinato dal citato art. 712 e segg. pel serve codice di rito, per costituire lo stato di incapacità legale ossia di incapacità all'esercizio dei diritti, compresa quella di stare in giudizio (art. 75, secondo comma, cod. proc. civ.); 3 che la sentenza d'interdizione è caratterizzata dall'efficacia costitutiva ed ha perciò effetto dal giorno della pubblicazione, con conseguente inidoneità a colpire gli atti compiuti in precedenza dall'interessato (cass. 30 luglio 1983 n. 5248); che con il detto procedimento nulla ha a che vedere processo d'accertamento del diritto soggettivo a prestazioni d'assistenza sociale, per presupposti e per effetti, posto che il secondo non tende alla costituzione di uno status ma solo all'accertamento di un credito ed alla condanna alla relativa prestazione (cass. 28 novembre 2001 n. 15071); che pertanto l'incapacità naturale di un soggetto ( art. 428 cd. civ.) non basta a causare la perdita della capacità processuale, finchè non sia intervenuta una sentenza di interdizione o non sia stato nominato un rappresentante provvisorio, onde essa non può essere fatta valere dalla controparte, quale ragione di invalidità ed inammissibilità delle iniziative processuali di chi è asseritamente affetto da incapacità naturale (cass. 25 luglio 1964 n. 2039, 4 giugno 1975 n. 2227, 26 maggio 1999 n.5152; n. 15071 del 2001 cit.); che la tesi del ricorrente, secondo cui l'attuale processo avrebbe dovuto essere sospeso e avrebbe dovuto essere promosso un procedimento d'interdizione, è priva di qualsiasi base normativa;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 2149 oltre ad eu ro tremila per onorario, con distrazione in favore dell'Avvocato Vincenzo Rinaldi, che dichiara di averle anticipate. Così deciso in Roma il 25 marzo 2002 Il Presidente Il Cons. est. Vincenzo TresseИісенко Честе Tedics Polli 4 ria ESENTE DA IMPOSTA DIREGISTRO, E DA OGNI ST O DIRITTO AI SENSI