Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
L'ipotesi dell'introduzione, vendita, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili, introdotta dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, non costituisce circostanza aggravante di quella prevista dall'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, ma ipotesi autonoma di reato, soggetta al cumulo giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/1999, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli ill. mi signori: Camera di consiglio
Dott. Paolo Tonini Presidente del 14/01/1999
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 68
3. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 29596/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
avverso la sentenza n. 1071 del 13/3/98 pronunciata dal Tribunale di Napoli, con la quale a AV EP, nato a [...] l'[...], veniva applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 mesi 4 giorni 20 di reclusione, in ordine al reato di contrabbando di kg. 1996 di tabacchi lavorati esteri. -Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza con rimessione degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, a seguito di "patteggiamento", applicava all'imputato la pena sopra specificata, con la sospensione condizionale della stessa. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica distrettuale, per errata applicazione della pena, in quanto il reato previsto dall'art. 2 L. n. 50/1994 è sanzionato -per effetto dell'esplicito richiamo operato al D.P.R. n.43/1973- oltre che con la reclusione, anche con la multa.
Il ricorso è infondato.
L'ipotesi dell'introduzione, vendita, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili, introdotta dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 non costituisce -come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte UP (8 gennaio 1998, n. 119, Deutsch)- circostanza aggravante di quella prevista dall'art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ma ipotesi autonoma di reato, soggetta al cumulo giuridico. Il legislatore, invero, ha inteso sommare i due sistemi sanzionatori, nei casi gravi di contrabbando di tabacchi lavorati, come si evince dall'espressa previsione del citato art. 2 L. n. 50/1994 ("ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale").
Ma, proprio perché si tratta di reati autonomi che possono concorrere, è indispensabile che tutti e due vengano contestati all'imputato, per poter affermare la sua responsabilità in ordine ad entrambi, senza incorrere nella nullità prevista dall'art. 522 c.p.p.. Nel caso di specie, invece, al AL è stata contestata solo l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 2 L. n. 50/1994, sanzionata esclusivamente con la pena detentiva, per cui l'accordo quoad poenam intervenuto tra le parti, riferendosi a tale unico reato, deve ritenersi corretto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999