Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30 ter ord. pen. il magistrato di sorveglianza deve valutare la correttezza del comportamento tenuto in carcere dal detenuto e l'assenza di pericolosità sociale. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo avverso il diniego di permesso premio richiesto da un condannato per il delitto di partecipazione a banda armata, attribuendo rilievo ai contenuti di un libro pubblicato dal ricorrente, dai quali emergeva sia la mancanza di una compiuta autocritica del proprio vissuto criminale, sia la mancanza della piena adesione ai valori fondamentali del sistema democratico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2007, n. 21154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21154 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/04/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1572
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 002678/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT OL, N. IL 06/05/1962;
avverso ORDINANZA del 05/12/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
lette le conclusioni conformi del P.G. Dott. CONSOLO Santi. OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 5 dicembre 2006 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il diniego di permesso premio proposto nell'interesse di TT OL;
rilevava che pur in presenza di un comportamento corretto e di una effettiva revisione critica del periodo legato alla commissione di reati per partecipazione a banda armata (Brigate Rosse) e per concorso in omicidio, non erano ancora maturate le condizioni per la concessione dell'invocato beneficio, attesa la necessità di un ulteriore periodo di osservazione penitenziaria, tenuto conto dell'attuale recrudescenza del fenomeno terroristico e dell'atteggiamento di vittimismo politico assunto dal prevenuto nello scritto del libro "Esilio e castigo" nel quale traspare un perdurante disprezzo delle Istituzioni dello Stato. Tale situazione comporterebbe, secondo il tribunale di Sorveglianza, il rischio concreto che il TT, se avviato al beneficio, potrebbe sottrarsi alla esecuzione della pena, in considerazione anche della lunga esperienza di latitanza all'estero già sperimentata e della rete di relazioni delle quali egli poterebbe usufruire. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione a mezzo difensore il condannato rilevando la violazione di legge e la illogicità della motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva sostanzialmente disatteso le valutazioni positive espresse da tutti gli operatori penitenziari, in evidente contrasto con i principi che debbono essere tenuti presenti nell' applicazione del trattamento rieducativo.
L'ordinanza impugnata ha dato conto, con motivazione congrua ed adeguata, delle ragioni che non consentono, allo stato, di dare spazio alla richiesta di permesso premio, tenuto conto dei presupposti richiesti dall'art. 30 ter ord. pen., ossia della valutazione del corretto comportamento tenuto e della cessata percolosità sociale. Tali presupposti, secondo la corretta motivazione del Tribunale di Sorveglianza, non risultano soddisfatti poiché', malgrado le positive osservazioni degli operatori penitenziari, la pubblicazione di un libro da parte dello stesso ricorrente dimostra la mancanza di una compiuta autocritica del proprio vissuto e di una coerente adesione ai valori fondamentali del sistema democratico, con la consistente possibilità che il ricorrente possa sottrarsi alla esecuzione della pena residua, considerati la gravità dei reati per i quali ha riportato la condanna, la lunga pena ancora da espiare, la lunga latitanza all'estero, l'esistenza di numerosi collegamenti con soggetti residenti all'estero, l'atteggiamento di vittimismo assunto durante la carcerazione.
D'altro canto le censure sollevate dal ricorrente si limitano ad una generica critica dell'ordinanza impugnata, limitandosi sostanzialmente a invocare una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già tenuti presenti dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Il ricorso deve essere quindi rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007