Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest'ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini).
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La difesa tecnica postula un rapporto fiduciario con il difensore che è onere dello stesso imputato gestire attraverso la eventuale nomina di un difensore di "fiducia" (sottoposto, peraltro a possibile revoca ogni volta il rapporto fiduciario si interrompa). Non è delegabile alla autorità giudiziaria la valutazione e la gestione del rapporto tra imputato e difensore, che resta nella assoluta disponibilità dell'imputato. L'autorità giudiziaria può sostituire il difensore di ufficio solo quando si verifichi un "giustificato motivo", ascrivibile alla manifesta inerzia del difensore, con conseguente evidente lesione delle prerogative difensive dell'assistito. Le divergenze in ordine alle …
Leggi di più… - 5. Nomina del difensore e amminsitratore di sostegno (Cass. 3659/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2018
In tema di nomina del difensore fiduciario, ove l'indagato (o l'imputato) sia sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, ove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall'amministratore dell'imputato espressamente autorizzato in tal senso dal giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa. La semplice sottoposizione dell'imputato all'istituto dell'amministrazione di sostegno non determina automaticamente l'incapacità del medesimo a partecipare scientemente al processo ( art. 70 c.p.p. ), atteso che quest'ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità ( art. 86 c.p.p. ) costituendo stati soggettivi che, pur …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2004, n. 24334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24334 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 11/05/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 906
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 06882/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LU, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa in Vittoria in data 9.11.2001 con cui è stata condannata alla pena dell'ammenda per i reati di cui agli art. 33, 37, 267 d.P.R. n. 547/1955; 2 d. lgs. n. 493/1996; 4 e 89 d.lgsn. 626/1994;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 9.11.2001 il Tribunale di Ragusa in Vittoria condannava RI LU alla pena dell'ammenda per avere, quale legale rappresentante della ditta SO.GI.MA. s.r.l., omesso di predisporre all'interno dei locali dell'azienda, misure idonee alla prevenzione degli incendi;
di richiedere la visita di collaudo dei VV UU;
di dotare l'impianto elettrico degli standard di sicurezza;
di predisporre la segnaletica di sicurezza;
di effettuare la prescritta vantazione dei rischi che l'ambiente di lavoro comportava per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputata denunciando:
- violazione dell'art. 97 c.p.p. perché l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato al primo difensore d'ufficio, mentre il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ad altro difensore d'ufficio senza che ricorresse alcuna delle ipotesi previste dall'art. 97 comma 5^ c.p.p.;
- violazione dell'art. 429 lett. c) c.p.p. per l'indeterminatezza dell'accusa enunciata al capo c) giacché non era stata indicata nessuna delle violazioni elencate nei 10 commi dell'art. 8 del decreto legislativo 626/1994. L'eccezione non era stata tempestivamente sollevata a causa della nomina di altro difensore d'ufficio;
- violazione di legge in ordine alla determinazione della pena con riferimento al capo "L." sicché non era possibile stabilire come fosse stata calcolata la pena;
- errore di valutazione sul diniego delle attenuanti generiche che le competevano per l'incensuratezza e per l'assenza di elementi ostativi, nonché del beneficio della non menzione.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato.
La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio a due diversi difensori d'ufficio non integra alcuna nullità poiché il primo difensore non ha in concreto svolto attività in favore dell'imputato.
Infatti "non vi è motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcun'incombenza difensiva, ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei "turni di reperibilità" predisposti a norma degli art. 97, Co. 2, cod. proc. pen. e 29 disp. att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi" (Cassazione Sez. 1^, n. 6493/1998, Esposito, RV. 210759).
Il secondo motivo è inammissibile perché la genericità dell'enunciazione del fatto non è stata tempestivamente eccepita. La stessa non integra una nullità di ordine generale, ma rientra nella categoria delle nullità relative che non è più deducibile per la prima volta in sede d'impugnazione.
La pena è stata congruamente determinata partendo da quella base prevista per il capo C, erroneamente indicato, per evidente errore di battuta, come capo L. (le due lettere sono contenute nel medesimo tasto) con l'aumento di un milione per ciascun dei reati satellite. Non è censurabile il diniego delle attenuanti generiche basato sulla ritenuta gravita delle violazioni che prevale sull'incensuratezza dell'imputata.
Non occorreva motivare in ordine al beneficio della non menzione perché non richiesto in sede di conclusioni finali.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 11 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004