Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., i creditori, la cui domanda di ammissione dei crediti sia stata rigettata, possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale a norma dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che tale disposizione rientra tra quelle poste a tutela dei terzi che, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dal citato art. 240-bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
411-2020 DIF IL FUNZIONARIO GU AR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1506/2019 GERARDO SABEONE -CC 22/11/2019 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 24412/2019 FRANCESCA MORELLI MARIA TERESA BELMONTE ANGELO CAPUTO - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCO BPM SPA BANCA CARIGE SPA CREDITO FONDIARIO SPA nel procedimento a carico di: IG EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2019 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale di Bologna del 14/05/2019 e per la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 08/04/2019, il Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, rigettava la domanda di ammissione dei crediti ex artt. 52 ss. d. Igs. 06/09/2011, n. 159, proposta da Banca Popolare di Milano s.p.a., da Credito Fondiario s.p.a., quale procuratore speciale di Banca Carige s.p.a. e da Bramito SPV s.r.l.
2. Avverso l'indicato provvedimento proponevano opposizione con ricorso al tribunale ex art. 59, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011, Banca Popolare di Milano s.p.a., Credito Fondiario s.p.a., quale procuratore speciale di Banca Carige s.p.a., e Credito Fondiario s.p.a., quale incaricato di Bramito SPV s.r.l.
3. Con provvedimento in data 14/05/2019, il Tribunale di Bologna, ritenuto che, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., avverso il provvedimento indicato fosse proponibile unicamente ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
4. Con requisitoria scritta in data 11/11/2019, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Mariella De Masellis ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale di Bologna del 14/05/2019 e per la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso.
5. I difensori di BPM s.p.a., Avv. Francesco Mucciarelli, e di Credito Fondiario s.p.a., avv. Marco Silvestri, hanno depositato memorie con le quali chiedono l'annullamento del provvedimento del Tribunale di Bologna del 14/05/2019 e la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il provvedimento del Tribunale di Bologna del 14/05/2019 deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al medesimo Tribunale per il giudizio sull'opposizione ex art. 59, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011. L'applicabilità di tale disciplina al caso in esame è univocamente affermata dallo stesso decreto del Tribunale di Bologna in data 08/04/2019, che ha espressamente posto a fondamento del decisum la riferibilità della disciplina di cui agli artt. 52 e ss. d. lgs. n. 159 del 2011 anche alla confisca penale;
né il successivo provvedimento del 14/05/2019 offre alcun elemento idoneo ad infirmare la valutazione del decreto reiettivo delle domande di ammissione dei crediti. Ora, a norma del comma 1-quater dell'art. 104-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 2) del d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e riproduttivo del comma 4-bis dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 31, comma 1, lett. e) della legge 17 ottobre 2017, n. 161), le 2 disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal d. lgs. n. 159 del 2011 si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dall'art. 240-bis cod. pen.: tra le disposizioni a tutela dei terzi interessati da una confisca "allargata" viene in rilievo la disciplina speciale - rispetto a quella dettata dal codice di rito di cui all'art. 59, comma 6, d. lgs. n. - 159 cit., in forza della quale i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale;
il comma 9 della disposizione in esame stabilisce poi che il decreto pronunciato in sede di opposizione è impugnabile con ricorso per cassazione. Viene in rilievo, al riguardo, l'autonomia del procedimento delineato dagli artt. 57 ss. d. lgs. n. 159 del 2011 rispetto al procedimento di prevenzione: se, quindi, la procedura delineata dagli artt. 57 ss. rappresenta una procedura di carattere incidentale, nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, finalizzata alla individuazione dei terzi titolari di un diritto sui beni oggetto della misura di prevenzione meritevoli di tutela e destinati ad essere in tutto o in parte soddisfatti, essa è autonoma rispetto al procedimento di prevenzione» (Sez. 5, n. 1407 del 15/11/2016 - dep. 2017, Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a.): autonomia che, sotto un ulteriore profilo, conferma l'applicabilità al caso in esame della disciplina introdotta fin dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017. Pertanto, il provvedimento del Tribunale di Bologna del 14/05/2019 deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al medesimo Tribunale per il giudizio sull'opposizione a norma dell'art. 59, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento del Tribunale di Bologna del 14 maggio 2019 e dispone la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il giudizio sulla opposizione a norma dell'art. 59 co. 6 d.lgs. 159/11. Così deciso il 22/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Caputo Gerardo Implo Cap 3