Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45235
CASS
Sentenza 3 luglio 2014

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L'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dell'appello cautelare personale proposto avverso l'ordinanza emessa da un giudice diverso da quello esistente presso il luogo ove ha sede il tribunale della libertà, a differenza di quello relativo ad istanza di riesame, deve essere comunicato solo al P.M. costituito presso il giudice dell'impugnazione, mentre all'Ufficio requirente presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato spetta esclusivamente la legittimazione concorrente a proporre ricorso per cassazione, non trovando applicazione l'art. 309, commi ottavo e ottavo bis, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45235
    Data del deposito : 3 luglio 2014

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