Sentenza 3 luglio 2014
Massime • 1
L'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dell'appello cautelare personale proposto avverso l'ordinanza emessa da un giudice diverso da quello esistente presso il luogo ove ha sede il tribunale della libertà, a differenza di quello relativo ad istanza di riesame, deve essere comunicato solo al P.M. costituito presso il giudice dell'impugnazione, mentre all'Ufficio requirente presso l'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato spetta esclusivamente la legittimazione concorrente a proporre ricorso per cassazione, non trovando applicazione l'art. 309, commi ottavo e ottavo bis, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 45235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45235 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/07/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2989
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15723/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.M. , nato a (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 31/01/2014 del Tribunale della libertà di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con restituzione atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Torino, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza emessa in data 21 dicembre 2013 dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Novara, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata a R.M. per il reato previsto dall'art. 609 bis c.p., con quella degli arresti.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara che, con unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 310, comma 2, in relazione all'art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità) non avendo il tribunale del riesame comunicato la data dell'udienza all'ufficio del pubblico ministero che, per tale ragione, non è stato posto in grado di partecipare all'udienza di fissazione dell'appello cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Dagli atti processuali, la cui consultazione non è inibita alla Corte di cassazione in considerazione della natura processuale del vizio denunciato, risulta che il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la decisione del gravame cautelare proposto da R.M. , è stato tempestivamente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Va in proposito ricordato che, in materia di appello cautelare personale (art. 310 c.p.p.), le cadenze procedimentali dell'impugnazione de liberiate sono parzialmente diverse rispetto a quelle declinate dall'art. 309 c.p.p. per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, avendo le rispettive procedure subito reciproci rimaneggiamenti dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 e dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 conv. in L. 23 dicembre 1996, n. 652.
Per quanto qui rileva, l'art. 310 c.p.p. non richiama ne' il comma 8 dell'art. 309 c.p.p. a mente del quale "l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero indicato presso il comma 7 e, se diverso, a quello che cha richiesto l'applicazione della misura" e neppure richiama l'art. 309 c.p.p., comma 8 bis in base al quale "il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7", con la conseguenza che quando l'appello in materia di misure cautelari ha per oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto Tribunale della Libertà, vige il principio della competenza cd. "riflessa" del pubblico ministero, nel senso che l'organo dell'accusa, in mancanza di una diversa e specifica disposizione, "ripete" la propria competenza dal giudice presso il quale esercita le funzioni sicché può esercitarle solo nei procedimenti incardinati presso il "suo" giudice. Ne deriva che, non applicandosi l'art. 309 c.p.p., commi 8 e 8 bis, in materia di appello cautelare personale, allorquando l'impugnazione de liberiate abbia ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il tribunale della libertà, è esclusivamente il pubblico ministero costituito presso tale organo ad essere legittimato a ricevere l'avviso per l'udienza camerale e a partecipare al relativo procedimento, mentre al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato spetta solo la legittimazione (concorrente) a ricorrere per cassazione (art. 311 c.p.p., comma 1). Il ricorso è dunque ammissibile ma è manifestamente infondato perché, essendo stata gravata con l'appello cautelare l'ordinanza con la quale il Gip presso il tribunale di Novara aveva respinto l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale spettava al pubblico ministero avente sede presso il Tribunale della libertà (Torino), al quale è stato tempestivamente inoltrato, e non anche a quello presso il giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato (Novara).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla Legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2014