Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 2
Va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità a carico di amministratori, funzionari ed impiegati di enti pubblici economici per i danni arrecati all'ente con atti e comportamenti inerenti alla gestione dell'impresa, anche se riguardo all'atto dal cui compimento sarebbe derivato il danno sia previsto dalla legge un controllo di tipo amministrativo. (Fattispecie relativa ai danni che sarebbero derivati al Consorzio autonomo del porto di Napoli a causa del comportamento del presidente, del direttore generale e dei componenti dell'assemblea, consistente nell'aver reso possibile la stipula di un mutuo prima dell'approvazione ministeriale della relativa delibera).
Il consorzio autonomo del porto di Napoli è qualificabile come ente pubblico economico, secondo quanto espressamente prevede la legge istitutiva (art. 1, secondo comma, d.l. 11 gennaio 1974 n. 1, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1974 n. 46), e in coerenza con lo scopo - provvedere all'esercizio commerciale dei porti compresi nella circoscrizione consortile - attribuitogli dalla stessa legge (art. 2, primo comma, del d.l. citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. ZO CARBONE - Consigliere -
Dott. PP IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. AR Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RO PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZO COCOZZA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.CHIALA 125/D, presso lo studio dell'avvocato BRUNO RICCIARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SOPRANO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI, ZA GIOVANNI, CL ZO, CU VA, OR VA, TR RI, AL CA, AP FO DECEDUTO E PER ESSO GLI EREDI SO IA, AP NA, AP DA;
- intimati -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale in data 9107/1998 di integrazione del contraddittorio nei confronti di RI NA NELLA QUALITÀ DI EREDE DI AR QU, AR PP NELLA QUALITÀ DI EREDE DI AR QU, AR NN NELLA QUALITÀ DI EREDE DI AR QU, EL VA, RO AN, IP DR;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente della Corte dei Conti di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato ZO COCOZZA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NI LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
1.1. - Il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania ha iniziato giudizio di responsabilità in confronto di amministratori del Consorzio autonomo del porto di Napoli.
La domanda del 14.3.1995 ed il decreto 18.5.1995 sono stati rivolti e notificati ai signori LE IN, NN e PP CA, eredi del presidente dell'ente, Pasquale CA;
al direttore generale, NI EN;
ai componenti dell'assemblea, ZO IZ, RE CC, LE ES, NI EN, ZO AR, NI VI, RO VI, RE OR, RE RA, ND CC, RM RN, NI OR, EA PO, AR MO, ed infine alle signore IA SO, NA e DA AP, eredi di OL AP.
1.2. - Il comportamento attribuito agli amministratori del Consorzio e dal quale, secondo la domanda, è derivato un danno all'ente si è concretizzato nell'avere reso possibile che il Consorzio contraesse un mutuo prima che la delibera dell'assemblea fosse approvata dal Ministero della marina mercantile e nell'aver esposto l'ente a subire un pregiudizio economico per averne dovuto ricontrattare le condizioni una volta intervenuta, ma per cifra minore, l'approvazione del ministero.
1.3. - La giurisdizione della Corte dei conti a decidere della domanda è stata postulata in base a due considerazioni. Il Consorzio autonomo del porto di Napoli, per la composizione dei suoi organi e la distribuzione dei compiti tra tali organi, oltre che per il fatto d'essere soggetto all'applicazione delle norme di contabilità di Stato non può essere annoverato tra gli enti pubblici economici sebbene sia cosi definito dalla legge. Il comportamento degli amministratori da cui è derivato il danno all'ente è disciplinato dalla legge con norme che sottraggono loro la valutazione di convenienza dell'atto, perché le delibere sui mutui prestiti ed altre operazioni finanziarie non possono essere portate ad esecuzione se non sono approvate dal ministero vigilante. 2. - NI EN ha chiesto che le sezioni unite di questa Corte risolvano la questione di giurisdizione, dichiarando che decidere sulla domanda non rientra nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti.
Il ricorso è stato notificato il 18.6.1996 al procuratore regionale e ad alcune delle parti del giudizio ed è stato depositato davanti alla sezione giurisdizionale che, con ordinanza del 6.8.1996, ha disposto la sospensione del processo di merito.
Delle parti cui il ricorso è stato notificato, ha svolto attività difensiva RO AR che, con controricorso notificato al procuratore regionale e ad NI EN ha anch'egli concluso per il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Il ricorrente, nel termine assegnatogli, ha proceduto all'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza di questa Corte del 9.7.1998 ed ha tempestivamente depositato il relativo atto. Motivi della decisione.
1. - Il ricorrente chiede sia dichiarato che non spetta alla Corte dei conti conoscere della domanda proposta dal procuratore regionale, intesa a far dichiarare la responsabilità sua e degli amministratori dell'ente per aver cagionato danno al Consorzio autonomo del porto di Napoli con il comportamento indicato nella stessa domanda. Considera che, in base ai principi di diritto affermati. in altre occasioni dalle sezioni unite di questa Corte, il caso che si prospetta presenta tratti che valgono appunto a collocarlo fuori dell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti. Osserva che il Consorzio è un ente pubblico economico e che deliberare sui modi attraverso i quali procurare all'ente la provvista necessaria per far fronte a spese inerenti all'attività di natura imprenditoriale rappresenta un aspetto dello svolgimento di tale attività.
Aggiunge che l'inerenza ad un'attività di natura imprenditoriale non può essere considerata esclusa per atti che, funzionali al suo compimento, sono tuttavia soggetti a controllo da parte di un'autorità pubblica vigilante.
2.1. - La domanda proposta dal procuratore regionale fa valere un diritto conoscere del quale spetta non alla Corte dei conti, ma al giudice ordinario.
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti è stato in analoghi casi già affermato dalle sezioni unite di questa Corte. 2.2. - Il consorzio autonomo del porto di Napoli, istituito con il D.L. 11 gennaio 1974, n. 1 conv. con modifiche nella L. 11 marzo 1974, n. 46, è dalla legge istitutiva qualificato come ente pubblico economico (art. 1, secondo comma).
La qualificazione legale corrisponde allo scopo per cui è l'ente è stato costituito (l'art. 2, primo comma, del D.L. 1 del 1974 dispone che "Il consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile . . ." ed ai compiti che gli sono affidati;
è d'altra parte costante nella giurisprudenza di questa Corte la qualificazione degli enti portuali come enti pubblici economici (ne costituiscono manifestazione le sentenze 14 ottobre 1980 n. 5503 e 11 novembre 1996 n. 9851 rv. 500476 pronunciate a proposito del consorzio per il porto di Civitavecchia).
L'ente è sottoposto alla vigilanza del ministero della marina mercantile, ma non è tenuto all'osservanza delle norme di contabilità di Stato (aveva, invece, disposto in questo senso, l'art. 13 del D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989 per le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, istituite con la L. 9 ottobre 1967, n. 961 e pur esse qualificate enti pubblici economici con l'art. 1 della L.10 ottobre 1974, n. 494).
2.3. - Costante (a partire dalle sentenze 21 ottobre 1983 nn. 6178 e 6179 di queste sezioni unite) è ancora l'enunciazione del principio per cui, di regola, va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità a carico di amministratori, funzionari ed impiegati di enti pubblici economici per i danni arrecati all'ente con atti e comportamenti inerenti alla gestione dell'impresa (principio del resto riaffermato, dopo le recenti leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639, dalla sentenza 2 ottobre 1998 n. 9780). 2.4. - Non vale a sottrarre il caso alla regola generale la circostanza che relativamente all'atto dal cui compimento si postula sia derivato danno la legge predisponga un controllo amministrativo (Sez. Un. 18 marzo 1992 n. 3354). 3. - Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 4 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 1999