Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12601 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
12601 / 0 3 E N IO 6 8 Z 19 ° E 2 A / R . R /4 A T N 26 S - IN I . G B L .R E . IP .P R L L C D A A IS L . E D B D D IN OME EL POPOLO ITALIANO A E SI T T N 1 N IA E 3 E S 1 S R I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E . E A Oggetto N T A M SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11821/02 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Francesco SABATINI Consigliere PURCARO Consigliere Cron. 26483 Dott. Italo TALEVI Consigliere Rep. Dott. Alberto MANZO Rel. Consigliere Ud. 17/03/03 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEACERO 2/A, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO BRIGATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI PIACENZA, in persona del Presidente Dott. Gianfranco Chiappa, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che lo difende, 2003 giusta delega in atti;
687 controricorrente
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
controricorrente - nonchè
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PIACENZA, F.N.Q.M.C. & O.;
- intimati -
avverso la decisione n. 213/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di emessa il 12/12/01 e depositata il 13/02/02 (R.G.ROMA, 2114.5.855); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Guido BRIGATI;
udito l'Avvocato Antonio FUNARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 21 settembre del 2000, la Commissione medica dell' Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri 2 9 di Piacenza, a seguito di una lettera del dott. TO EL e sulla base di un verbale del Comitato con- sultivo dell'AUSL di Piacenza iniziava un procedimento disciplinare nei confronti del dott. ER CI per violazione dell'art. 57 del codice deontologico. procedimento, la Commissione infliggevaAll'esito del al dott. CI la sanzione dell'avvertimento. la Com- missione riteneva il dott. CI responsabile dell'infrazione di cui all'art. 57 del codice deontolo- gico per aver tenuto un comportamento di scarsa colle- gialità nei riguardi del dott. EL, come risulta- va dal tenore della dichiarazione riportata nel verbale del Comitato dell'AUSL. Proposto ricorso dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, questa con decisione del 13 febbraio 2002 10 rigettava. La Commissione centrale riteneva che la di- chiarazione fatta dal dott. CC al Comitato con- sultivo dell'AUSL 1 il cui tenore era il seguente chiede pertanto la decadenza dalla convenzione e dal- 7 la Guardia medica del dott. EL ed inoltre invita l'Azienda USL a farsi carico di questa situazione per- ché vuole lavorare in pace>> integrasse violazione dell'art. 57 del codice deontologico. Avverso questa decisione il dott. ER CI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3 Я L' Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Piacenza e il Ministero della salute resistono con con- L'ordine dei medici ha inoltre presentato troricorso. memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE * L'ordine dei medici chirurghi e degli odontoia- 1. tri di Piacenza ha eccepito preliminarmente che la no- tifica del ricorso per cassazione era stata irregolar- mente effettuata presso la sede anziché presso il domi- cilio eletto. L'eccezione non può essere accolta, poiché il con- troricorso con il quale l'Ordine si difende nel merito in ogni caso avrebbe sanato il vizio dedotto.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la vio- lazione dell'art. 47 del d.p.r. n. 221 del 1950 in re- lazione all'art. 57 del codice di deontologia medica. Secondo quanto dedotto la lettura da parte della Com- missione Centrale del provvedimento sanzionatorio, co- sì come quella del verbale del comitato consultivo 7 dell'Azienda USL di Piacenza era parziale ed avulsa dall'intero contesto, poiché a fronte di reciproche ac- cuse solamente le sue dichiarazioni erano state inter- ' come inpretate come mera denigrazione altrui e non realtà erano, un tentativo di difesa da interporre di- nanzi a dei pregiudizi nei confronti dell'odierno ri- 4 r corrente >>. Dalla attenta lettura del verbale del Comitato Consultivo emergeva invece, in costanza di re- ciproche accuse, che il dott. EL aveva travali- cato limiti e ruoli del medico di guardia e aveva fat- to insinuazioni sul suo conto. Non si era tenuto conto che, su invito del Presidente, egli aveva aderito ad una proposta conciliativa. In conclusione, il ricorren- lamenta che la Commissione centrale aveva tenuto te: in considerazione soltanto il contenuto del verbale del comitato consultivo, cioè proprio quello da cui si evince l'assoluta assenza del reciproco rispetto>>; af- ferma essere paradossale...che da detto verbale si ri- cavi la mancanza di rispetto in modo unilaterale, tanto da far ritenere violata, solo da un parte, la norma in questione;
ritiene che nel caso di accuse reciproche l'applicabilità di detta norma sia improponibile, ma lo è ancor di più ove non venga presa in considerazio- ne la volontà chiaramente manifestata, del ricorren- te, di trovare concordemente una soluzione>> 参 Il motivo è infondato. Non si riscontra alcuna violazione di legge nella decisione della Commissione centrale. Emerge piuttosto in modo chiaro che il ricorrente, sotto al rubrica del- la violazione di legge, rivolge la propria censura, inammissibilmente in questa sede, direttamente alle va- 5 क lutazioni di merito contenute nella decisione impugna- ta, introducendo elementi in fatto che dovrebbero, in una visione globale della vicenda, far emergere l'ingiustizia>> del provvedimento disciplinare adot- tato solamente nei suoi confronti, in un contesto di assoluta assenza del reciproco rispetto>>. Il profilo, poi, sul quale il ricorrente incentra il ricorso e, cioè, essere reciproche>> le accuse tra professionisti non solo non fa emergere la denunciata violazione di legge, ma contrasta con la valutazione in fatto compiuta dalla Commissione centrale. Questa in- fatti nel ritenere infondate le doglianze dell'odierno ricorrente, ha richiamato testualmente le dichiarazioni da lui rese innanzi al Comitato consultivo dell'AUSL di Piacenza e ha ritenuto che le stesse integrassero di per sé una violazione del primo comma dell'art. 57, se non altro per la (loro) infondatezza, stante che nessun provvedimento (era) stato adottato dalla compe- tente Azienda USL a carico del EL...>>. ↑ 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata. Secondo quanto dedotto, la Commissione Centrale, pur muovendo dalla logica premes- sa della necessità del reciproco rispetto e della con- siderazione della rispettiva attività professionale, 6 M era giunta poi ad una conclusione assolutamente in an- titesi con detta premessa. Non aveva considerato che, attesa la mancanza del rispetto da parte del dott. EL, non era logico pretendere detto ri- spetto solo da parte del dott. CI>> Anche questo motivo è privo di fondamento. Commissione centrale per gli Le decisioni della esercenti le professioni sanitarie sono impugnabili per cassazione (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricorso a norma dell'art. 111 Cost. e, dunque, solamente per violazione di legge. Consegue che il vizio di motivazione è denunciabile unicamente quando si traduce in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione, che si verifica O nei casi di totale carenza di essa, o nei casi di asso- luta inidoneità della stessa a rivelare la "ratio deci- dendi", restando invece esclusa ogni possibilità di ve- rifica della sufficienza e razionalità della motivazio- ne (Cass. 10 giugno 1998, n. 5760; Cass. 8 giugno 1998, n. 5613). Ciò premesso, non si versa certamente in un caso di mancanza del requisito della motivazione, in quanto la decisione impugnata, pur nella sua sinteticità, la- senza possibilitàscia intendere chiaramente e d'equivoci la "ratio decidendi", come risulta dallo 7 r stralcio di motivazione sopra riportato in occasione della trattazione del primo motivo. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquida- te come in dispositivo, in favore delle parti controri- correnti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida per l'ordine dei medici di Pia- cenza in euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e in eu- ro 100,00 (cento/00) per spese, oltre spese generali e accessori come per legge e per il Ministero della salu- te in euro 2000,00 (duemila/00) per onorari e in euro 100,00 (cento/00) per spese, oltre spese generali e ac- cessori come per legge. Così deciso in Roma il 17 marzo 2003. IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIERE EST. andam fide Много IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi.
2.8 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 8